Cass. civ., sez. I, ordinanza 11/06/2021, n. 16549
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Il provvedimento del tribunale che decide sull'ammissione allo stato passivo di una società assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa non è impugnabile in appello, ma ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 99, ultimo comma, l.fall., come modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, atteso che il combinato disposto degli artt. 194 e 209, comma 2, l.fall., nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 169 del 2007 – che rinvia agli artt. 98, 99, 101 e 103 della stessa legge per il procedimento di formazione dello stato passivo nella l.c.a. - consente di ritenere che il riferimento all'appello contenuto nell'art. 255 c.ass. debba intendersi tacitamente abrogato.
Sul provvedimento
Testo completo
1 6549.2 1 C. I. 1 6549.2 1 . REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Società assicurativa FRANCESCO A. GENOVESE Presidente 1.c.a. art. 255 cod. ass. insinuazione impugnazione - MASSIMO FERRO Consigliere principi GUIDO MERCOLINO Consigliere FRANCESCO TERRUSI Consigliere Rel. Ud. 21/04/2021 CC Cron. 16549 ALBERTO PAZZI Consigliere R.G.N. 21840/2015 ORDINANZA sul ricorso 21840/2015 proposto da: AR DO, elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n.138, presso lo studio dell'avvocato Polchi Rodolfo, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente -
contro
D 7 R 7 O 1 8 1 2 0 2 Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. in Liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia n.259, presso lo studio dell'avvocato Pennisi Fabio, rappresentata e difesa dall'avvocato Solavagione Silvana, giusta procura a margine del controricorso;
-controricorrente - avverso il decreto n. 30/2015 del TRIBUNALE di GENOVA, depositato il 15/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal cons. TERRUSI FRANCESCO. Rilevato che: DO AR ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del tribunale di Genova che ne ha respinto l'opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa della Faro compagnia di assicurazioni e riassicurazioni s.p.a., relativamente a un residuo credito di 150.000,00 EUR per compenso professionale;
ha dedotto quattro motivi;
la procedura ha replicato con controricorso;
il ricorrente ha depositato una memoria.
Considerato che:
I. - la procedura ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto, ai sensi dell'art. 255 del d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private), il provvedimento del tribunale avrebbe dovuto essere impugnato con l'appello, visto che ai sensi dell'art. 245 del medesimo d.lgs. la disciplina della legge fallimentare si applica alla liquidazione coatta amministrativa 2 solo "per quanto non espressamente previsto" e nei limiti della compatibilità;
-II. il ricorrente, nella memoria, ha contestato il fondamento dell'eccezione sostenendo di aver promosso anche l'appello avverso il decreto di rigetto dell'opposizione allo stato passivo;
solo che tale impugnazione la corte d'appello di Genova avrebbe disatteso con sentenza in data 17 ottobre 2019 passata in giudicato, sul rilievo che il provvedimento poteva essere impugnato solo mediante ricorso per cassazione in base all'orientamento sostenuto da Cass. n. 31474-18;
-III. in effetti dai documenti offerti dal ricorrente non risulta il passaggio in giudicato della citata sentenza della corte genovese e a ogni modo questa Suprema Corte non ne sarebbe affatto condizionata, poiché l'effetto preclusivo del giudicato non si estende alla soluzione di diritto afferente il presupposto processuale;
IV. sennonché è vero che la questione sottostante, relativa al coordinamento tra la norma speciale dell'art. 255 cod. ass. e quella generale della legge fallimentare (art. 99), vede la compresenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci;
-un orientamento invero assume che l'art. 255 cod. ass. sancendo che il provvedimento, ivi qualificato come sentenza, con cui il tribunale decide sulle cause di opposizione è soggetto ad appello, anche dei commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione, e che per il giudizio di appello debbono osservarsi le disposizioni previste dalla legge fallimentare e dal codice di procedura civile - ha natura speciale e settoriale, e non può esser ritenuto implicitamente abrogato in esito al diverso generalizzato regime di cui alla legge fall., art. 99 come modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006;
ciò in quanto, al di là dei principi generali, la corrispondente analoga previsione di cui 3 all'art. 88, primo comma, del T.u.b. è stata dal legislatore esplicitamente abrogata (col d.lgs. n. 181 del 2015), segno tangibile codesto di avere il legislatore medesimo considerato invece (e giustappunto) sempre vigente quella disposizione fino al decreto abrogativo;
poiché questo è stato fatto per il settore del credito, ma non per quello assicurativo, tale orientamento ne desume che la norma dell'art. 255 cod. ass. (non espressamente abrogata) andrebbe ritenuta ancora vigente e operante nei limiti dell'opposizione al passivo della liquidazione coatta amministrativa delle società di assicurazione (Cass. n. 18119-17);
per converso un secondo orientamento, richiamato nella memoria del ricorrente, giunge a conclusione opposta, e lo fa in base al testo dell'art. 254 cod. ass.;
in tal caso si assume che l'art. 254, secondo comma, del cod. ass., nel testo originario che stabilisce che "l'opposizione è disciplinata dagli articoli 98, 99 e 100 della legge fallimentare", contiene un rinvio mobile alle norme richiamate, sicché, in mancanza di una più specifica disciplina processuale, il decreto emesso all'esito del giudizio di opposizione non è suscettibile di appello ma solo di ricorso per cassazione (Cass. n. 1331-17);
il principio è replicato dalla richiamata Cass. n. 31474-18 nella considerazione che il rinvio presente all'interno dell'art. 254 riguarda anche una norma (l'art. 100 legge fall.) che è stata abrogata dall'art. 85 del d.lgs. n. 5 del 2006, perché il suo contenuto risultava all'evidenza non più conciliabile con il sistema unitario di impugnazioni previsto dalla riforma;
sicché il testo dell'art. 254 cod. ass. si riferirebbe a disposizioni che in parte (gli artt. 98 e 99 legge fall.) sono radicalmente mutate nel loro contenuto e in parte (l'art. 100) sono state abrogate;
4 da ciò viene tratta la conclusione che, in mancanza di più specifiche regole processuali, il richiamo abbia le caratteristiche del rinvio mobile e si riferisca al contenuto delle norme evocate nel