Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2023, n. 02262
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M S nato a SAN DONA' DI PIAVE il 03/02/1947 avverso l'ordinanza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere R P;
(- letteMritite le conclusioni del PG udito il difensore "
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 30.03.2022, la Corte di Appello di Trento ha dichiarato inammissibile il ricorso, ex art. 629 cod. proc. pen., proposto da M S per la revisione della sentenza irrevocabile, emessa in data 14.12.2010 dalla Corte di Appello di Venezia di condanna nei suoi confronti alla pena di anni diciassette di reclusione, perché ritenuto responsabile, tra gli altri, dei reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte territoriale riteneva, invero, manifestamente inammissibile il ricorso dell'odierno ricorrente, inquadrabile nella previsione di cui all'art. 630 co. 1 lett. c) cod. proc. pen., perché sostanzialmente reiterativo del precedente ricorso per revisione proposto, ai sensi dell'art. 629 cod. proc. pen., di fronte alla medesima Corte territoriale in data 29.04.2021 e già dichiarato inammissibile con ordinanza emessa in data 05.05.2021 e confermata, a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, della S.C., con sentenza del 04.10.2021. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il M, con atto a firma dell'Avv. G P, affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione;
lamenta, in particolare, la violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, quanto alla mancata audizione, richiesta dalla difesa nell'avanzare l'istanza di revisione, di testimoni, mai escussi perché solamente di recente divenuti collaboratori di giustizia, le cui deposizioni, atte a far emergere la non veridicità delle originarie affermazioni del collaboratore di giustizia Felice Maniero, avrebbero potuto modificare l'esito del procedimento conclusosi con la condanna del ricorrente;
infatti la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha progressivamente affermato la sussistenza di un diritto, in capo al reo, ad ottenere in qualsiasi momento la revisione della statuizione di condanna a proprio carico a fronte di manifeste condizioni oggettive che delineino la di lui innocenza, sicchè l'ordinanza impugnata va censurata nella parte in cui ha mancato di
(- letteMritite le conclusioni del PG udito il difensore "
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 30.03.2022, la Corte di Appello di Trento ha dichiarato inammissibile il ricorso, ex art. 629 cod. proc. pen., proposto da M S per la revisione della sentenza irrevocabile, emessa in data 14.12.2010 dalla Corte di Appello di Venezia di condanna nei suoi confronti alla pena di anni diciassette di reclusione, perché ritenuto responsabile, tra gli altri, dei reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte territoriale riteneva, invero, manifestamente inammissibile il ricorso dell'odierno ricorrente, inquadrabile nella previsione di cui all'art. 630 co. 1 lett. c) cod. proc. pen., perché sostanzialmente reiterativo del precedente ricorso per revisione proposto, ai sensi dell'art. 629 cod. proc. pen., di fronte alla medesima Corte territoriale in data 29.04.2021 e già dichiarato inammissibile con ordinanza emessa in data 05.05.2021 e confermata, a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, della S.C., con sentenza del 04.10.2021. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il M, con atto a firma dell'Avv. G P, affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione;
lamenta, in particolare, la violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, quanto alla mancata audizione, richiesta dalla difesa nell'avanzare l'istanza di revisione, di testimoni, mai escussi perché solamente di recente divenuti collaboratori di giustizia, le cui deposizioni, atte a far emergere la non veridicità delle originarie affermazioni del collaboratore di giustizia Felice Maniero, avrebbero potuto modificare l'esito del procedimento conclusosi con la condanna del ricorrente;
infatti la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha progressivamente affermato la sussistenza di un diritto, in capo al reo, ad ottenere in qualsiasi momento la revisione della statuizione di condanna a proprio carico a fronte di manifeste condizioni oggettive che delineino la di lui innocenza, sicchè l'ordinanza impugnata va censurata nella parte in cui ha mancato di
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