Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2023, n. 18823

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2023, n. 18823
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18823
Data del deposito : 4 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI FUSCO ANNA nato a NAPOLI il 30/10/1969 parte offesa nel procedimento c/ GUIDA MAURIZIO nato a NAPOLI il 23/08/1974 avverso l'ordinanza del 17/06/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere D B;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa M D N, la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. È oggetto di ricorso l'ordinanza del 17.06.2022, indicata in epigrafe, con cui il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, nell'ambito del procedimento N.R.G. 27114/2022 a carico di G M, ha escluso, in occasione dell'udienza del 17.06.2022, la costituzione di parte civile di A D F "in quanto non proveniente dalla parte" e in quanto "priva della necessaria esplicazione delle ragioni a sostegno della domanda".

2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione A D F, per il tramite del proprio difensore, Avv. G C, affidando le proprie censure ad un unico motivo, con cui si lamenta l'abnormità (strutturale e funzionale) dell'ordinanza. Dalla ricostruzione della difesa emerge che la ricorrente si era tempestivamente costituita parte civile in data 7.6.2019, dinanzi al Giudice di Napoli. Dopo cinque udienze di trattazione dibattimentale, si è verificato un cambio nella persona fisica del giudicante, all'udienza del 17.6.2022;
dal verbale redatto in tale occasione, risulta che il Giudice, dopo aver fatto presente l'esigenza di rinnovare l'istruttoria dibattimentale e aver preso atto che le parti si riportavano alle richieste istruttorie e probatorie, escludeva, ai sensi dell'art. 78, comma 1, lett. c), la costituzione di parte civile di A D F "giacché non conforme al dettato normativo, in quanto non proveniente dalla parte" e "del tutto priva della necessaria esplicazione delle ragioni a sostegno della domanda". In tal modo, secondo la difesa, il Giudice avrebbe erroneamente ritenuto che la rinnovazione dibattimentale disposta a seguito del mutamento della persona fisica del giudice avesse fatto retrocedere il processo al momento della costituzione delle parti e che, quindi, il Giudice fosse legittimato a decidere sull'ammissibilità o meno della costituzione di parte civile. Il Giudice avrebbe così violato il disposto degli artt. 525 e 81 del codice di rito, adottando un atto funzionalmente e strutturalmente abnorme, posto che le citate norme non autorizzano il giudice ad adottare una siffatta decisione.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. ssa Marilia Di Nardo, la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. L'unico motivo di ricorso è fondato. Coglie nel segno difesa nel lamentare l'illegittimità dell'impugnato provvedimento e,
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