Cass. civ., sez. II, sentenza 20/08/2020, n. 17469
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Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso 4811- 2019 proposto da: POLENZANI CRISTINA, SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA;
- ricorrente -
contro
ANGELOZZI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;
- con troricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
gjil(
- intimato -
avverso l'ordinanza n. 933/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 20/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
FATTI DI CAUSA
E
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Procura Generale di Ancona ha proposto ricorso per cassazione contro decreto del Presidente della Corte d'appello di Ancona, che ha accolto l'opposizione proposta dall'avv. A A, il quale si era vista respingere la propria richiesta di liquidazione del compenso per l'attività svolta in favore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un processo penale, essendo decorsi oltre tre anni dalla data di conclusione del procedimento. Il Presidente ha riformato il provvedimento in base al rilievo che il meccanismo previsto per la liquidazione è contrassegnato da formalità tali da rendere inapplicabile la disciplina della prescrizione presuntiva, la cui
- ricorrente -
contro
ANGELOZZI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;
- con troricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
gjil(
- intimato -
avverso l'ordinanza n. 933/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 20/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
FATTI DI CAUSA
E
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Procura Generale di Ancona ha proposto ricorso per cassazione contro decreto del Presidente della Corte d'appello di Ancona, che ha accolto l'opposizione proposta dall'avv. A A, il quale si era vista respingere la propria richiesta di liquidazione del compenso per l'attività svolta in favore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un processo penale, essendo decorsi oltre tre anni dalla data di conclusione del procedimento. Il Presidente ha riformato il provvedimento in base al rilievo che il meccanismo previsto per la liquidazione è contrassegnato da formalità tali da rendere inapplicabile la disciplina della prescrizione presuntiva, la cui
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