Cass. pen., sez. I, sentenza 08/08/2022, n. 30771

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 08/08/2022, n. 30771
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30771
Data del deposito : 8 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M C nato a PALERMO il 02/02/1970 avverso l'ordinanza del 02/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere A C;
lette/s~le conclusioni del PG • Letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale della Repubblica, D A R S, presso questa Corte di cassazione, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da C M avverso il decreto del Ministro della Giustizia di proroga, per anni due, del regime di sorveglianza ex art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 (d'ora in avanti anche Ord. pen.). M era stato condannato e, dopo l'espiazione della pena, era in corso di sottoposizione a residua misura di sicurezza, con scadenza il 25 gennaio 2021;
anche nella qualità anzidetta era stato ritenuto assoggettabile, al regime di cui all'art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 (d'ora in avanti anche Ord. pen.). Tale norma farebbe riferimento, secondo il Giudice a quo, anche all'internato, con una disciplina che non risulta contraria alla Costituzione (si richiama sul punto: Corte cost. n. 417 del 2004). Ciò perché anche l'art. 41-bis non è estraneo al perseguimento della finalità rieducativa e di risocializzazione proprie delle misure di sicurezza. Per il resto, si è osservato, oramai dal 2009, il regime speciale è stato applicato e viene prorogato nei confronti di M, sia pur per l'esecuzione della pena. Nel merito il Tribunale ha ricordato, invero, la sua posizione in Cosa Nostra, famiglia egemone di Zen-Pallavicino, inserita nel mandamento di Resuttana e San Lorenzo di Palermo. Egli, ancora, era considerato personaggio di provata fedeltà mafiosa e punto di riferimento della mafia palermitana.

2. La difesa, con unico motivo, lamenta la violazione dell'art. 41-bis Ord. pen. in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. Nell'articolato atto di impugnazione, nell'interesse di C M, si sostiene che il Tribunale avrebbe svilito gli elementi evidenziati nel reclamo, a dimostrazione dell'assenza di rischio che l'istante potesse riprendere i contatti con l'organizzazione di riferimento. Mancherebbe qualsiasi adeguata personalizzazione del ritenuto rapporto con il sodalizio, non avendo indicato, nessuno dei collaboratori di giustizia, M nell'organico di Cosa Nostra. Neanche il versamento di somme ai parenti del detenuto avrebbe avuto un significato rilevante, arrestandosi ad una condotta solo assistenziale. Mancherebbe, dunque, l'attualizzazione, in base a elementi concreti, dell'addotta pericolosità dell'internato per l'ordine e la sicurezza. Si ripropone, pertanto, la questione di costituzionalità dell'art. 41-bis Ord. pen. in relazione agli artt. 208 e 206 cod. pen., per violazione degli artt. 3, 27, terzo comma, 117 Cost., in relazione all'art. 3 CEDU, nella parte in cui prevede l'applicazione del regime differenziato anche ai soggetti internati. Sul punto si richiama l'ordinanza di: Sez. 1, n. 30408 del 2020, che ha già sollevato la questione relativa.
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