Cass. pen., sez. I, sentenza 08/08/2022, n. 30771

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 08/08/2022, n. 30771
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30771
Data del deposito : 8 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO CA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
lette/s~le conclusioni del PG • Letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale della Repubblica, Domenico A. R. Seccia, presso questa Corte di cassazione, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da RM TA avverso il decreto del Ministro della Giustizia di proroga, per anni due, del regime di sorveglianza ex art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 (d'ora in avanti anche Ord. pen.). TA era stato condannato e, dopo l'espiazione della pena, era in corso di sottoposizione a residua misura di sicurezza, con scadenza il 25 gennaio 2021;
anche nella qualità anzidetta era stato ritenuto assoggettabile, al regime di cui all'art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 (d'ora in avanti anche Ord. pen.). Tale norma farebbe riferimento, secondo il Giudice a quo, anche all'internato, con una disciplina che non risulta contraria alla Costituzione (si richiama sul punto: Corte cost. n. 417 del 2004). Ciò perché anche l'art. 41-bis non è estraneo al perseguimento della finalità rieducativa e di risocializzazione proprie delle misure di sicurezza. Per il resto, si è osservato, oramai dal 2009, il regime speciale è stato applicato e viene prorogato nei confronti di TA, sia pur per l'esecuzione della pena. Nel merito il Tribunale ha ricordato, invero, la sua posizione in Cosa Nostra, famiglia egemone di Zen-Pallavicino, inserita nel mandamento di Resuttana e San Lorenzo di Palermo. Egli, ancora, era considerato personaggio di provata fedeltà mafiosa e punto di riferimento della mafia palermitana.

2. La difesa, con unico motivo, lamenta la violazione dell'art. 41-bis Ord. pen. in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. Nell'articolato atto di impugnazione, nell'interesse di RM TA, si sostiene che il Tribunale avrebbe svilito gli elementi evidenziati nel reclamo, a dimostrazione dell'assenza di rischio che l'istante potesse riprendere i contatti con l'organizzazione di riferimento. Mancherebbe qualsiasi adeguata personalizzazione del ritenuto rapporto con il sodalizio, non avendo indicato, nessuno dei collaboratori di giustizia, TA nell'organico di Cosa Nostra. Neanche il versamento di somme ai parenti del

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