Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2022, n. 46064

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2022, n. 46064
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46064
Data del deposito : 5 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: R L nato a ROVOLON il 25/06/1949 SPINELLI DIEGO nato a GIUSSANO il 24/09/1972 S M nato a BESANA IN BRIANZA il 20/09/1982 avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto dei ricorsi. udito il difensore L'avvocato A B si riporta ai motivi dei ricorsi ed insiste per l'accoglimento degli stessi;
in subordine richiama la maturata prescrizione del reato di bancarotta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata, all'esito di giudizio abbreviato, in data 22.05.2018, il Tribunale di Milano, riqualificato il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata contestato al capo Al) n. 8) dell'imputazione, ai sensi dell'art. 216, comma 3, I. fall., esclusa l'aggravante contestata di cui all'art. 219, comma 1, I. fall. e concesse a tutti gli imputati le attenuanti generiche equivalenti alle residue aggravanti, aveva dichiarato S111- D, in-qtralItà---th-~stratcrre -di fatta dalla w'stittit1ttrre-31-fa1hrnen-to, e Slli Mauro, in quanto amministratore di diritto dal 5.10.2004 al 25.10.2012, della ECOFLY s.r.l. - società che svolgeva attività di trattamento dei rifiuti, dichiarata fallita in data 16.12.2014 - responsabili dei reati loro ascrittigii ai capi Al) SUD numeri 2,3,4,6,8 (come riqualificato). Aveva dichiarato altresì R L, in qualità di amministratore di fatto, responsabile del reato di bancarotta a lui ascritto al capo Al.) sub n. 8) (come riqualificato),II Tribunale aveva invece assolto gli imputati dai reati di cui alle residue imputazioni. Segnatamente per quanto qui rileva: - Il capo Al) n. 2) riguarda la distrazione a favore di MediaPlan S.r.l. di euro 28.800,00 nel 2009 ed euro 4.800,00 nel 2010 nonché la distrazione in favore di Gecoen S.r.l. di euro 43.200,00 nel 2009 (entrambe società riconducibili a Slli D);
- Il capo Al) n. 3) riguarda la distrazione di cassa di euro 23.083,59 registrato dal curatore a seguito di un ammanco in data 31.12.2011 di euro 10.000,00 e di un saldo di euro 13.083,59 non rinvenuto al momento del sequestro, somme restituite a seguito del fallimento;
- il capo Al) n. 8) ha a oggetto due episodi di rimborsi preferenziali ai soci in danno dei creditori avvenuti nel 2011 per euro 315.000,00 in favore di Slli D ed euro 100.000,00 in favore di R L.

2. Investita dell'appello da parte di tutti gli imputati, la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 27.04.2021, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto Slli Mauro dai fatti di reato di cui al capo Al) n. 2 e n. 3 per non aver commesso il fatto e ha assolto lo stesso e Slli D dai fatti di cui al capo Al) n. 4) e 6) perché il fatto non sussiste. Ha rideterminato la pena per Slli Mauro in ordine al residuo reato di cui al capo Al) n. 8) in mesi otto di reclusione e quella per Slli D in anni due e mesi due di reclusione per i fatti di reato residui di c:ui al capo Al nn. 2, 3, e 8. Ha confermato nel resto il provvedimento di primo grado.

3. Avverso l'indicata sentenza della Corte di Appello, propongono ricorso per cassazione tutti gli imputati, attraverso il difensore di fiducia, AVV. A B, con distinti atti di impugnazione.

