Cass. civ., sez. I, ordinanza 17/05/2022, n. 15833
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Testo completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2581/2017 r.g. proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A., con sede in Roma, al Viale Europa n. 190, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato A M R U, con cui elettivamente domicilia presso l’Area Legale Territoriale Centro di Poste Italiane in Roma, al Viale Europa n. 190. - ricorrente -contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., con sede in Bologna, alla Via Stalingrado n. 45, in persona del procuratore ad negotia dott. D S, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall’Avvocato P G, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, al Viale Mazzini n. 145. - controricorrente- F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 2581/2017 Numero sezionale 899/2022 Numero di raccolta generale 15833/2022 avverso la sentenza, n. cron. 3913/2016, della CORTE DI APPELLO DIData pubblicazione 17/05/2022 ROMA depositata in data 17/06/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 22/03/2022 dal Consigliere dott. Eduardo Campese. FATTI DI CAUSA 1. UnipolSai Assicurazioni s.p.a. citò Poste Italiane s.p.a. innanzi al Tribunale di Roma chiedendone, previa declaratoria di responsabilità, la condanna al pagamento della somma di € 18.000,00, oggetto di un assegno di traenza non trasferibile emesso all’ordine di F T, che fu negoziato dalla società convenuta pagandolo a persona diversa dal legittimo beneficiario, attraverso un’asserita condotta negligente, in violazione dell'art. 43 legge ass.. 1.1. Costituitasi Poste Italiane s.p.a., che contestò l’avversa pretesa, l’adito tribunale accolse la domanda dell’attrice e condannò la menzionata convenuta al pagamento di € 18.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 2. Il gravame proposto da quest’ultima avverso tale decisione è stato respinto dalla Corte di appello di Roma, con sentenza del 17 giugno 2018, n. 3913, la quale ha ritenuto responsabile l’appellante per non avere la stessa fornito la prova di avere osservato la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, comma 2, cod. civ.. Inoltre, ha negato la configurabilità di una concorrente responsabilità, ex art. 1227, comma 1, cod. civ., di UnipolSai Assicurazioni s.p.a. per avere spedito l’assegno predetto al beneficiario mediante il servizio postale ordinario: i) assumendo non potersi effettuare una siffatta verifica «non essendo stata chiamata in giudizio la Unipol Banca, che ha operato in concreto la spedizione»;ii) invocando, sul punto i principi enunciati da Cass. n. 7618 del 2010 e da Cass. n. 23460 del 2014. 3. Per la cassazione di questa sentenza ricorre Poste Italiane s.p.a., affidandosi a due motivi. Resiste, con controricorso la UnipolSai Assicurazioni s.p.a..F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 2581/2017 Numero sezionale 899/2022 Numero di raccolta generale 15833/2022 RAGIONI DELLA DECISIONE Data pubblicazione 17/05/2022 1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente: I) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 1176, commi 1 e 2, cod. civ., in relazione agli artt. 43 del r.d. n. 1736 del 1933 e 1992, comma 2, c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.c.)». Si contesta alla corte distrettuale di avere ravvisato la responsabilità di Poste Italiane s.p.a. malgrado quest’ultima avesse dedotto e dimostrato la piena diligenza, ex art. 1176, comma 2, cod. civ., del proprio concreto operato nella negoziazione dell’assegno de quo. Rileva, in proposito, la ricorrente che la norma dell'art. 43 legge assegni viene a delineare una ipotesi di responsabilità per mancata diligenza, non già di tratto oggettivo. Fissata in tal modo la prospettiva di inquadramento del tema, passa ad osservare che l'esame dei documenti prodotti nei gradi del merito non mostra segni evidenti di contraffazione, né sui titoli negoziati, né sui documenti di riconoscimento acquisiti. L'operatore postale - così si specifica in via ulteriore - ha, da una parte, svolto un attento esame circa l'autenticità dei titoli e ha verificato l'assenza di segni di contraffazione e quindi di irregolarità o alterazioni;dall'altra, ha verificato l'identità delle persone a favore delle quali, in conformità al contenuto dei titoli, veniva resa disponibile la somma da essi portata. II) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. in relazione agli artt. 40 e 41 c.p. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c). ». Si ascrive alla corte capitolina di aver escluso la configurabilità del concorso di colpa della danneggiata, ex art. 1227, comma 1, cod. civ., malgrado l’avvenuta, incauta spedizione, da parte sua, del titolo suddetto tramite la posta ordinaria noncurante che lo stesso arrivasse nelle mani del creditore. 2. Allo scrutinio del primo motivo di ricorso giova premettere che: i) è incontroverso che l’odierna vicenda ha riguardato un assegno di traenza non trasferibile, emesso da UnipolSai Assicurazioni all’ordine di F T, che fu negoziato da Poste Italiane s.p.a. pagandolo a persona diversa dal legittimo beneficiario;ii) l'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (cd. legge assegni) sancisce che “colui che paga un assegno non F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 2581/2017 Numero sezionale 899/2022 Numero di raccolta generale 15833/2022 trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per Data pubblicazione 17/05/2022 l’incasso, risponde del pagamento”. 2.1. Rileva il Collegio, poi, che le Sezioni Unite di questa Corte, intervenute per dirimere un contrasto insorto tra le sezioni semplici in ordine alla interpretazione di detta norma, con le sentenze del 21 maggio 2018, n. 12477 e 12478, hanno ribadito o pronunciato i seguenti principi di diritto: a) la menzionata norma si applica anche all'assegno circolare, all'assegno bancario libero della Banca d'Italia ed all'assegno di traenza (usualmente utilizzato, in luogo del bonifico bancario, per il pagamento di un soggetto che non sia titolare di un conto corrente o di cui non si conoscono le coordinate bancarie) munito della clausola di intrasferibilità;b) l'espressione «colui che paga», adoperata dall'art. 43, comma 2, l.ass., si riferisce non solo alla banca trattaria (o all'emittente, nel caso di assegno circolare), ma anche alla banca negoziatrice, che è l'unica concretamente in grado di operare controlli sull'autenticità dell'assegno e sull'identità del soggetto che, girandolo per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento;c) ha natura contrattuale la responsabilità cui si espone il banchiere che abbia negoziato un assegno munito della clausola di non trasferibilità in favore di persona non legittimata;d) specificamente: «ai sensi dell'art. 43, comma 2, legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.» (cfr. Cass., SU, n. 12477 del 2018).
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