Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2022, n. 43891
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti, con unico atto, da C I, nato a Casablanca (Marocco) il 12/06/1985 e da Z B E D, nato a El Jadida (Egitto) il 06/12/1985, alias Z B, nato in Marocco il 06/11/1985 Z B E, nato in Marocco il 06/12/1985 Z B A, nato in Marocco il 06/12/1985 Z B, nato in Marocco il 10/05/1989 Z B, nato in Marocco il 06/12/1985 entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. L F, di fiducia avverso la sentenza n. 2403/20 in data 06/11/2020 della Corte di appello di Torino, prima sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020;
letta la memoria difensiva in data 26/09/2022 con cui si è insistito nell'accoglimento dei ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere A P;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, L G, ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni della parte civile, H O, avv. M A, in data 22/09/2022, che si è associata alle conclusioni del Sostituto procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 06/11/2020, la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia resa in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Asti che, in data 16/01/2020, aveva condannato C I e Z B E D, per i reati di rapina aggravata in concorso (capo A) entrambi e di rapina aggravata e rapina semplice (capi B e C) il solo C, alle seguenti pene: -il C, ad anni quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa;
-il Z, ad anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa. Entrambi con le pene accessorie di legge (interdizione temporanea dai pubblici uffici ed espulsione a pena espiata) e con la condanna in solido al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile H O, liquidati in complessivi euro 3.000. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di C I e di Z B E D, è stato proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito indicati. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione degli imputati. La condanna è basata integralmente sulle dichiarazioni delle persone offese, che non sono assolutamente precise, né circostanziate né tantomeno coerenti. Nessun valore probatorio è stato dato agli interrogatori degli imputati del 21/08/2019 che, invece, deve essere attribuito quando il processo viene celebrato, come il presente, con un rito alternativo. Secondo motivo: violazione di legge per mancata riqualificazione giuridica dei fatti in minacce in relazione alla posizione dello Z ai danni di El Araby e di minacce e lesioni in relazione alla posizione di C ai danni di El Araby e di Hfaiedh. I giudici di merito ha attribuito il rango di "fonte di prova" alle sole dichiarazioni delle persone offese, senza dare alcun peso alla restante docu mentazione. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. Se la Corte territoriale avesse tenuto conto del contesto in cui si sono verificati i fatti, avrebbe dovuto necessariamente riconoscere la non particolare gravità degli stessi e concedere l'attenuante de qua.Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della revoca della misura di sicurezza dell'espulsione a pena espiata. Non si è tenuto in alcun conto del dato positivo, rappresentato dal radicamento in Italia, personale e familiare, dei due imputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Manifestamente infondati sono i primi due, collegati, motivi di ricorso. I ricorrenti, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, con le doglianze articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta;
nel secondo caso, invece, la censura si
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020;
letta la memoria difensiva in data 26/09/2022 con cui si è insistito nell'accoglimento dei ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere A P;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, L G, ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni della parte civile, H O, avv. M A, in data 22/09/2022, che si è associata alle conclusioni del Sostituto procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 06/11/2020, la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia resa in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Asti che, in data 16/01/2020, aveva condannato C I e Z B E D, per i reati di rapina aggravata in concorso (capo A) entrambi e di rapina aggravata e rapina semplice (capi B e C) il solo C, alle seguenti pene: -il C, ad anni quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa;
-il Z, ad anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa. Entrambi con le pene accessorie di legge (interdizione temporanea dai pubblici uffici ed espulsione a pena espiata) e con la condanna in solido al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile H O, liquidati in complessivi euro 3.000. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di C I e di Z B E D, è stato proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito indicati. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione degli imputati. La condanna è basata integralmente sulle dichiarazioni delle persone offese, che non sono assolutamente precise, né circostanziate né tantomeno coerenti. Nessun valore probatorio è stato dato agli interrogatori degli imputati del 21/08/2019 che, invece, deve essere attribuito quando il processo viene celebrato, come il presente, con un rito alternativo. Secondo motivo: violazione di legge per mancata riqualificazione giuridica dei fatti in minacce in relazione alla posizione dello Z ai danni di El Araby e di minacce e lesioni in relazione alla posizione di C ai danni di El Araby e di Hfaiedh. I giudici di merito ha attribuito il rango di "fonte di prova" alle sole dichiarazioni delle persone offese, senza dare alcun peso alla restante docu mentazione. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. Se la Corte territoriale avesse tenuto conto del contesto in cui si sono verificati i fatti, avrebbe dovuto necessariamente riconoscere la non particolare gravità degli stessi e concedere l'attenuante de qua.Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della revoca della misura di sicurezza dell'espulsione a pena espiata. Non si è tenuto in alcun conto del dato positivo, rappresentato dal radicamento in Italia, personale e familiare, dei due imputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Manifestamente infondati sono i primi due, collegati, motivi di ricorso. I ricorrenti, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, con le doglianze articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta;
nel secondo caso, invece, la censura si
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