Cass. pen., sez. V, sentenza 02/05/2023, n. 18076
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. F G nato a BRESCIA il 08/07/1947 2. C ECA nata a ROVATO il 14/09/1966 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere E M M;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale N L, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi;udito il difensore della parte civile, avv. A B, che ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto la liquidazione delle spese come da nota che ha depositato;udito il difensore degli imputati, avv. P G, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna dei coniugi F G e C E per plurime ipotesi di reati fallimentari (bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, bancarotta semplice, ricorso abusivo al credito), loro ascritti in qualità di amministratori della Beta Meccanica srl e della G.E. Trans-Logistic srl, società dichiarate fallite il 22 luglio 2015, nonché per ulteriori reati commessi nella citata veste (violazioni fiscali) o comunque in relazione alla medesima vicenda (calunnia e simulazione di reato). 1.1. In particolare si contesta agli imputati, quanto alla società Beta Meccanica srl (capi da A ad E): - il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere distratto: mezzi (per la gran parte trattori), mediante cessione, senza corrispettivo, a società bulgare a loro riferibili (la Trakia Trasport e successivamente la GMG Intertrasport ltd) - capo Al;merce del valore di 79.159,00 euro e attrezzature meccaniche, in parte rinvenute il 27 aprile 2016 in un magazzino sito nel Comune di Tronco (capo A.2);l'importo di euro 9.140,00 utilizzato per il pagamento della parcella di un notaio in relazione al compimento di un rogito relativo a beni personali degli imputati e del tutto estraneo all'oggetto sociale della fallita (capo A.4);- il reato di bancarotta fraudolenta documentale, per aver sottratto tutte le scritture contabili relative agli anni 2010, 2011 e 2012 (libro giornale, schede mastro e registri IVA), con lo scopo di recare pregiudizio ai creditori (capo A.5);- il reato colposo di aggravamento del dissesto (art. 224 legge fall), per essersi astenuti dal richiedere il fallimento, anche attraverso la presentazione di una domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6 legge fall.- a fronte della presentazione di istanza di fallimento da parte di due creditori-, sebbene lo stato di insolvenza fosse già palese quantomeno alla data del 31 dicembre 2013, allorquando la società presentava una perdita di esercizio pari ad euro 555.581,00 e un patrimonio netto negativo pari ad euro 389.486,00 (capo B);- il reato di ricorso abusivo al credito, poiché, dissimulando il proprio stato di dissesto, continuavano a ricorrere al credito, negli anni dal 2010 al 2013, per un ammontare complessivo pari a 4.675,554,41, attraverso la sistematica predisposizione e presentazione telematica di false ricevute bancarie (capo C);- il reato di cui all'art. 2 d. Igs. n. 74 del 2000, per aver utilizzato, nella dichiarazione annuale IVA, la fattura n. 8 del 13 agosto 2014, emessa dalla società G.E. Trans-Logistic srl (riconducibile agli imputati, dichiarata fallita e anch'essa interessata da questo procedimento) relativa ad operazioni inesistenti (capo D).Al solo F G viene ascritto il reato di calunnia, perché, con denuncia-querela presentata il 29 dicembre 2015, sapendolo innocente, incolpava falsamente G Dimitar dell'indebita appropriazione di tre mezzi (due motrici e un semirimorchio ricevuti in leasing da una finanziaria), che invece era stati distratti dagli imputati (capo E). Quanto alla società Ge. Trans-Logistic srl (capi da G a N), si contesta agli imputati: - il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere distratto: diversi trattori di proprietà della fallita, ricorrendo a modalità analoghe a quelle descritte sub A)- capo G.1;alcuni semirimorchi nonché l'importo di 3.060,80 ricevuto, dalla fallita, a titolo di risarcimento danno a seguito di sinistro stradale (capo G.2);- il reato di bancarotta fraudolenta documentale, per aver sottratto tutte le scritture contabili relative agli anni 2010, 2011 e 2012 (libro giornale, schede mastro e registri IVA), con lo scopo di recare pregiudizio ai creditori (capo G.3);- il reato di ricorso abusivo al credito, poiché, dissimulando il proprio stato di dissesto, continuavano a ricorrere al credito, negli anni