Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/02/2023, n. 08086
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: L B P, nato a Vibo Valentia il 27.06.1963 avverso l'ordinanza emessa in data 27 settembre 2022 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale R G, che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile per tardività la dichiarazione di ricusazione avanzata dall'imputato P L B nei confronti di due magistrati, B C e G R, del Tribunale di Vibo Valentia, a celebrare il dibattimento in ordine al delitto di t partecipazione ad associazione di tipo mafioso nei confronti del ricorrente, nel processo convenzionalmente denominato "Rinascita-Scott".
2. L'avvocato V G ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento. Con unico motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione degli art. 37 e 38 cod. proc. pen. Premette il ricorrente che la ricusazione si fonda sull'accoglimento, da parte della medesima Corte d'appello, di analoga dichiarazione presentata da G A A, imputato del medesimo reato, in quanto quei magistrati che componevano il Tribunale avevano valutato la posizione di L M nell'ambito di altro procedimento - c.d. "Nemea" -, ritenendo esistente l'articolazione di 'ndrangheta oggetto dell'analoga imputazione mossa nel processo "Rinascita-Scott". Precisa, inoltre, il difensore che la Corte d'appello ha ritenuto tardiva la dichiarazione di ricusazione proposta poiché resa oltre il termine di tre giorni da quando sarebbe divenuta nota la causa della ricusazione, a norma dell'art. 38, comma 2, cod. proc. pen. e, segnatamente, che la sua conoscenza di sarebbe verificata con il deposito della motivazione della sentenza del Tribunale nel processo "Nemea", avvenuto il 5 marzo 2021. Eccepisce, tuttavia, il ricorrente che la sentenza nel processo Nemea non era stata depositata nel presente processo e che la richiesta di astensione proposta dai due giudici poi ricusati sarebbe un atto interno, che non sarebbe riportato nei verbali di udienza. Il ricorrente precisa, inoltre, che soltanto nel corso dell'udienza del 2 settembre 2022 il Tribunale avrebbe comunicato in udienza l'avvenuto accoglimento della dichiarazione di Accorinti. Inoltre, nella stessa udienza, i due giudici interessati, aderendo alle sollecitazioni formulate loro dai difensori degli altri imputati, hanno formalizzato le rispettive dichiarazioni di astensione, il cui rigetto è stato comunicato alle difese alla successiva udienza dell'8 settembre. La istanza di
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale R G, che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile per tardività la dichiarazione di ricusazione avanzata dall'imputato P L B nei confronti di due magistrati, B C e G R, del Tribunale di Vibo Valentia, a celebrare il dibattimento in ordine al delitto di t partecipazione ad associazione di tipo mafioso nei confronti del ricorrente, nel processo convenzionalmente denominato "Rinascita-Scott".
2. L'avvocato V G ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento. Con unico motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione degli art. 37 e 38 cod. proc. pen. Premette il ricorrente che la ricusazione si fonda sull'accoglimento, da parte della medesima Corte d'appello, di analoga dichiarazione presentata da G A A, imputato del medesimo reato, in quanto quei magistrati che componevano il Tribunale avevano valutato la posizione di L M nell'ambito di altro procedimento - c.d. "Nemea" -, ritenendo esistente l'articolazione di 'ndrangheta oggetto dell'analoga imputazione mossa nel processo "Rinascita-Scott". Precisa, inoltre, il difensore che la Corte d'appello ha ritenuto tardiva la dichiarazione di ricusazione proposta poiché resa oltre il termine di tre giorni da quando sarebbe divenuta nota la causa della ricusazione, a norma dell'art. 38, comma 2, cod. proc. pen. e, segnatamente, che la sua conoscenza di sarebbe verificata con il deposito della motivazione della sentenza del Tribunale nel processo "Nemea", avvenuto il 5 marzo 2021. Eccepisce, tuttavia, il ricorrente che la sentenza nel processo Nemea non era stata depositata nel presente processo e che la richiesta di astensione proposta dai due giudici poi ricusati sarebbe un atto interno, che non sarebbe riportato nei verbali di udienza. Il ricorrente precisa, inoltre, che soltanto nel corso dell'udienza del 2 settembre 2022 il Tribunale avrebbe comunicato in udienza l'avvenuto accoglimento della dichiarazione di Accorinti. Inoltre, nella stessa udienza, i due giudici interessati, aderendo alle sollecitazioni formulate loro dai difensori degli altri imputati, hanno formalizzato le rispettive dichiarazioni di astensione, il cui rigetto è stato comunicato alle difese alla successiva udienza dell'8 settembre. La istanza di
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