Cass. civ., sez. I, ordinanza 20/07/2022, n. 22771
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In tema di protezione umanitaria, il giudice, ai fini dell'accoglimento della domanda, deve valutare anche la minore età del richiedente al momento del suo ingresso in Italia trattandosi di elemento rilevante perché, come risulta da numerosi indici normativi, il minore rappresenta un soggetto vulnerabile, cosicché il raggiungimento della maggiore età nel corso del procedimento, i cui tempi non possono essere imputati al richiedente protezione, ne impongono comunque la considerazione.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 9936/2020 Numero sezionale 1321/2022 Numero di raccolta generale 22771/2022 Data pubblicazione 20/07/2022 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dai Magistrati: IMMIGRAZIONE M C - Presidente - C C - Consigliere - A C - Consigliera rel. - Ud. 07/04/2022 - CC M F - Consigliere - R.G.N.9936/2020 E C - Consigliere- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9936-2020 proposto da: M A, elettivamente domiciliato in Petilia Policastro, Via Arringa n. 60, presso lo studio dell'Avvocato G S, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
M DELL'I, ope legis rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12;
- resistente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 1761/2019, depositata il 18/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2022 dalla consigliera A C;
rilevato che Numero registro generale 9936/2020 Numero sezionale 1321/2022 Numero di raccolta generale 22771/2022 -M A, nato in Gambia il 01/01/1998, impugna per Data pubblicazione 20/07/2022 cassazione la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che, in accoglimento dell'appello spiegato dal Ministero dell'Interno contro il provvedimento di primo grado, ha ritenuto insussistenti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari riconosciuti invece dal Tribunale di Catanzaro;
-a sostegno della domanda, il richiedente aveva dichiarato: di essere emigrato dal Gambia nel 2014, quando era ancora quattordicenne, orfano di entrambi i genitori, dopo essere fuggito dalla prigione in cui era incarcerato a seguito di contrasti insorti con una donna del suo villaggio, che rivendicava la proprietà di un terreno appartenente invece alla sua famiglia;
di essere entrato in Italia nell'ottobre 2015 e di avere compilato il modulo di identificazione nel marzo 2016;
di essere stato ascoltato dalla Commissione territoriale nell'aprile 2016;
- -la Corte d'appello, ha ritenuto inverosimile il racconto ed ha escluso che ricorressero condizioni oggettive e soggettive di vulnerabilità del richiedente, a parte la sua giovane età;
- il ricorso di M A, notificato in data 18/03/2020, è affidato ad un unico motivo;
-il Ministero dell'Interno non ha svolto attività difensive, essendosi costituito tardivamente ai soli fini della partecipazione all'eventuale udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370, comma 1, cod. proc. civ.;
considerato che -l'unico motivo proposto lamenta la violazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. e l'omessa, insufficiente e contraddittoria valutazione dei fatti allegati a sostegno della domanda di protezione umanitaria, in relazione all'art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ.;
2 di 6 Numero registro generale 9936/2020 Numero sezionale 1321/2022 -la censura deduce, in particolare, l'erroneità della sentenza Numero di raccolta generale 22771/2022