dal 2010 al 2013 (capo H);- il reato colposo di aggravamento del dissesto (art. 224 legge fall), per essersi astenuti dal richiedere il fallimento, sebbene lo stato di insolvenza fosse già palese quantomeno alla data del 31 dicembre 2013, allorquando la società presentava una perdita di esercizio pari ad euro 421.280,00 e un patrimonio netto negativo pari ad euro 287.081,00 (capo I);- il reato di cui all'art. 8 d. Igs. n. 74 del 2000, per aver emesso, a favore della Beta Meccanica srl, la fattura per operazione inesistente già indicata sub D) - capo L). Alla sola C viene ascritto il delitto di calunnia, perché, con denuncia- querela presentata il 29 dicembre 2015, sapendolo innocente, incolpava falsamente G Dimitar dell'indebita appropriazione di un furgone della fallita, che invece era stato distratto dagli imputati (capo M). Infine gli imputati sono stati ritenuti responsabili del delitto di cui all'art. 367 cod. pen. perché, con querele depositate il 20.11.2015 e in data 11.12.2015, presso la Procura della Repubblica di Asti, presentavano fase denunce di furto della documentazione contabile di Beta Meccanica s.r.l. e Ge. Trans-Logistic sr.l. (capo N). 1.2. Gli imputati erano stati assolti, sin dal primo grado, dai reati contestati ai capi A.3 (bancarotta fraudolenta da reato societario) ed F (ricettazione), nonché dai delitti di cui ai capi A.4. e G.2. limitatamente alle contestate distrazioni del saldo di cassa;al capo G.1. limitatamente alla distrazione del veicolo Peugeot 207.2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con un unico atto a firma del comune difensore, articolando nove motivi. 2.1 Con il primo deducono violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza delle distrazioni di cui ai capi Al) e G1) con riferimento ai veicoli ceduti alla "Trakia Transport Bulgaria Ltd". La Corte di appello avrebbe del tutto trascurato di occuparsi della questione, dedotta in sede di gravame, di vantaggi compensativi ex art. 2634 cod. civ., nelle operazioni infragruppo. Le società italiane e bulgare avrebbero composto un gruppo unitario e la cessione dei beni alle società estere sarebbe stata dettata dalla necessità di diminuire i costi;in tal modo le società italiane, pur continuando ad incassare ricavi da parte dei committenti a fronte di costi molto inferiori, avrebbero ottenuto un rilevante beneficio necessario per la propria sopravvivenza in un momento di crisi. 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano analoghi vizi sui capi di imputazione Al), A.2), A.4), G.1), G.2), rilevando l'assenza di motivazione sulla dedotta ipotesi di "bancarotta riparata". Gli amministratori avrebbero rimpinguato le casse aziendali con versamenti personali, di tale circostanza, però, il giudice di secondo grado non avrebbe tenuto conto. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta, nel solo interesse di C E, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità concorsuale per le distrazioni di cui al capo A.2). Dall'istruttoria dibattimentale non sarebbe emerso alcun elemento a carico della predetta ricorrente circa il trasporto di merci e attrezzature presso il capannone di Tonco. La C non aveva alcuna disponibilità dell'immobile, né la sua presenza in loco è mai stata rilevata. 2.4. Con il quarto motivo ci si duole della totale carenza di motivazione sul reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo G.1. 2.5. Con il quinto si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sul reato di calunnia ascritto a F al capo E, vizio che si riverbera sul reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A.1.) relativo ai mezzi condotti in leasing. I giudici di merito avrebbero tratta la falsità della denuncia dal disconoscimento da parte degli amministratori di GMG Intertrasporti ltd (G e G) della firma apposta sul contratto di locazione dei mezzi in rassegna, nonché dalla data del timbro postale sul contratto di locazione: 8 luglio 2015, successiva al decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Asti il 29 giugno 2015. In realtà la data del timbro postale sarebbe 8 gennaio 2015 mentre l'autenticità della sottoscrizione del contratto di locazione si ricaverebbe dal confronto con la firma, identica, apposta dal G in calce al verbale di sommarie informazioni (doc. 38 produzioni PM, richiamato a pag. 43 della sentenza di primo grado).
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