Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2021, n. 5547
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In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente con turni 13/20 e 20/7, aveva collegato le "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del c.c.n.i. del comparto Sanità del 20 settembre 2001, al diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno).
Sul provvedimento
Testo completo
ITTI! R DI E T EN S E 01 MAR, 2021 L L O S E AULA 'B' T N E 5547/21 ES E N ZIO A R T IS Oggetto REPUBBLICA ITALIANA G E R E T N E Diritto alla IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E mensa LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CCNL comparto Sanità SEZIONE LAVOR Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13984/2019 .5542 - Presidente Cron Dott. L TIA Consigliere Rep. Dott. A TCE Ud. 11/11/2020 Dott. CATERINA MARTTA Consigliere PU Dott. F S Rel. Consigliere Dott. RBERTO BELLE' Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 13984-2019 proposto da: A O P, domiciliata in RMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO OLIVO, ANTONINO COMUNALE;
ricorrente contro 2020 QUARTARNELLO PAOLO, domiciliato in RMA PIAZZA 2462 CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA ut DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati SALVATORE LINCON, DOMENICO DE ANGELIS;
controricorrente avversO la sentenza n. 906/2018 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 18/12/2018 R.G.N. 346/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2020 dal Consigliere Dott. F S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S VA' che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato SOFIA PASQUINO per delega verbale Avvocato FRANCESCO OLIVO;
udito l'Avvocato SALVATORE LINCON. الله PRC. nr. 13984/2019 RG FATTO DI CAUSA 1. Con sentenza in data 18 dicembre 2018 nr. 906 la Corte d'Appello di Messina confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto la domanda proposta da PAOLO QUARTARNELLO, dipendente turnista della A O P PIEMONTE ( in prosieguo: AZIENDA OSPEDALIERA), accertando il suo diritto alla erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore e condannando la AZIENDA OSPEDALIERA al risarcimento del danno.
2. La Corte territoriale osservava che l'articolo 29, comma 2, CCNL integrativo comparto SANITA', del 20 settembre 2001, doveva essere interpretato in combinato disposto con l'articolo 8 D.Lgs. nr. 66/2003;
da tali norme derivava che il diritto alla mensa doveva essere identificato con il diritto alla pausa. Il diritto alla mensa doveva, dunque, riconoscersi a tutti i dipendenti che effettuavano un orario di lavoro giornaliero eccedente le 6 ore.
3. II QUARTARNELLO— i cui turni seguivano lo schema 7/13, 13/20, 20/7 svolgeva nel turno pomeridiano un orario di sette ore e nel turno notturno un orario di undici ore. Egli non avrebbe potuto usufruire del servizio di mensa istituito dalla AZIENDA OSPEDALIERA perché non poteva essere sospeso il servizio di assistenza e non vi era un servizio di mensa serale. Pertanto, doveva riconoscersi il suo diritto ai buoni pasto.
4. Doveva altresì confermarsi il capo della sentenza del Tribunale sul risarcimento del danno, per avere l'appellato provveduto a proprie spese al pasto.
5. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la AZIENDA OSPEDALIERA, articolato in un unico motivo, cui PAOLO QUARTARNELLO ha resistito con controricorso.
6.La AZIENDA OSPEDALIERA ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso la AZIENDA OSPEDALIERA ha dedotto- ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ.- violazione e falsa applicazione dell'articolo 29, comma 2, CCNL COMPARTO SANITA' del 7 aprile 1999, modificato ed integrato dal CCNL in data 20.9.2001 nonché dell'articolo 8 1 PRC. nr. 13984/2019 RG D.Lgs. nr. 66/2003, per avere la sentenza impugnata erroneamente identificato il diritto alla pausa con il diritto alla mensa.
2. Ha dedotto che a tenore della norma contrattuale il