Cass. civ., sez. II, sentenza 20/12/2022, n. 37181

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 20/12/2022, n. 37181
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37181
Data del deposito : 20 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19386/2020 R.G. proposto da: DI F S, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EMILIO LONGONI

21/B, presso lo studio dell'avvocato L L M, rappresentata e difesa dall'avvocato C C;
–ricorrente –

contro

G F M, in qualità di erede legittima di G G, domiciliata in Roma, viale Angelico 78 presso lo studio dell’avvocato A I, rappresentata e difesa dall’avvocato F P –controricorrente – avverso la sentenza n. 79/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 07/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2022 dal Consigliere Dott. G G;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa ROSA MARIA DELL’ERBA;
uditi gli avvocati;

FATTI DI CAUSA

La vicenda al vaglio, per quel che qui residua d’utilità, può sintetizzarsi nei termini seguenti. S D F chiamò in giudizio la confinante G G chiedendo al Tribunale di determinare l’esatta linea di confine tra i due fondi, separati da una stradella in condominio prevista nell’atto di divisione del 1976. La convenuta contestò la domanda asserendo che il confine era perfettamente esistente e in via d’eccezione riconvenzionale eccepì che la situazione attuale dei luoghi era la conseguenza dell’acquisto del diritto attraverso il possesso pacifico ed ultraventennale , siccome riporta la sentenza di secondo grado. Il Tribunale, accolta la domanda, dichiarò la linea di confine corrispondeva a quella riportata nelle mappe catastali, riportanti la planimetria allegata all’atto di divisione e ordinò l’apposizione di segni lapidei. La Corte d’appello di Caltanissetta, accolta l’impugnazione della Giibino, riformata la sentenza di primo grado, rigettò la domanda della Di Francesco, sul presupposto che la controparte aveva dato prova del possesso ultraventennale del tratto in contestazione. S D F propone ricorso sulla base di cinque motivi e Francesca Maria Grazia, quale erede della Giibino, resiste con controricorso. Fissata pubblica udienza, non essendo pervenuta dalle parti e dal P.G. richiesta di discussione orale, ai sensi dell’art. 23, co. 8bis, d. l. n. 137/2020, convertito nella l. n. 176/2000, si è proceduto in camera di consiglio. Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo. Secondo l’assunto la Corte locale aveva omesso di esaminare il fatto decisivo consistente nella situazione non di possesso esclusivo della resistente, ma di compossesso e/o promiscuità del possesso delle parti del tratto di stradella in questione e che lo sconfinamento riguardava il già menzionato tratto di stradella in comune. Da ciò conseguiva che l’eccezione d’usucapione avrebbe dovuto reputarsi inammissibile, stante la situazione d’incertezza oggettiva, essendovi promiscuità nel possesso) e non meramente soggettiva. 1. 1. La doglianza è inammissibile. L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d. l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (si rimanda alla sentenza delle S.U. n. 8053/2014);
non residuano spazi per ulteriori ipotesi di censure che investano il percorso motivazionale, salvo, appunto, l’ipotesi, che qui non ricorre, del difetto assoluto di motivazione. Qui, in definitiva, la ricorrente non evidenzia un fatto storico non esaminato dal giudice, ma propone una lettura alternativa della ricostruzione fattuale operata dalla Corte d’appello, sulla base della svolta istruttoria, in questa sede non censurabile. In particolare la sentenza d’appello, precisa che la controversia de qua non avrebbe potuto essere decisa con riferimento alla situazione esistente al momento della decisione (…) quanto piuttosto sulla scorta della situazione giuridica attuale quale risultante da tutte le prove indicate dalle parti, tanto più che l’eccezione in argomento non riguardava l’intera
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