Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2023, n. 24494
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di CI PA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le richieste del PG PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell'avv. RAFFAELE SERPE, per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte ch appello di Napoli ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 10 cicembre 2014 dal Tribunale di Napoli, nei confronti di AL IC, per il real:o di cui all'art. 648 cod pen.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen• 2.1. Con il primo motivo, si lamenta l'inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 97, 107, 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen., dal momento che, dopo la rinuncia al mandato del precedente difensore di fiducia 1'11 ottobre 2016, la notifica della fissazione dell'udienza di appello del 23 marzo 2022 era stata fatta solo al difensore rinunciante e non al nuovo legale da nominarsi ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo, si censura - sotto il profilo dell'inosservanza o dell'erronea applicazione della legge penale (in relazione agli artt. 157, 158 e 648 cod. pen.) - il mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione già in data precedente alla sentenza di appello. Le