Cass. pen., sez. V, sentenza 12/06/2024, n. 37142

CASS
Sentenza
12 giugno 2024
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Sentenza
12 giugno 2024

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In tema di furto, la circostanza aggravante dell'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio ha natura valutativa e deve ritenersi adeguatamente contestata anche qualora non venga evocata formalmente, ma con perifrasi o espressioni che la riguardino puntualmente, idonee a consentire all'imputato di difendersi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente contestata la circostanza aggravante con la sola indicazione - quale bene sottratto - dell'energia elettrica erogata da ente esercente il servizio elettrico nazionale).

In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, alla prima udienza utile, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie di furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione del giudice di primo grado che aveva ritenuto tardiva la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/06/2024, n. 37142
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37142
Data del deposito : 12 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 37 142-24 28 2024 н REPUBBLICA ITALIANA м IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO In nome del Popolo Italiano Carmela Lanzuise LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: MARIA VESSICHELLI - Presidente - Sent. n. sez. 1418/2024 UP 12/06/2024- LUCA PISTORELLI R.G.N. 12475/2024 IRENE SCORDAMAGLIA MATILDE BRANCACCIO Relatore PIERANGELO CIRILLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIA nel procedimento a carico di: GL AB UL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/11/2023 del TRIBUNALE di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catania ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di AB UL LI in ordine al reato di furto aggravato di energia elettrica, per mancanza della condizione di procedibilità. Il giudice, premesso che il reato è divenuto procedibile a querela in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, anche per le fattispecie aggravate, fatto salvo il caso in cui ricorrano le circostanze aggravatrici previste dal nuovo testo dell'art. 624, comma terzo, cod. pen. che rendono il reato tuttora procedibile d'ufficio, ha ritenuto inutilmente formulata la contestazione suppletiva dell'aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio o pubblica utilità da parte del pubblico ministero, effettuata in udienza, e non ha disposto la notifica di detta contestazione all'imputata, come invece richiesto dal pubblico ministero, invitando le parti processuali a concludere in quella stessa udienza e definendo il giudizio con una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Tale norma è stata ritenuta prevalente su qualsiasi contestazione formulata dal pubblico ministero, che opererebbe in un momento in cui, decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 concesso alla persona offesa per l'eventuale proposizione della querela, la causa di non procedibilità deve ritenersi già maturata.

2. Avverso detta sentenza ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catania deducendo un unico motivo di censura, con cui rappresenta l'erroneità della prospettiva del Tribunale, violativa degli artt. 516 e ss. cod. proc. pen., in base ai quali il sistema deve essere ricostruito nel senso che è precluso al giudice ogni sindacato sull'ammissibilità della contestazione di un fatto diverso o di una nuova circostanza aggravante, dovendo invece egli provvedere nel merito della fondatezza dell'imputazione così come modificata. La modifica dell'imputazione appartiene alle prerogative e facoltà esclusive ed insindacabili del pubblico ministero, non essendo, infatti, richiesto dal codice di rito, in proposito, alcun consenso da parte dell'imputato o delibazione del giudice.

3. Il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

3.1. L'imputato ha depositato conclusioni scritte in vista dell'udienza chiedendo il rigetto del ricorso del Procuratore Generale della Corte d'Appello di Catania. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2 2. Il Collegio intende ribadire i recenti approdi della giurisprudenza della Quinta Sezione Penale in casi analoghi (tra le molte, Sez. 5, n. 14890 del 14/3/2024, Bevacqua, Rv. 286291; Sez. 5, n. 14888 del 14/3/2024 e, successivamente alla presente decisione, Sez. 5, n. 28108 del 7/6/2024), secondo cui l'aggravante con natura "valutativa" dell'essere la cosa sottratta destinata a pubblico servizio (art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.) è da ritenersi adeguatamente contestata anche ove venga evocata non esplicitamente ma con perifrasi o espressioni che la riguardino puntualmente, idonee a consentire all'imputato di difendersi e, per questo, utili a prendere il posto della contestazione formale. Ciò perché le Sezioni Unite, nella sentenza Sez. U, n. 24906 del 18/4/2019, Sorge, Rv. 275436, distinguendo tra aggravanti contestabili in fatto ed aggravanti con natura "valutativa", che hanno bisogno di essere specificamente evocate nell'imputazione per potersi ritenere validamente contestate, ricostruiscono in modo articolato, e non con una soluzione rigida, la questione riguardante le modalità di contestazione delle aggravanti che non presentano la caratteristica di essere "autoevidenti", vale a dire immediatamente percepibili da un agente "medio" nella loro portata aggravatrice del trattamento sanzionatorio, sì da potersi legittimamente ritenere contestabili "in fatto". Per le Sezioni Unite, nel primo caso, è doverosa una contestazione che risulti chiara e precisa e che richiami l'imputato ad una difesa accorta e puntuale, visto che l'intera disciplina delle coerenza tra contestazione e sentenza è funzionale ad assicurare la piena esplicazione del diritto di difesa;
ma è anche consentito che l'aggravamento derivante dalla destinazione pubblica del bene sottratto possa ritenersi adeguatamente contestato ed evidenziato mediante "espressioni evocative" che lo riguardino puntualmente, espressioni che, perciò, risultano anche idonee a prendere il posto della contestazione formale (quella cioè effettuata mediante l'indicazione dell'articolo di legge o del comma in cui è menzionata l'aggravante). Seguendo la preziosa ermeneutica della sentenza Sez. 5, n. 14890 del 2024, è proprio questo lo snodo rilevante della pronuncia Sorge che, se da un lato offre indicazioni circa i limiti da porre alla c.d. "contestazione in fatto" quando l'aggravante è di natura "valutativa", d'altra parte, per questa ipotesi, non pretende di dettare un "criterio inflessibile" riguardante le modalità attraverso le quali possa perseguirsi l'intento di una contestazione chiara e precisa circa la natura effettiva del fatto aggravatore. Si opta, quindi, per una soluzione che necessariamente è influenzata dall'analisi della fattispecie concreta, con una consistente incidenza, e variabilità, delle scelte, da effettuarsi caso per caso. Si legittimano, in tal modo, accanto alla contestazione formale di un'aggravante, anche metodi di contestazione non formale, purchè capaci di rendere evidente all'imputato, con adeguata puntualità, che dovrà difendersi da un'accusa più grave;
nella specie, l'accusa 3 di avere sottratto un bene che si caratterizza per la specifica natura di essere posto al servizio di un interesse della intera collettività e diretto a vantaggio della stessa.

2.1. Tale scopo di chiara "divulgazione processuale" di un reato aggravato appare raggiunto quando come nella specie e a differenza del caso deciso da Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali, Rv. 285878 - nel capo di imputazione si faccia menzione di una condotta di furto di energia, evidenziando la dicitura del servizio elettrico nazionale come ente che ha subito il reato, senza che rilevi, peraltro, il fatto che l'allaccio abusivo insista su terminali collocati in una proprietà privata, poiché ciò che conta è la destinazione finale della res sottratta ad un pubblico servizio da cui viene distolta. Nel caso della sentenza n. 14890 del 2024, ad esempio, si è ritenuta

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