Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2011, n. 15720
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La disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile, in relazione alle strade aperte al pubblico transito, in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. Ai fini del giudizio sulla prevedibilità o meno della repentina alterazione della cosa occorre aver riguardo, per quanto concerne in particolare i pericoli derivanti da situazioni strutturali e dalle caratteristiche della cosa medesima, al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno che, ove si tratti di una strada, può atteggiarsi diversamente, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto ed agli eventi analoghi che lo abbiano in precedenza interessato. (Fattispecie relativa a frana proveniente da terreni di terzi e verificatasi a monte di una strada statale, con coinvolgimento di una vettura transitante, in cui la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda della vittima, ritenendo che il giudice di merito non avesse vagliato la circostanza che lo stato dei luoghi ed i precedenti incidenti franosi rendevano ben prevedibile quanto accaduto).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FILADORO Camillo - Presidente -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -
Dott. CARLUCCIO Giuseppa - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AU AF [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 4, presso lo studio dell'avvocato FRANCO DELL'ERBA, rappresentato e difeso dall'avvocato ARTONI FURIO giusta delega a margine di pag. 2 del ricorso;
- ricorrente -
contro
ANAS S.P.A. 80208450587 in persona dell'Avv. GIAN CLAUDIO PICARDI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio MILONE LEONARDO in Roma del 7/7/2009, Rep. n. 62551;
- controricorrente -
e contro
SUVA 06240070158;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1621/2008 della CORTE D'APPELLO di MILANO, SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 27/5/2008, depositata il 04/06/2008 R.G.N. 3765/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;
udito l'Avvocato SPADAFORA GIORGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso con il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. RA GE vedeva respinta dal Tribunale di Varese, sez. distaccata di Gavirate, la domanda, nei confronti dell'ANAS, per il risarcimento dei danni subiti in esito al distacco di grossi massi che avevano travolto l'autovettura da lui guidata lungo una strada statale. Nel corso del giudizio interveniva volontariamente l'ente S.U.V.A., che si surrogava all'attore per e prestazioni erogate allo stesso in conseguenza del sinistro.
La Corte di appello di Milano, adita dall'GE, nella contumacia del S.U.V.A., respingeva l'impugnazione (sentenza del 4 giugno 2008).
2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione l'GE, con sette motivi corredati da quesiti.
L'ANAS resiste con controricorso, esplicato da memoria;
il S.U.V.A., ritualmente intimato, non si è difeso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La Corte di appello così motiva, essenzialmente, il rigetto dell'impugnazione.
I massi sono franati da terreni di proprietà di terzi, a monte per qualche centinaio di metri rispetto alla strada statale. Tra la strada e i suddetti terreni, sempre a monte, corre la linea ferroviaria con il relativo muro di contenimento, innalzato dalle ferrovie, rispetto all'originario muro, dopo la caduta di massi i quali, provenienti dai terreni dei terzi suddetti, avevano spostato i binari e danneggiato il muro di contenimento.
La circostanza che la frana abbia avuto origine in luogo diverso da quello in custodia dell'ANAS rende l'evento imprevedibile. Inoltre, la responsabilità dell'ANAS deve escludersi perché non avrebbe dovuto adottare un comportamento diverso da quello tenuto, come ponendo un cartello di avvertimento, atteso che le frane, di modesta entità, si erano verificate circa otto anni prima e le Ferrovie avevano provveduto a predisporre opere in grado di evitarne altre, con conseguente imprevedibilità di episodi più gravi, come quello che ha determinato il sinistro.
2. È applicabile ratione temporis l'art. 366 bis cod. proc. civ.. 2.1. Con il primo motivo si deduce, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione rispetto alla premessa argomentativa della