Cass. civ., sez. I, sentenza 03/10/2005, n. 19291

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Ai fini del riconoscimento del diritto al mantenimento, in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, è necessario che questo sia privo di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sussista una disparità economica fra i due coniugi. Al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti - comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra utilità suscettibile di valutazione economica - e dall'altro lato, non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulti consentita l'erogazione, dall'uno all'altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue esigenze.

In tema di separazione personale dei coniugi, ai fini dell'accertamento del diritto all'assegno di mantenimento e della sua determinazione occorre considerare la complessiva situazione di ciascuno dei coniugi e, quindi, tener conto, oltre che dei redditi in denaro, di ogni altra utilità economicamente valutabile, ivi compresa la disponibilità della casa coniugale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 03/10/2005, n. 19291
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19291
Data del deposito : 3 ottobre 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT DO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 18, presso l'avvocato SGARRA VITO, rappresentata e difesa dall'avvocato PITUCCO EDOARDO, giusta mandato in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
MP PO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 343/02 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 09/04/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 05/07/2005 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;

udito per il ricorrente l'Avvocato PITOCCO che ha chiesto l'accoglimento dal ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 1 giugno 2000, il Tribunale di Palermo pronunciò la separazione dei coniugi PO LA e ME TA con addebito al marito;
affidò i figli minori alla madre, alla quale assegnò l'uso della casa coniugale;
pose a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno di lire 2.300.000 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli;
rigettò l'istanza di assegno di mantenimento avanzata dalla TA, in quanto titolare di reddito adeguato quale impiegata regionale, non ravvisando una rilevante disparità reddituale tra i coniugi, tenuto anche conto dell'onere economico gravante sull'LA per il mantenimento dei due figli legittimi e di altro figlio naturale.
Il gravame prodotto dalla TA, dolutasi delle statuizioni economiche, venne parzialmente accolto dalla Corte di appello di Palermo, la quale elevò a lire 2.600.000, e dal gennaio 2002 a E. 1.350,00 rivalutabili annualmente, la somma dovuta dall'LA quale contributo per il mantenimento dei figli minori e confermò il mancato riconoscimento alla donna dall'assegno di mantenimento. Osservò, a quest'ultimo riguardo, che: l'onere economico connesso al mantenimento dei figli riduceva in misura cospicua gli introiti dell'LA, annullando in concreto il divario reddituale emergente dalle dichiarazioni fiscali prodotte dalle parti (reddito complessivo della TA lire 37.000.000 annui;
reddito complessivo dell'LA lire 68.000.000 nette annue);
non aveva invece influenza la spesa sostenuta per il pagamento del mutuo sulla casa coniugale, dato che il relativo esborso era compensato dall'accrescimento patrimoniale prodottosi con l'acquisto del bene e che l'appellante ben poteva agire in via di regresso per ripetere le somme inerenti alla quota di pertinenza del marito coobbligato;
analogamente, non aveva rilievo il fatto che la TA fosse il coniuge "incolpevole", costituendo la pronuncia di addebito un presupposto necessario ma non sufficiente per il riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento, subordinato alla mancanza di redditi adeguati del

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