Cass. civ., sez. I, sentenza 21/07/2016, n. 15035

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili, compresi quelli cd. prefallimentari, la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, atteso che, da un lato, atti dotati di siffatta speciale efficacia, incidendo sulle libertà costituzionali e sull'autonomia privata, costituiscono un numero chiuso e non sono suscettibili di estensione analogica e, dall'altro, l'art. 16 del d.m. n. 44 del 2011 si esprime in termini di "opponibilità" ai terzi ovvero di semplice "prova" dell'avvenuta consegna del messaggio, e ciò tanto più che le attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata, a differenza di quelle apposte sull'avviso di ricevimento dall'agente postale nelle notifiche a mezzo posta, aventi fede privilegiata, non si fondano su un'attività allo stesso delegata dall'ufficiale giudiziario.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 21/07/2016, n. 15035
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15035
Data del deposito : 21 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

15035/16 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: ricorso per la dichiarazione di IN NOME DEL POPOLO ITALIANO fallimento - notifica a mezzo PEC - contestazione della LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE RAC querela di falso. PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati R.G. N. 6512/2015 Dott. ANIELLO NAPPI EST. Presidente Cron. 15035 Dott. ANTONIO DIDONE Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI rel. Consigliere Rep. E.. Dott. MASSIMO FERRO Consigliere Ud. 14/06/2016 ConsigliereDott. FRANCESCO TERRUSI Ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6512-2015 proposto da LL LI PI (C.F. [...]), rappresentato e dagli avv.ti Roberto Campion e Bruno Sassani, difeso elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via XX settembre 3.

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO DI LL LI PI (C.F. [...]), in persona del curatore fallimentare pro tempore. 1171 2016 Pagina 1 di 12 RGN 6512/2015 - OFFICINE MECCANICHE SANFIORESI S.A.S. DI PASTRE PI & C. (C.F. 00298530262), in persona del legale rappresentante pro tempore. EQUITALIA NORD S. P. A. (C.F. 07244730961), in persona del legale rappresentante pro tempore.

- intimati -

avverso la sentenza n. 47/2015 della Corte d'Appello di Trieste, depositata il giorno 10 dicembre 2015. Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 14 giugno 2016 dal Consigliere relatore dott. Andrea Scaldaferri;
udito l'avv. Sassani per il ricorrente;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Rosario Giovanni Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RO LA RA, titolare della omonima impresa individuale, propose reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone che ne aveva dichiarato il fallimento. Dedusse di non avere avuto alcuna notizia dell'istanza di fallimento e della fissazione della udienza prefallimentare, evidenziando come il medesimo indirizzo PEC cui la notifica risultava inviata dalla cancelleria fosse stato attribuito a due diverse imprese commerciali, quella individuale dichiarata pagina 2 di 12 - RGN 6512/2015 fallita e quella della società LA RA s.r.l.;
all'udienza di discussione del reclamo, inoltre, LA RA produsse documentazione tesa a dimostrare la mancata ricezione di qualsiasi mail nel giorno indicato dalla ricevuta di avvenuta consegna emessa dal gestore della posta elettronica certificata. 2015, la CorteCon sentenza depositata il 2 febbraio d'appello di Trieste respinse il reclamo, rilevando, quanto alla corrispondenza dell'indirizzo PEC a due soggetti distinti, che non ricorreva l'ipotesi di una comunicazione inoltrata ad un indirizzo elettronico non accessibile al reclamante perché utilizzato da un terzo, essendo stato lo stesso LA RA a comunicare il medesimo indirizzo PEC per le due imprese, individuale e societaria, da lui gestite. Quanto alla mancata ricezione del messaggio all'indirizzo dell'imprenditore, la corte distrettuale, premessa PEC l'inidoneità probatoria del documento depositato in udienza in difetto di un soggetto cui riferirlo con certezza, evidenzió che l'allegazione circa la difformità dal vero della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC, necessitava di proposizione di querela di falso onde porre nel nulla detta attestazione. Avverso tale sentenza RO LA RA propone ricorso a questa Corte affidato a tre motivi. pagina 3 di 12 RGN 6512/2015 L'intimata Curatela del fallimento, al pari del creditore intervenuto, non hanno svolto istante e di altro creditore difese. MOTIVI LL DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia la 1. violazione dell'art. 15 1.fall., in relazione all'art. 17 d.l. n. 179 del 2012, all'art. 6, comma 2 e 3, d.p.r. n. 68 del 2005 e all'art. 16, comma 3, d.m. n. 44 del 2011 e all'art. 48 d.lgs. n. 82 del 2005, avendo la corte di merito erroneamente ritenuto superabile la fidefacienza discendente dalla ricevuta di avvenuta consegna soltanto attraverso una querela di falso. Con il secondo motivo censura la violazione dell'art. 15 1.fall., in relazione all'art. 17 d.l. n. 179 del 2012, all'art. 6, comma 2 e 3, d. p. r. n. 68 del 2005, all'art. 16, comma 3, d.m. n. 44 del 2011 e all'art. 48 d.lgs. n. 82 del ex art. 360, comma primo,2005, nonché vizio di motivazione, n. 5), c.p.c., per avere il giudice di merito ritenuto irrilevante che il medesimo indirizzo PEC fosse intestato a soggetti diversi (l'impresa individuale e una società a responsabilità limitata), circostanza questa idonea a recidere il vincolo presuntivo di conoscenza in capo al destinatario. Con il terzo motivo il ricorrente dichiara di formulare querela di falso avversO la ricevuta di avvenuta consegna, generata in occasione della notifica tramite PEC del ricorso per la dichiarazione di fallimento. pagina 4 di 12 RGN 6512/2015 - 2. - I primi due motivi, da esaminare congiuntamente stante la loro stretta connessione, vanno parimenti respinti, apportare, ex art. 384, ultimo comma

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi