Cass. pen., sez. V trib., sentenza 04/05/2023, n. 18823

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 04/05/2023, n. 18823
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18823
Data del deposito : 4 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI FUSCO ANNA nato a NAPOLI il 30/10/1969 parte offesa nel procedimento c/ GUIDA MAURIZIO nato a NAPOLI il 23/08/1974 avverso l'ordinanza del 17/06/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere D B;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa M D N, la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. È oggetto di ricorso l'ordinanza del 17.06.2022, indicata in epigrafe, con cui il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, nell'ambito del procedimento N.R.G. 27114/2022 a carico di G M, ha escluso, in occasione dell'udienza del 17.06.2022, la costituzione di parte civile di A D F "in quanto non proveniente dalla parte" e in quanto "priva della necessaria esplicazione delle ragioni a sostegno della domanda".

2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione A D F, per il tramite del proprio difensore, Avv. G C, affidando le proprie censure ad un unico motivo, con cui si lamenta l'abnormità (strutturale e funzionale) dell'ordinanza. Dalla ricostruzione della difesa emerge che la ricorrente si era tempestivamente costituita parte civile in data 7.6.2019, dinanzi al Giudice di Napoli. Dopo cinque udienze di trattazione dibattimentale, si è verificato un cambio nella persona fisica del giudicante, all'udienza del 17.6.2022;
dal verbale redatto in tale occasione, risulta che il Giudice, dopo aver fatto presente l'esigenza di rinnovare l'istruttoria dibattimentale e aver preso atto che le parti si riportavano alle richieste istruttorie e probatorie, escludeva, ai sensi dell'art. 78, comma 1, lett. c), la costituzione di parte civile di A D F "giacché non conforme al dettato normativo, in quanto non proveniente dalla parte" e "del tutto priva della necessaria esplicazione delle ragioni a sostegno della domanda". In tal modo, secondo la difesa, il Giudice avrebbe erroneamente ritenuto che la rinnovazione dibattimentale disposta a seguito del mutamento della persona fisica del giudice avesse fatto retrocedere il processo al momento della costituzione delle parti e che, quindi, il Giudice fosse legittimato a decidere sull'ammissibilità o meno della costituzione di parte civile. Il Giudice avrebbe così violato il disposto degli artt. 525 e 81 del codice di rito, adottando un atto funzionalmente e strutturalmente abnorme, posto che le citate norme non autorizzano il giudice ad adottare una siffatta decisione.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. ssa Marilia Di Nardo, la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. L'unico motivo di ricorso è fondato. Coglie nel segno difesa nel lamentare l'illegittimità dell'impugnato provvedimento e, altresì, nell'invocare la categoria dell'abnormità come unico rimedio per porre rimedio alla censurata violazione di legge. Se è vero che il provvedimento di esclusione di parte civile non è atto impugnabile (Sez. U, n. 12 del 19/05/1999, Pediconi, Rv. 213858: «in forza dell'art. 568 cod. proc. pen., che sancisce l'individuazione tassativa dei provvedimenti del giudice soggetti ad impugnazione, e dell'assenza di una norma che prevede la specifica impugnabilità dell'ordinanza che ammette o esclude la parte civile, si desume l'inoppugnabilità del provvedimento in questione»), è anche vero che proprio l'inoppugnabilità del provvedimento di esclusione della parte civile ha talora indotto questa Corte a ritenere applicabili i principi giurisprudenziali in tema di abnormità del provvedimento all'ordinanza di esclusione di parte civile (Sez. 5, n. 1391 del 25/10/2021, Dep. 2022, Canino, Rv. 282733 - 01, con rinvio a precedenti giurisprudenziali orientati in tal senso). La giurisprudenza di legittimità contempla casi in cui si è ritenuto affetta da abnormità, «in quanto caratterizzata da un contenuto di tale assoluta singolarità da porsi in posizione "extra-vagante" rispetto al sistema ordinamentale ed al diritto positivo», l'ordinanza di esclusione dal dibattimento di parti civili fondata, ad esempio, su ragioni di 'economia processuale' come tali estranee ai parametri dell'art. 81 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 39321 del 09/07/2009, Minist.Finanze, Rv. 244610). Nel caso di specie, l'impugnato provvedimento risulta abnorme da più di un punto di vista, come si procede a illustrare iniziando dalla parte motiva dell'atto, in cui il Giudice ha illegittimamente ritenuto che la costituzione di parte civile fosse da escludere "in quanto non proveniente dalla parte" e in quanto "priva della necessaria esplicazione delle ragioni a sostegno della domanda". Dal verbale dell'udienza del 17 giugno 2022 risulta provata la presenza della difesa di parte civile, sostituito "per delega orale" dall'Avv. A A. Erroneamente il Giudice ha ritenuto che non vi fosse "spazio per la delega orale" e, conseguentemente, che la costituzione di parte civile di A D F fosse da escludere "in quanto non proveniente dalla parte". La designazione del sostituto da parte del difensore può essere infatti effettuata con «delega "orale" ai sensi dell'art. 96, comma 2, cod. proc. pen., come interpretato alla luce della tacita abrogazione dell'art. 9 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, conv. dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, per effetto della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di riforma dell'ordinamento della professione forense» (cfr. Sez. 3, n. 35389 del 15/12/2020, dep. 2021, Comune di Archi, Rv. 282138 - 01;
Sez. 2, n. 57832 del 15/11/2018, Groupama, Rv. 275067 - 01;
Sez. 5, n. 26606 del 26/04/2018, Vitanza, Rv. 273304 - 01).Peraltro, la procura speciale conferita dalla Di Fusco all'Avv. Condrò prevedeva, in fine, la facoltà di quest'ultimo di avvalersi di sostituti processuali. E proprio tale veste ricopriva l'avvocato presente in udienza del 16.6.2022. Al riguardo, va ricordato che il sostituto processuale del difensore al quale il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l'azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura ovvero che la costituzione in udienza avvenga in presenza del danneggiato, situazione, questa, che consente di ritenere la costituzione come avvenuta personalmente (Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272169 - 01). Né risulta, dagli atti, un'istanza di parte avente a oggetto l'esclusione di parte civile («la costituzione di parte civile, avvenuta tempestivamente, senza una rituale opposizione "in limine", e mantenuta nel giudizio di primo grado, rende stabile il rapporto civilistico intervenuto tra le parti e preclude la proposizione delle questioni relative alla "legitimatio ad processum" non dedotte nei termini. La costituzione di parte civile, una volta ammessa in primo grado, non può essere più contestata nei giudizi successivi, sia per quel che concerne la titolarità del diritto o la rappresentanza dell'avente diritto, sia per quanto attiene alle finalità stesse della costituzione»: Sez. 5, n. 11657 del 22/09/1997, Rv. 209260 - 01). Inoltre, come indicato dalla ricorrente, il cambio nella persona fisica del giudicante, in occasione dell'udienza del 17.6.2022, è avvenuto soltanto a seguito dello svolgimento di cinque udienze di trattazione dibattimentale. Poiché, ai sensi dell'art. 491, comma 1, del codice di rito, le questioni concernenti la costituzione di parte civile "sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti (484) e sono decise immediatamente", la pronunciata esclusione di parte civile da parte del Giudice - intervenuta in una fase processuale in cui le attività di cui agli artt. 484 e 491 cod. proc. pen. erano da ritenersi già concluse e il dibattimento era stato rinnovato a seguito del mutamento della persona fisica del giudice - deve ritenersi abnorme (Sez. 2, n. 43748 del 03/10/2013, T, Rv. 256913 - 01: «è abnorme il provvedimento del tribunale che, all'esito del dibattimento, modificando una propria precedente ordinanza ritualmente emessa in fase di atti preliminari, ammetta una parte civile originariamente esclusa»: fattispecie in cui il giudice aveva revocato l'ordinanza con cui aveva ritenuto che la costituzione di parte civile, effettuata nei confronti degli imputati in un procedimento, non potesse ritenersi automaticamente estesa anche agli imputati di un procedimento riunito. Così, sez. 3, n. 20365 del 02/12/2020, dep. 2021, D., Rv. 281298 - 01). Per le ragioni fin qui illustrate, il Collegio ritiene che l'impugnato provvedimento sia stato adottato - e per ragioni di struttura e per ragioni di funzione - in violazione del principio di legalità processuale penale e che la difesa abbia esattamente lamentato l'abnormità, data la riconducibilità dell'atto impugnato a tale categoria di creazione giurisprudenziale, con cui si è inteso porre rimedio agli effetti pregiudizievoli derivanti da provvedimenti non previsti nominatim come impugnabili, ma affetti da tali clamorose anomalie genetiche o funzionali, che li rendono difformi ed eccentrici rispetto al sistema processuale (Sez. U n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv 2727215).
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