Cass. pen., sez. V, sentenza 10/10/2022, n. 38152
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FERSINI ROCCO nato il 30/09/1962 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere E M M;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, A P, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;udito il difensore di parte civile, avv. G F, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, ha depositato conclusioni scritte e nota spese;udito il difensore dell'imputato ricorrente, avv. A R, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di F R, sovrintendente della Polizia di Stato, all'epoca dei fatti in servizio presso il Commissariato di Zisa-Borgo Nuovo, in ordine ai seguenti reati: - artt. 61, n. 2 e 615-ter, comma secondo, n. 1, cod. pen., perché, al fine di commettere il reato di favoreggiamento di cui al capo G), abusivamente si introduceva nella banca dati SDI, mediante l'utilizzo del suo codice identificativo personale, interrogandola sul conto di N M C e di N V (padre della donna), violando le condizioni e i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso e ponendo in essere operazioni ontologicamente diverse da quelle di cui era incaricato e in relazione alle quali l'accesso era a lui consentito (capo F);- artt. 110 e 378 cod. pen., perché, in concorso con L G G (persona non imputabile in virtù dell'art. 384 cod. pen.) e dopo che fu commesso il delitto di tentata estorsione in danno di N M C da parte di L G S, figlio di G, aiutava quest'ultimo ad eludere le investigazioni dell'autorità. In particolare, mediante l'accesso abusivo di cui al capo F) forniva a L G G informazioni in merito alla persona offesa, in modo da consentire al correo di fare pressioni sulla vittima per indurla a ritrattare le accuse formulate a carico di L G S (capo G);- artt. 61, n. 2 e 12 legge n. 121 del 1981, perché, al fine di eseguire il reato di cui al capo G), nella qualità di pubblico ufficiale, comunicava a L G G, soggetto non autorizzato, dati e informazioni acquisiti con le modalità di cui al capo F) mediante accesso abusivo allo SDI, in violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 121 del 1981, in particolare dell'art. 9, comma 3, della medesima legge, e al di fuori dei fini previsti dalla stessa (capo H). 2. Avverso il provvedimento ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando quattro motivi. 2.1 Con il primo e il secondo deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. Sostiene il ricorrente che, come si ricava dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 4694 del 2011, la fattispecie delittuosa in esame non sarebbe applicabile al caso in rassegna dato che l'imputato si è limitato ad accedere alla banca dati SDI, nella quale aveva piena facoltà di introdursi, utilizzando le proprie credenziali, e ha preso visione di dati e informazioni consultabili da ogni appartenente alle Forze di polizia. Tuttalpiù il ricorrente si sarebbe reso responsabile del solo reato di cui all'art. 12 legge n. 121 del 1981 per aver comunicato a terzi quei dati e quelle informazioni. 2.2. Con il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 378, cod. pen, La mera comunicazione a L G G della residenza anagrafica della denunciante non sarebbe sussumibile nella fattispecie del favoreggiamento personale, né sotto il profilo materiale né sotto il profilo del dolo. Tanto più nel caso in rassegna "in cui il carattere di antigiuridicità del delitto presupposto era insussistente per l'esimente di cui all'art. 384 cod. pen.".. 2.3. Con il quarto motivo il ricorrente invoca l'assorbimento del reato previsto dall'art. 12 legge n. 121 del 2018 in quello di cui all'art. 615-ter, cod. pen., secondo quanto avrebbe stabilito la Corte di cassazione con la pronuncia n. 14931 del 2018. 3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il punto nevralgico del ricorso concerne la riconducibilità del fatto in contestazione nell'alveo precettivo dell'art. 615-ter cod. pen. nonché i rapporti di tale figura criminosa con il reato di cui all'art. 12 legge n. 121 del 1981 (primo, secondo e quarto motivo). Tutte le censure, sollevate al riguardo, sono infondate.
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