4. Il ricorso proposto nell'interesse di R L, con un unico motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) del codice di rito per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 216, comma 2, I. fall., nonché per manifesta illogicità della motivazione, laddove, la Corte di Appello, anche in assenza del requisito dei dissesto della società, ha ritenuto i ricorrente responsabile del reato di bancarotta preferenziale poiché consapevole dell'illiceità del rimborso in quanto socio finanziatore e direttore tecnico impegnato sul versante amministrativo. Sul punto si censura la motivazione resa in quanto contraria alla giurisprudenza maggioritaria che presuppone quale requisito della fattispecie una forte tensione finanziaria dell'impresa tale da ingenerare l'incapacità di soddisfare i creditori, nonché contraddittoria perché l'affermazione che la ECOFLY s.r.l. versasse in condizioni di dissesto è apodittica e confliggente con i dati contabili: sia il ricorrente che il coimputato Slli D ottennero i versamenti a titolo di restituzione di finanzamento soci su parere favorevole del commercialista della società che rimarcò le condizioni di piena salute dell'azienda, evidenti in bilancio (anche a seguito della vendita di un desorbitore per un'entrata pari a euro 2.500.000,00, cifra rilevante ai fini dell'equilibrio finanziario che, nel 2011 chluqn con un attivo di oltre curo 80.000,00);
sicché assenti sono da ritenersi !e ragioni relative alla postergazione della restituzione. Si lamenta altresì l'illogicità della motivazione laddove la Corte attribuisce rilievo decisivo al ruolo del ricorrente e desume la consapevolezza dell'asserita illiceità del rimborso: tale argomento risulta obiettivamente contraddittorio e frutto di travisamento riguardo alla tipologia di "impegno amministrativo" di Randí, impegno che non era svolto in senso privatistico bensì, come indicato dal curatore e dalla pronuncia di primo grado, a pag. 62, in senso pubblicistico dato che egli svolgeva compìti che non comportavano necessariamente una conoscenza degli aspetti contabili della società.

5. Il ricorso proposto nell'interesse di Slli D prospetta tre motivi.

5.1. Il primo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 216 e 223 I. tali. nonché manifesta illogicità della motivazione quanto al capo Al) n. 2). Si censura anzitutto la confusa (e contraddittoria con le conclusioni) affermazione resa, già nel primo capoverso a pag. 20, quanto all'asserito contrasto tra la tesi difensiva e le dichiarazioni del ricorrente, rese anche al Curatore, relative a un'effettiva e non fittizia attività di mediazione e traduzione svolta dalla Mediaplan (e dunque ad una non fittizietà delle fatture in argomento), al contrario del tutto coerenti tra loro. Riguardo a Mediaplan, la difesa contesta la ritenuta decisività dell'assenza di pattuizioni contrattuali e di tracce dell'attività svolta;
e quanto a Gecoen, si segnala che, in palese carenza di motivazione, la Corte nulla dice riguardo ad essa. Sul punto si specifica che il supporto contrattuale non è sempre presente nei rapporti oggetto di fatturazione e, nel caso di specie quanto alle fattura di Mediaplan, è la stessa pronuncia di primo grado - a pag. 24 e ss. - a ritenere provato che tale società seguì, quale intermediario, le trattative tra la fallita e la primaria società tedesca Bauer per l'eventuale cessione dell'azienda Ecofly (trattativa complessa e caratterizzata da più incontri rispetto al valore di Ecofly di diversi milioni di euro). Quanto alla fattura di Gecoen (azienda preposta al controllo di operazioni di piazzale e alla verifica e assistenza macchinari) il ricorrente aveva precisato, sia al Curatore che in dibattimento, che tale società aveva fornito mezzi di lavoro (una pala gommata e una ruspa) occasionalmente. Si contesta altresì che, affermata la fittizietà delle fatture, la sentenza non affronta il tema della rilevanza bancarottiera della condotta, analisi che avrebbe condotto a una conclusione favorevole per Slli. Posto che il curatore non ha riferito alcuna uscita di cassa (dato non discusso dai giudici di merito), si deve ritenere che si tratti di costi oggettivamente fittizi e dunque di un'operazione finalizzata all'artificioso aumento dei costi e all'abbattimento dell'imponibile, sicchè essa contabilmente è un'esposizione di passività inesisl:enti. Pertanto l'oggetto sarebbe una condotta "diversa", al più riconducibile all'art. 216, comma 1, n. 1) seconda parte I. fall. che prevede una fattispecie rilevante solo ove la condotta sia connotata dal dolo specifico, finalità palesemente assente nel caso di specie, posto che le fatture risultano emesse nel biennio 2009-2010, epoca pacificamente anteriore all'inizio della crisi, e dunque in assenza di qualsivoglia sofferenza creditizia.
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