Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2022, n. 3991
Sentenza
14 dicembre 2022
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14 dicembre 2022
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Massime • 1
In tema di violenza privata, l'elemento della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente la persona offesa della libertà di azione e di determinazione. (Fattispecie relativa a imputato che si era barricato in casa, impedendo al convivente di accedervi).
Sul provvedimento
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento 0399 1-23 omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: ☐ disposto d'ufficio a richiesta di parte REPUBBLICA ITALIANA ☐ imposto dalla legge In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1214/2022 - Presidente - ANGELO CAPUTO -CC 14/12/2022 FRANCESCO CANANZI R.G.N. 23247/2022 EGLE PILLA MATILDE BRANCACCIO -Relatore- DANIELA BIFULCO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: nato a [...] omissis C.C. avverso l'ordinanza del 05/05/2022 del TRIBUNALE DEL RIESAME di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni del PG PERLA LORI che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso as RITENUTO IN FATTO 1. E' impugnata l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro, che ha confermato il provvedimento del GIP di Lamezia Terme del 7.4.2022, con cui è stata disposta a carico di l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, con C.C. obbligo di frequentare il centro di salute mentale di Lamezia Terme, per il reato di violenza privata commesso a danno della madre il 24.1.2022. L'indagato ha una storia di patologie psichiatriche molto serie (risulta affetto da "psicosi schizofrenica e paranoide cronica;
disturbo paranoide"), che hanno richiesto, nel corso degli anni, trattamenti sanitari obbligatori, ricoveri psichiatrici, interventi della polizia giudiziaria e che sono alla base, verosimilmente, delle condotte in relazione alle quali ha riportato condanne per reati commessi con violenza - tra questi quello di maltrattamenti ai danni, ancora una volta, della madre, delitto che ha già determinato la sua precedente sottoposizione a misura di sicurezza fino alla violenza privata commessa il 24.1.2022, - quando si è barricato nella casa dove vive con la madre, impendendo a quest'ultima di entrare, minacciandola;
solo l'intervento delle forze di polizia ha consentito di sbloccare la situazione e di applicare un nuovo trattamento sanitario obbligatorio a C.C.
2. Avverso l'ordinanza predetta ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo quattro diversi motivi di censura.
2.1. Il primo argomento difensivo denuncia violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento delle prove, in relazione alla ritenuta configurabilità del delitto di violenza privata. La remissione di querela messa in atto dalla madre dell'indagato, vittima del reato, rappresenta come all'origine della denuncia e, quindi, della contestazione, vi sia un equivoco: la vittima ha dichiarato di aver erroneamente interpretato azioni e parole del figlio. D'altra parte, mancherebbe, a giudizio del ricorrente, la stessa possibilità di configurazione del reato, tenuto conto della fattispecie concreta e della giurisprudenza di legittimità, che ha da tempo chiarito come "la violenza" che costituisce un carattere essenziale del reato deve atteggiarsi a mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore;
un diverso "pati" cui la persona offesa viene costretta;
in altre parole, il reato di cui all'art. 610 cod. pen. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato. La violenza e la costrizione, infatti, nel caso di specie coincidono;
l'essersi barricato nell'abitazione familiare è l'unico comportamento tipico.
2.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge rispetto alla contestazione di reato ritenuta sussistente: sin dall'inizio sarebbe stata data all'indagato la diversa indicazione del reato di minaccia, poi modificata in violenza privata durante 2 из l'interrogatorio di garanzia, con l'irrituale forma della correzione di errore materiale, modifica "salvata" dal Riesame, sostenendo che l'erroneo riferimento all'art. 612 cod. pen., antecedente alla modifica, sarebbe un evidente refuso. La tesi del ricorrente è che sia valida soltanto la prima contestazione, in relazione alla quale manca la condizione di procedibilità, poiché la vittima ha rimesso la querela.
2.3. La terza eccezione deduce violazione degli articoli 202 cod. pen. e 313 cod. proc. pen., in relazione al comma 3 dell'art. 25 della Costituzione. L'ordinanza genetica e, poi, il provvedimento di sua conferma impugnato, non hanno disposto ed eseguito un accertamento sulla pericolosità sociale dell'indagato, previsto dall'art. 313 cod. proc. pen. In un'ottica interpretativa costituzionalmente orientata, invece, non può esservi presunzione di pericolosità sociale dell'autore di un fatto di reato, qualora non venga accertata effettivamente detta pericolosità nel momento in cui viene applicata la misura di sicurezza, tanto più quando questo, come non caso di specie, sia distante dalla data del commesso reato. Allo stesso modo, non può essere una disposta una misura di sicurezza se non sia possibile configurare affatto un reato. La mancanza di attualità per l'applicazione della misura di sicurezza deriva anche dalla perizia in atti, datata 2018, a firma del dott. omissis, con cui si è esclusa già in quell'anno, la sussistenza della pericolosità sociale dell'indagato (insufficiente poiché troppo risalente, viceversa, la relazione psichiatrica del 2016 posta a base dell'ordinanza genetica). Inoltre, la difesa rappresenta la positiva evoluzione della personalità dell'indagato, attestata dalla consulenza del 6.12.2021 del dott. omissis posta alla base del provvedimento del giudice tutelare di Lamezia Terme del 10.2.2022, con cui si è revocata la statuizione di pericolosità sociale e