Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/2008, n. 6530

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Le disposizioni della legge 27 marzo 2001, n. 97, in tema di rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti pubblici, si applicano, in linea di massima, anche ai procedimenti disciplinari a carico dei professionisti, ad eccezione delle norme che, presupponendo logicamente il rapporto di lavoro subordinato, sono incompatibili con la posizione di lavoro autonomo; ne consegue che la previsione dell'art. 5, comma 4, della citata legge - secondo cui, in caso di sentenza penale irrevocabile di condanna, il procedimento disciplinare deve avere inizio entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente - non si applica agli avvocati, per i quali non sussiste la necessità di provvedere al trasferimento ad un ufficio diverso da quello occupato al momento dei fatti oggetto del procedimento penale.

La formulazione del quesito di diritto prevista dall'art. 366 "bis" cod. proc. civ. postula l'enunciazione, da parte del ricorrente, di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e, perciò, tale da implicare un ribaltamento della decisione assunta dal giudice di merito; ne consegue che non è ammissibile un motivo di ricorso che si concluda con un quesito non corrispondente al contenuto del motivo stesso.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/2008, n. 6530
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6530
Data del deposito : 12 marzo 2008
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f. -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di Sezione -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - rel. Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. BENINI Stefano - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NN NC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCRINO 10, presso lo studio dell'avvocato EFRATI CARLA VIRGILIA, rappresentato e difeso dall'avvocato POLINI MARIO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SONDRIO;

- intimati -

avverso la decisione n. 74/07 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 04/07/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/08 dal Consigliere Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio;

i udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sondrio, avendo appreso che l'avvocato IN NN era stato condannato a sei mesi di reclusione in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 380 c.p., per patrocinio infedele, iniziava un procedimento disciplinare nei confronti del NN contestandogli la violazione degli artt. 5, 7, 8, 22, 31, 41 e 44 del codice deontolgico per i fatti nel dettaglio descritti nella formulata incolpazione.
Al termine dell'espletata istruttoria il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, con decisione 9/12/2005, irrogava al NN la sanzione disciplinare della radiazione.
Avverso la detta decisione l'avvocato NN proponeva ricorso al Consiglio Nazionale Forense il quale, con pronuncia 4/7/2007, in parziale accoglimento dell'impugnativa, riduceva la sanzione disciplinare inflitta a quella della cancellazione dall'Albo degli avvocati. Il C.N.F., per quel che ancora rileva in questa sede, osservava: che la procedura (e la decadenza) di cui alla L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 5, comma 4, - secondo cui il procedimento
disciplinare deve avere inizio entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione - non si attagliava alle fattispecie di lavoro autonomo e si applicava esclusivamente "nei confronti dei dipendenti indicati dell'art. 3, comma 1", ossia dei dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici;

che l'eccezione sollevata dal NN - relativa alla nullità della decisione impugnata per la mancata convocazione di tutti i consiglieri e per l'assenza di un consigliere era superata dall'acquisizione della nota 8/1/2007 del COA di Sondrio alla quale erano stati allegati gli avvisi di convocazione dei consiglieri e la specifica dichiarazione del consigliere avvocato DEL CURTO Marco assente alle udienze;
che peraltro l'eccezione del ricorrente risultava preclusa in quanto non sollevata nel corso del procedimento disciplinare innanzi al COA;
che, valutati i fatti e le condotte alla luce di quanto emerso nel procedimento disciplinare, appariva congrua la sanzione disciplinare della cancellazione in luogo di quella più afflittiva della radiazione irrogata dal consiglio territoriale. La cassazione della decisione del Consiglio Nazionale Forense è stata chiesta dall'avvocato Giovanni NN con ricorso affidato a tre motivi.
Il NN ha anche chiesto la sospensione dell'efficacia dell'impugnata sentenza.
Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Sondrio ed il Procuratore Generale presso questa Corte non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l'avvocato NN IN denuncia violazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56, in relazione alla L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 5, sostenendo che il CNF ha errato nel rigettare l'eccezione di estinzione dell'azione disciplinare per aver

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