Cass. civ., sez. VI, ordinanza interlocutoria 06/07/2021, n. 19078

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza interlocutoria 06/07/2021, n. 19078
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19078
Data del deposito : 6 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 32864-2018 proposto da: l'ICONE DARIO DUILIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati PIERLUIGI .MORELI i, ANDREA CARPENTIERI;

- ricorrente -

contro

QUARANTA GRAZIANA;
- intimata - avverso l'ordinanza n. RG. 378/2018 dei GIUDICE DI pAcr di TARANTO, depositata il 20/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2021 dal Presidente Relatore Dott. \-:TONFILO COSENTINO.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Giudice di pace di Taranto. / investito dell'opposizione ad un decreto) ingiuntivo emesso per compensi giudiziali di avvocato, ha dichiarato l'opposizione inammissibile, perché formulata con citazione (anziché con ricorso) e iscritte al ruolo oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 641 c.p.c. (ancorché notificata entro tale termine). La sentenza del Giudice di pace è stata impugnata per cassazione dall'opponente, il quale denuncia la violazione dell'art. 4 d.lgs. 150/11. Alla stregua di tale articolo, sostiene il ricorrente, il Giudice di pace avrebbe dovuto disporre mutamento di rito e giudicare l'opposizione tempestiva in base alla regola, contenuta nel comma 5 del medesimo articolo, che gli effetti processuali e sostanziali della domanda si producono secondo la disciplina del rito seguito prima del mutamento La prima questione che il ricorso pone concerne la sua ammissibilità. Cass. n. 11479/17 e Cass. n. 5991/20 si sono pronunciate su ricorsi per cassazione presentati contro sentenza del giudice di pace, la prima ritenendo implicitamente e la seconda affermando espressamente l'ammissibilità del ricorso per cassazione, in ragione dell'inappellabilità delle pronunce in materia di liquidazione di compensi giudiziali degli avvocati ex art. 14 d.lgs. 150/11. Va però considerato che Cass. n. 27591/19 ha sostenuto l'opposto principio alla cui stregua «Il procedimento sommario, previsto dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c. (introdotto dall'art. 51 della legge 18 giugno 2009, n. 69), è applicabile esclusivamente alle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica, con la conseguenza che in tutte le ipotesi in cui la competenza appartenga ad un diverso giudice (nella specie, il giudice di pace) non se ne può invocare l'applicazione». Ric. 2018 n. 32864 sez. M2 - ud. 20-01-2021 -2- Nell'adunanza dell' 11 novembre 2020, con l'ordinanza n. 29830/20, questa Sesta sezione ha rimesso in pubblica udienza il proc. n. RG n. 30504/18 proprio per pervenire ad un approfondimento della questione delle modalità di introduzione davanti al Giudice di pace dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il compenso di prestazioni giudiziali degli avvocati. La sentenza SSUU n. 4485/18, che afferma che in generale l'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di compensi di avvocati va fatta sempre nella forma del 702 bis c.p.c., sembrerebbe, infatti, non farsi carico di una espressa confutazione dell'orientamento secondo cui il rito di cui al 702 bis c.p.c. non si applica mai davanti al Giudice di pace. (Cass. n. 27591/19, cit., Cass. 23691/11).
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