Cass. civ., sez. II, sentenza 17/12/2020, n. 28993
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Segnala un errore nella sintesiIl provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, riguardante un ricorso per cassazione presentato da una donna contro la decisione della Corte d'Appello di Napoli. La ricorrente chiedeva la risoluzione di un contratto di donazione della nuda proprietà di beni immobili, sostenendo che i donatari non avessero rispettato le condizioni imposte dalla donazione. I controricorrenti, invece, sostenevano di aver adempiuto sufficientemente agli obblighi previsti.
Il giudice ha rigettato il ricorso, argomentando che il contratto era da qualificare come donazione modale e che l'inadempimento era da attribuire alla donante, non ai donatari. La Corte ha ritenuto inammissibili le censure della ricorrente, evidenziando che le sue argomentazioni si limitavano a una contrapposizione di tesi giuridiche senza fornire elementi nuovi. Inoltre, ha sottolineato che la richiesta di risarcimento danni era mutata rispetto alla domanda iniziale, risultando quindi inammissibile. La decisione finale ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese legali.
Il giudice ha rigettato il ricorso, argomentando che il contratto era da qualificare come donazione modale e che l'inadempimento era da attribuire alla donante, non ai donatari. La Corte ha ritenuto inammissibili le censure della ricorrente, evidenziando che le sue argomentazioni si limitavano a una contrapposizione di tesi giuridiche senza fornire elementi nuovi. Inoltre, ha sottolineato che la richiesta di risarcimento danni era mutata rispetto alla domanda iniziale, risultando quindi inammissibile. La decisione finale ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese legali.
Sul provvedimento
Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 23230-2017 proposto da: CARPINELLI GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BAFILE 5, presso lo studio dell'avvocato S M, rappresentata e difesa dall'avvocato P C, giusta procura in calce al ricorso;- ricorrente -contro L G, M F, rappresentati e difesi dall'avvocato A N, giusta procura in calce al controricorso;- controrícorrenti - avverso la sentenza n. 2409/2017 della CORTE D'APPELLO di N, depositata il 01/06/2017;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2020 dal Consigliere S G;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C C che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'Avvocato P C difensore del ricorrente che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;udito l'avvocato A N difensore dei controricorrenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;Fatti di causa P C ebbe ad evocare avanti il Tribunale di Benevento i consorti G L e F M chiedendo la risoluzione del contratto di donazione della nuda proprietà dei suoi beni immobili ai convenuti poiché da loro non rispettato il modus apposto alla donazione, nonostante apposita diffida, ed un tanto in forza della clausola risolutiva espressa presente nel contratto. Resistendo i consorti Laureti-Mezzardo, il Tribunale sannita rigettò la domanda attorea e la C interpose gravame avanti la Corte d'Appello di Napoli. Ad esito del giudizio d'appello, sempre opponendosi i consorti Laureti-Mazzardo, la Corte partenopea rigettò l'impugnazione osservando come il contratto intercorso tra le parti era da qualificare siccome donazione modale e che il mancato adempimento del modus era da imputare alla condotta della donante e non dei donatari, i quali sino a tale momento avevano adempiuto in modo sufficiente all'obbligo previsto dal modus, secondo una valutazione da correlarsi alla natura liberale dell'atto negoziale. Giuseppina C, in proprio e quale erede della C, ha interposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi, illustrato anche con note difensive. Resistono con controricorso i consorti Laureti-Mazzardo, che anche hanno depositato memoria difensiva. La lite era dapprima trattata in sezione sesta, ma con ordinanza del 28.11.2018 la causa era rimessa alla pubblica udienza. All'odierna pubblica udienza sentite le conclusioni del P.G. - rigetto - e dei difensori delle parti, questo Collegio ha deciso la causa siccome illustrato nella presente sentenza. Ragioni della decisione Il ricorso articolato dalla C non ha fondamento giuridico e va quindi rejetto.Con il primo mezzo d'impugnazione la ricorrente deduce violazione della norma portata in art. 1362 cod. civ. nonché inadeguatezza della motivazione ex art 360 n° 5 cod. proc. civ., posto che il Collegio partenopeo ha ritenuto di confermare la qualificazione del contratto intercorso tra le parti siccome donazione modale, mentre il patto stipulato dalle parti era, invece, da inquadrare in un contratto di natura sinallagmatica, siccome evidente alla sola lettura dell'atto. La censura s'appalesa inammissibile posto che si compendia nella predicazione di una tesi apodittica alternativa circa l'inquadramento giuridico, in cui inserire il contratto notarile stipulato tra le parti, rispetto a quello, con puntuale motivazione, individuato dal Collegio campano. Prospettazione di tesi alternativa per giunta fondata sulla postulazione di una motivazione inadeguata. Viceversa la Corte territoriale ha partitamente esaminato la questione circa il corretto inquadramento giuridico del contratto notarile, stipulato tra le parti, mettendo in risalto all'uopo ed il nomen iuris assegnato dalle parti mediante l'ausilio di professionista qualificato nel settore, nonché la compatibilità dello spirito di liberalità con l'onere modale di
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