Cass. pen., sez. V, sentenza 30/06/2021, n. 24953

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Sentenza
30 giugno 2021
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30 giugno 2021

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In tema di disciplina pandemica da Covid-19, nei procedimenti cautelari, non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione la sua trasmissione ad un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'ufficio giudiziario diverso da quello indicato come abilitato dal provvedimento organizzativo del presidente del tribunale, ma compreso nell'elenco allegato al provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto tale sanzione processuale è prevista dall'art. 24, comma 6-sexies, lett. e), d.l. cit. esclusivamente in caso di utilizzo di indirizzi PEC di destinazione non ricompresi neppure nell'allegato del citato provvedimento direttoriale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 30/06/2021, n. 24953
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24953
Data del deposito : 30 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24953-21 36 GIU 2021 REPUBBLICA ITALIANA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO In nome del Popolo Italiano zionario Ci LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 750/2021 Presidente EDUARDO DE GREGORIO CC 10/05/2021 LUCA PISTORELLI - R.G.N. 11297/2021 GIUSEPPE DE MARZO MICHELE ROMANO MATILDE BRANCACCIO Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GA SI DE US nato il [...] avverso l'ordinanza del 17/03/2021 del TRIBUNALE DEL RIESAME di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale PAOLA FILIPPI che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione in epigrafe, il Tribunale del riesame di Genova ha dichiarato inammissibile l'appello cautelare proposto da IA SI De ES avverso l'ordinanza con cui la Corte d'Appello di Genova ha rigettato l'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere in atto nei suoi confronti per più reati furto aggravato. L'inammissibilità si fonda sulla constatazione da parte del Tribunale del riesame dell'utilizzo errato di un indirizzo di posta elettronica certificata, non abilitato alla ricezione degli atti perchè diverso da quello indicato dal provvedimento del Presidente del Tribunale di Genova in data 18.11.2020, in ossequio alle direttive contenute nell'art. 24, comma 4, d.l. n. 137 del 2020 e nel successivo provvedimento del Direttore generale dei servizi informativi e automatizzati del 9.11.2020. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, mediante il suo difensore, deducendo con un unico motivo violazione di legge processuale e dei principi generali del favor impugnationis e di conservazione degli atti. Il ricorrente rappresenta che gli indirizzi di PEC del Tribunale di Genova ai quali è stato inviato l'atto di appello cautelare - depositoattipenali1.tribunale.genova@giustiziacert.it e depositoattipenali2.tribunale.genova@giustiziacert.it sono entrambi ricompresi nell'elenco allegato al provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. Si evidenzia, altresì, che la disposizione normativa del citato art. 24, al comma 6-bis, stabilisce che l'impugnazione è inammissibile in alcuni casi da ritenersi tassativi, tra i quali non rientra quello che la Corte d'Appello ha ritenuto sussistente, dimenticando la corrispondenza, degli indirizzi PEC di inoltro, a quelli previsti dal provvedimento del DGSIA citato e conferendo valore ad un provvedimento di fonte dirigenziale del Presidente del Tribunale di Genova, con cui si individuava, tra i tre indirizzi indicati dal DGSIA, uno soltanto per essere quello cui destinare le impugnazioni in materia cautelare (depositoattipenali3.tribunale.genova@giustiziacert.it). Il fatto che il ricorrente non avesse utilizzato quest'ultimo indirizzo per l'invio dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. non poteva, pertanto, determinarne l'inammissibilità, stante l'irrilevanza del provvedimento del Presidente del Tribunale di Genova a tal fine. Il difensore del ricorrente, infine, contesta il richiamo al precedente giurisprudenziale di legittimità operato dall'ordinanza impugnata, e cioè la sentenza Sez. 1, n. 9887 del 26/1/2021, poiché mal interpretato, avendo statuito la Cassazione, in tale arresto, proprio un principio opposto, e cioè l'inammissibilità collegata all'utilizzo di un indirizzo di PEC per nulla inserito tra quelli individuati dal provvedimento del DGSIA, ma non che 2 l'inammissibilità derivi dall'utilizzo di uno (o due, come nel caso di specie) di tali indirizzi, tuttavia non corrispondenti ad un terzo di essi, dedicato all'invio delle PEC in materia di impugnazione di misure cautelari personali e reali da un mero provvedimento del dirigente del Tribunale locale.

3. Il Sostituto Procuratore Generale Paola Filippi ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.

2. La questione sottoposta al Collegio attiene a se l'istanza di riesame o di appello cautelare depositata a mezzo di posta certificata dal difensore ai sensi dell'art. 24, comma 4, d. I. 28.10.2020, n. 137 - convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 sia inammissibile ai sensi del comma 6-sexies del citato articolo, qualora - sia stata inviata presso uno degli indirizzi PEC dell'ufficio giudiziario destinatario, indicati nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati (DGSIA) pubblicato il 9/11/2020, ma non a quello, tra questi, specificamente individuato dal Presidente del Tribunale, con proprio provvedimento, per la trasmissione delle impugnazioni cautelari. La soluzione deve essere negativa. Occorre, tuttavia, procedere ad un rapido inquadramento delle disposizioni emergenziali la cui applicazione è controversa nel caso di specie.

3. Il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 - convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176 e recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle

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