Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2018, n. 19744
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso n. 5108/16, proposto da: La Nuova Collerose s.r.I.;
Tome s.r.I.;
in persona dei rispettivi legali rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, in via G. Avezzana n. 31, presso l'avv. Alessandra Flauti, che le rappres. e difende unitamente all'avv. Francesco Locanto, con procura speciale in calce al ricorso;
RICORRENTI
CONTRO
Consorzio Estrattivo La Cassiana, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, alla via C. Mario n. 27, presso l'avv. Vincenzo Cuffaro dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in calce al controricorso;
CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1820/2015 emessa dalla Corte d'appello di Firenze, depositata il 29.10.2015;
udita la relazione del consigliere, dott. Rosario Caiazzo, alla udienza pubblica del 24 aprile del 2018;
sentita la relazione del Sostituto Procuratore Generale, dott. Umberto De Augustinis il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte controricorrente, avv. V. Cuffaro.
FATTI DI CAUSA
La Nuova Collerose s.r.l. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze il Consorzio estrattivo la Cassiana, chiedendo che fosse dichiarata la nullità delle delibere adottate il 10.2.2006 dal consiglio d'amministrazione dello stesso consorzio. Si costituì quest'ultimo, eccependo: la tardività dell'impugnazione delle delibere e l'improponibilità del giudizio innanzi al giudice ordinario, in applicazione della clausola compromissoria prevista dallo statuto;
l'infondatezza della domanda in quanto al consorzio non era applicabile la normativa sulle società commerciali poiché non avente attività esterna. Il Tribunale di Firenze, con una prima sentenza non definitiva, dichiarò inammissibili le eccezioni di inammissibilità dell'impugnazione delle delibere e d'improponibilità della domanda al giudice ordinario perché sollevate tardivamente;
con successiva sentenza definitiva, il Tribunale pronunciò la nullità delle delibere. Il Consorzio appellò entrambe le sentenze;
al giudizio fu riunito altro giudizio d'appello tra lo stesso Consorzio e un soggetto consorziato, la Tomè s.r.I., proposto avverso la sentenza che aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal Consorzio a titolo di pagamento della quota di contributi pretesa in dipendenza dell'approvazione della delibera impugnata oggetto del giudizio in questione. Si costituirono la Nuova