Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/12/2005, n. 27695

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/12/2005, n. 27695
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27695
Data del deposito : 16 dicembre 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. N G - Primo Presidente f.f. -
Dott. C O F - Presidente di sezione -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. P R - Consigliere -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. M M R - rel. Consigliere -
Dott. R F - Consigliere -
Dott. V G - Consigliere -
Dott. F G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso per proposto da:
BENTIVEGNA B, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GUIDO RENI

2, presso lo studio dell'avvocato V A V, rappresentato e difeso dall'avvocato T R F, giusta delega in calce al ricorso;



- ricorrente -


contro
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SCIACCA, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SCIACCA;



- intimati -


avverso la decisione n. 62/2005 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 22/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2005 dal Consigliere Dott. M R MORELLI;

udito l'Avvocato Tommaso BONSIGNORE, per delega dell'avvocato Roberto Fabio TRICOLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PALMIERI

Raffaele che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO


1. L'avvocato Baldassarre Bentivegna ha impugnato per cassazione la decisione in data 27 gennaio 2005, con la quale il C.N.F. ha confermato la decisione del C.O.A. di Sciacca che gli aveva irrogato la sanzione disciplinare della radiazione per violazione dei doveri di dignità, probità e decoro, di cui all'art. 5 del Codice deontologico, in relazione a fatti di cui ad un procedimento penale, per delitti di usura, nel quale l'incolpato aveva patteggiato la pena.


2. Il ricorso è ammissibile, non ostante le contrarie conclusioni del P.G. di udienza non potendosi ritenere effettivamente carente il requisito dell'art. 366 c.p.c., sub n. 3, dacché l'atto, se pur privo di un'autonoma premessa espositiva, consente comunque, attraverso la formulazione delle doglianze avverso la decisione del CNF, di avere piena cognizione dei fatti di causa ad essa sottostanti.

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