Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/11/2020, n. 24379

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/11/2020, n. 24379
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24379
Data del deposito : 3 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6551-2020 proposto da: BRANDAZZI MARIA CONSUELO, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA BADIA CAVA

62, presso lo studio dell'avvocato G S, rappresentata e difesa dall'avvocato S C;

- ricorrente -

contro

ORDINE AVVOCATI DI MILANO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 173/2019 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 16/12/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2020 dal Consigliere A P L;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale M M, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato S F per delega dell'avvocato S C.

FATTI DI CAUSA

Il Consiglio Nazionale Forense, con decisione del 16 dicembre 2019, ha rigettato il ricorso di M C B avverso la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, che aveva rigettato la sua istanza di iscrizione anticipata nel registro dei praticanti per svolgere il tirocinio prima del conseguimento del diploma di laurea, ai sensi della «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense», di cui all'art. 41, comma 6, lett. d) della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La B sosteneva di avere diritto all'iscrizione anticipata perché era iscritta all'ultimo anno del corso di laurea magistrale in giurisprudenza presso l'Università Nicolò Cusano di Roma, aveva ultimato gli esami, era in procinto di ultimare la tesi di laurea e aveva lavorato presso l'ufficio legale di un istituto di credito collaborando con un avvocato. Il Consiglio Nazionale Forense rilevava, tuttavia, che l'interessata, pur essendo in regola con gli esami dei primi quattro anni, era fuori corso da due anni, sicché non trovava applicazione la disposizione Ric. 2020 n. 06551 sez. SU - ud. 06-10-2020 -2- invocata che richiedeva la regolarità della iscrizione all'ultimo anno del corso, da intendere come rispetto della durata legale del corso stesso, nel senso che l'inizio dello svolgimento del tirocinio deve avvenire al quinto anno di iscrizione e non negli anni successivi. Avverso questa decisione la B ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, illustrati da memoria. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 della convenzione-quadro, stipulata il 24 febbraio 2017 tra il CNF e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza che, ai fini dell'ammissione all'anticipazione del tirocinio, richiedono soltanto che il richiedente sia in regola con gli esami di profitto dei primi quattro anni ed abbia ottenuto crediti nei sette principali settori scientifico-disciplinari, non essendo invece richiesto che l'iscrizione avvenga al quinto anno del corso di laurea. Il secondo motivo
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