Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/2023, n. 2331
Sentenza
17 novembre 2023
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17 novembre 2023
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Massime • 1
L'utilizzo del metodo mafioso nella riscossione di un preteso credito non è incompatibile con il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, non comportando il raggiungimento di una finalità ulteriore rispetto alla riscossione, pur se è possibile valorizzare tale aggravante, in uno ad altri elementi, quale dato sintomatico del dolo di estorsione.
Sul provvedimento
Testo completo
02331-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: 2830 SERGIO BELTRANI Presidente Sent. n. sez. -UP 17/11/2023 DONATO D'AURIA -Relatore - R.G.N. 24038/2023 MARZIA LL TU TO CO SA LEOPIZZI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO la CORTE di D'APPELLO DI NAPOLI nel procedimento a carico di: BI AR nato a [...] il [...] AR NN nato a [...] il [...] AL AO nato a [...] il [...] PE ES nato a [...] il [...] ZZ MM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
uditi i difensori, avv. AO CATERINO, del foro di Santa Maria Capua Vetere, difensore di GA NI, avv. PASQUALE DAVIDE DE MARCO, del foro di Santa Maria Capua Vetere, difensore di RO AS, avv. PASQUALE DIANA, del foro di Napoli Nord, difensore di IA LO, avv. NICOLA LEONE, del foro di Santa Maria Capua Vetere, difensore di PE CE, i quali, dopo breve discussione, hanno concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 9/9/2022 - in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 1 6/5/2019, che aveva condannato LO IA, NI GA, PA AT, CE PE e AS RO per il reato di estorsione aggravata - riqualificato il fatto contestato ai sensi dell'art. 393 cod. pen., dichiarava non doversi procedere per difetto di querela.
2. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento alla distinzione tra il reato di cui all'art. 629 cod. pen. e quello di cui all'art. 393 cod. pen. Osserva in proposito che la