Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/06/2023, n. 25380
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da R B, nato a Bussolengo il 9/2/1968 avverso la sentenza emessa il 14/10/2022 dalla Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere P D G;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P L, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen. e senza l'instaurazione del contraddittorio, dichiarava l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 388, comma terzo, cod.pen.
2. Il ricorrente ha impugnato tale sentenza deducendo la nullità della stessa per violazione di norma processuale, rilevando che la causa estintiva del reato poteva essere pronunciata solo a seguito della rituale fissazione dell'udienza, in tal modo consentendo all'imputato anche l'eventuale rinuncia alla prescrizione. La nullità della sentenza, peraltro, non può neppure essere superata facendo valere il difetto di interesse dell'imputato ad ottenere una pronuncia nel merito. A tal proposito il ricorrente ha richiamato la pronuncia resa da Corte cost., sent. n. 111 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, del codice di procedura penale, interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.
3. Il giudizio è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La questione concernente la legittimità della sentenza predibattimentale resa dalla Corte di appello in assenza di contraddittorio è stata oggetto di plurime pronunce del massimo organo
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere P D G;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P L, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen. e senza l'instaurazione del contraddittorio, dichiarava l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 388, comma terzo, cod.pen.
2. Il ricorrente ha impugnato tale sentenza deducendo la nullità della stessa per violazione di norma processuale, rilevando che la causa estintiva del reato poteva essere pronunciata solo a seguito della rituale fissazione dell'udienza, in tal modo consentendo all'imputato anche l'eventuale rinuncia alla prescrizione. La nullità della sentenza, peraltro, non può neppure essere superata facendo valere il difetto di interesse dell'imputato ad ottenere una pronuncia nel merito. A tal proposito il ricorrente ha richiamato la pronuncia resa da Corte cost., sent. n. 111 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, del codice di procedura penale, interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.
3. Il giudizio è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La questione concernente la legittimità della sentenza predibattimentale resa dalla Corte di appello in assenza di contraddittorio è stata oggetto di plurime pronunce del massimo organo
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