Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/04/2023, n. 17190

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/04/2023, n. 17190
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17190
Data del deposito : 26 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI M G nato a MILAZZO il 01/05/1997 avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere G C;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto F C, la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Messina limitatamente alla questione relativa alla applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. • Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con la quale D M G era stato condannato per un furto aggravato in concorso (in Milazzo, in data anteriore e prossima al 8/4/2018).

2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge, sub specie mancanza o apparenza della motivazione, nonché vizio di essa innanzitutto con riferimento all'aggravante di cui all'art. 625 n. 2, cod. pen.: l'imputato e il coimputato non avrebbero mai affermato di essere riusciti ad accedere al cassetto, all'interno del quale erano riposte le chiavi dell'auto oggetto della condotta predatoria;
né era emersa la rottura del bene posto a tutela dell'oggetto, un suo danneggiamento o la sua trasformazione;
la motivazione dei giudici territoriali, pertanto, si fonderebbe su asserzioni illogiche, non potendosi neppure desumere, dal percorso compiuto dal veicolo, ricomprendente il paese di residenza della fidanzata dell'imputato, l'avvenuto impossessamento delle chiavi del suddetto mezzo. Sotto altro profilo, si è censurata la motivazione anche con riferimento al diniego di applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen., atteso che la richiesta difensiva era subordinata alla riqualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di cui all'art. 626, cod. pen.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca COSTANTINI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto
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