Cass. civ., sez. II, ordinanza 28/09/2022, n. 28258

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 28/09/2022, n. 28258
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28258
Data del deposito : 28 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA MAURIZIO STELLA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA CANCELLERIA N. 85 , presso lo studio dell'avvocato A T, rappresentato e difeso dagli avv.ti E TGA E MASSIMO ZUPPA, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente -

contro

CONSOB - COMMISSIONE NAZ.PER LA SOCIETÀ E LA

BORSA

80204250585, elettivamente domiciliata in ROMA, V.

MARTINI GIOVANNI BATTISTA

3, presso lo studio dell'avvocato S P, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati P P, ANTONELLA VALENTE, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente - Ric. 2018 n. 31415sez. S2 - ud. 12-04-2022 -2- avverso la sentenza n. della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il22/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2022dal Consigliere Dott. L UCA VNE ;
Lette le memorie depositate dalle parti;

RITENUTO CHE:

1. M S ha proposto opposizione avverso la Delib. n. 19935 del 30 marzo 2017, con cui CONSOB, all'esito del procedimento disciplinato dall'art. 195 d. l gs. n. 58 del 1998, ha applicato al ricorrente la sanzione di euro 150.000. In particolare, CONSOB ha contestato all’opponente, nella qualità di consigliere di amministrazione di Banca Popolare di Vicenza a partire dal 9/7/1991, le seguenti violazioni: 1)art. 21, comma 1, lettera d), t.u.f. e art. 15 Regolamento congiunto Banca d’Italia/Consob, nonché dell'art. 21, comma 1, lettera a), t.u.f.e degli artt.39 e 40 Regolamento Intermediari n. 16190/2007 in relazione alla valutazione di adeguatezza delle operazioni (periodo 1.4.2011-22.4.2015): "Sono state ravvisate carenze nelle procedure per la valutazione dell'adeguatezza, con specifico riferimento, da un lato, alle modalità di profilatura della clientela e, dall'altro, alla mancanza di misure volte a prevenire condotte elusive della verifica in parola. Per l'effetto, è stata riscontrata una profilatura degli investitori sbilanciata verso i profili di rischio più alti ed, in occasione dell'AUC 2014, una diffusa riproposizione in regime di appropriatezza di ordini già sottoposti a valutazione di adeguatezza e risultati inadeguati (cd. "strumentale imputazione degli ordini all'iniziativa cliente"). Tali condotte si sono realizzate in un Ric. 2018 n. 31415sez. S2 - ud. 12-04-2022 -3- contesto operativo caratterizzato da un'azione commerciale strutturata e pervasiva, i cui obiettivi sono stati individuati esclusivamente sulla base di esigenze di patrimonializzazione della Banca ed in potenziale spregio dei bisogni di investimento della clientela pur da servire. Le pressioni si sono sostanziate, fra l'altro, nella raccolta di manifestazioni di interesse prima della pubblicazione del prospetto informativo e nell'impiego dei finanziamenti quale leva per indurre alla sottoscrizione delle azioni soggetti che versavano in una situazione di dipendenza economica dalla Banca." (pagina 3 dell'atto di accertamento);
2)art. 21, comma 1, lettera a), t.u.f. in relazione all'attività di finanziamento della clientela finalizzata all'acquisto di azioni della Banca (periodo 1.1.2012- 22.4.2015): "In assenza delle cautele dei presidi di correttezza e trasparenza, sono state riscontrate irregolarità comportamentali nei finanziamenti concessi dalla Banca alla propria clientela esclusivamente finalizzati all'acquisto delle azioni di propria emissione. Le specifiche modalità operative emerse in proposito, che hanno condotto ad una grave alterazione del processo decisionale di investimento da parte della clientela, sono risultate funzionali alle mere esigenze di capitalizzazione della Banca." (pagina 3 dell'atto di accertamento);
3)art. 21, comma 1, lettera d), t.u.f. e art. 15 Regolamento congiunto Banca d’Italia/Consob, nonchéart. 21, comma 1, lettera a), t.u.f.e art. 49, commi 1 e 3, Regolamento Intermediari in relazione alla gestione degli ordini dei clienti (periodo 1.4.2011-22.4.2015): "Sono state riscontrate carenze nelle procedure relative alla gestione degli Ric. 2018 n. 31415sez. S2 - ud. 12-04-2022 -4- ordini aventi ad oggetto le azioni della Banca che, consentendo alle strutture preposte ampi margini di discrezionalità nella trattazione delle disposizioni di vendita a lla clientela retail , non hanno assicurato una trattazione oggettiva e rispettosa del principio di priorità temporale (cd. "procedure per il rispetto della priorità degli ordini")" (pagine 3-4 dell'atto di accertamento);
4)art. 21, comma 1, lettera d), t.u.f. e art. 15, comma 1, Regolamento congiunto Banca d’Italia/Consob, nonché degli artt. 19 e 21 del citato Regolamento congiunto, in relazione alle procedure di pricing delle azioni della Banca (periodo 1.4.2011-22.4.2015): "Sono state riscontrate carenze nelle procedure definite dalla Banca per (i) l'attività di governo e controllo sulla metodologia impiegata dall'esperto indipendente ai fini della valutazione del valore dell'azione BPV per gli anni 2013 2014 e (ii) la formulazione della proposta diprezzo delle azioni All'assemblea dei Soci (c.d. "procedure per il pricing dell'azione")" (pagina 4 dell'atto di accertamento): 5) art. 8 comma 1 t.u.f. in materia di vigilanza informativa della Consob (periodo 23.5.2014-22.4.2015): Con riferimento all’operazione di Aumento di capitale 2014, le informazioni fornite in proposito dalla Banca alla Consob a seguito di una specifica richiesta di dati e notizie ex art. 8 del t.u.f., hanno dato conto di modalità di svolgimento dell’Aumento di capitale stesso che poi hanno trovato sotto più profili smentita negli accertamenti condotti in loco (pag. 4 dell’atto di accertamento). Al ricorrente è stata applicata una sanzione complessiva di euro 150.000, pari alla sanzione di euro 80.000 per la Ric. 2018 n. 31415sez. S2 - ud. 12-04-2022 -5- violazione n. 2, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 15.000 per la violazione n. 1, di euro 15.000 per la violazione n. 3, di euro 25.000 per la violazione n. 4 e di euro 15.000 per la violazione n. 5. 2.La Corte d’Appello di Venezia ha rigetta to l’opposizione , condannando l’opponente al rimborso delle spese di lite. Preliminarmente la Corte d’Appello ha disatteso le questioni preliminari relative alla pretesa decadenza dal potere sanzionatorio per il decorso del termine di cui all’art. 195, co. 1, t.u.f . e per il superamento del termine ragionevole di definizione del procedimento sanzionatorio, e ha ribadito la competenza della Consob ad irrogare le sanzioni di cui alla delibera opposta, trattandosi di violazioni rientranti nelle attribuzioni di tale autorità e non della Banca d’Italia. Inoltre , ha rigetta to il profilo di illegittimità del provvedimento impugnato in ordine alla violazione del principio di retroattività della norma più favorevole. Ancora, ha reputa to corretta l’applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni edha escluso la violazione del contraddittorio quanto all’accesso alle prove raccolte dalla Consob nella fase ispettiva, nonché in ordine alle modalità di formazione delle prove impiegate nel procedimento sanzionatorio, così come la v iolazione del principio di imparzialità e separazione della funzione istruttoria e decisoria.
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