Cass. pen., sez. II, sentenza 02/11/2023, n. 51694

CASS
Sentenza
2 novembre 2023
0
0
05:06:40
CASS
Sentenza
2 novembre 2023

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In tema di associazione di tipo mafioso, le relazioni qualificate con esponenti della medesima organizzazione e, in specie, con soggetti in posizione apicale, pur non potendo essere poste autonomamente a fondamento dell'affermazione di responsabilità, valgono da riscontro estrinseco, ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., a una chiamata in correità intrinsecamente valida.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 02/11/2023, n. 51694
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51694
Data del deposito : 2 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

51894-23 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente- Sent. n.. 1957 Sergio Beltrani Luciano Imperiali C.C. -2/11/2023- R.G. n. 27887/2023 Anna Maria De Santis Francesco Florit Marzia Minutillo Turtur ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da TA AR n. a Carignano il 5/12/1968 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 23/2/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Fulvio Baldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Tiziana Alfonsina Barillaro, che ha illustrato i motivi e ne ha chiesto l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di TA GE avverso il provvedimento del Gip del locale 1 Tribunale che, in data 9/12/2022 aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato di partecipazione ad associazione mafiosa.

2. Hanno proposto ricorso per Cassazione nell'interesse dell'indagato i difensori, Avv.ti Tiziana Barillaro e Bruno Ganino, i quali hanno dedotto:

2.1 la violazione ed erronea applicazione degli artt. 292 e 192 cod. proc.pen. e dell'art. 416 bis cod.pen. nonché la contraddittorietà della motivazione. I difensori lamentano che l'ordinanza impugnata ha omesso di prendere in considerazione gli elementi di segno contrario rispetto a quelli ricavabili dalle fonti dichiarative utilizzate, non fornendo ragione degli elementi integrativi della condotta di partecipazione contestata. I giudici della cautela hanno mutuato il dato relativo all'esistenza di un locale di ndrangheta nel territorio di S. RI, con articolazioni anche extraregionali, dalla sentenza di primo grado che ha definito con rito abbreviato il processo c.d. Rinascita Scott, valorizzando le figure di FO GI e AR NN sebbene non risultino documentati rapporti diretti o mediati tra costoro e l'indagato. In particolare, l'ordinanza impugnata ha fondato il giudizio di gravità indiziaria sulle dichiarazioni eteroaccusatorie di NT RE e NA RT, ritenendo le propalazioni riscontrate dalle risultanze delle operazioni Labirinto e AL, attestanti la frequentazione del TA con esponenti della cosca LE, e Rinascita 2- LO nel cui ambito è stato ritenuto come soggetto che gestiva i rapporti tra i fratelli D'MI ed esponenti della criminalità di S. CA. Osserva in proposito la difesa che è erroneo il dato asseverato dal Tribunale secondo cui risulterebbe accertata l'esistenza storica della cosca NA, sia in relazione all'operatività che alla composizione soggettiva, dagli anni 90 fino alla data odierna, senza alcuna soluzione di continuità, affermazione che confligge con elementi acquisiti al processo Rinascita, constando dalla sentenza del Tribunale di Vibo Valentia del 1996 che l'accertamento in quella sede operato si ferma all'anno 1993 mentre il processo scaturito dall'operazione c.d. Uova del Drago, che vedeva imputati i figli di NA EN, deceduto nel 1998, si è concluso con pronunzia liberatoria nei confronti di tutti gli imputati sicché non corrisponde alle emergenze investigative acquisite l'assunto secondo cui l'esistenza della cosca NA risulterebbe accertata anche nella composizione soggettiva riferita dal collaboratore NT fino almeno al 2010. Secondo i difensori si è in presenza di un vuoto dimostrativo circa l'operatività della cosca e l'appartenenza alla stessa dei soggetti cui il NT lega la figura dell'indagato, che il collegio della cautela ha del tutto trascurato, omettendo di tenerne conto nella valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni del dichiarante. In particolare, il collaboratore ha riferito che l'indagato unitamente al fratello era intraneo alla cosca almeno fino al 2016, data di inizio della

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi