Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/11/2006, n. 23656
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - rel. Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
1. sul ricorso (iscritto al n. 21708/04 di R.G.) proposto da:
1) il MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro tempore;
2) l'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;
entrambi elettivamente domiciliati in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende;
- ricorrenti -
contro
la s.p.a. FI VI (Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni), con sede in Roma alla Via Ennio Quirino Visconti n. 80, in persona del legale rappresentante pro tempore (Ndr: testo originale non comprensibile) NR elettivamente domiciliata in Roma al Viale Mazzini n. 11 presso lo studio dell'avv.ta SALVINI Livia che la rappresenta e difende in forza di procura speciale "autenticata nella firma, per atto notaio Maria Chiara Bruno ... dell'undici novembre 2004";
- controricorrente -
nonché
2. sul ricorso incidentale condizionato (iscritto al n. 25541/04 di R.G.) proposto da:
s.p.a. FI VI (Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni), come sopra rappresenta e difesa;
- ricorrente incidentale -
contro
il MINISTERO e l'AGENZIA detti;
- intimati -
entrambi i ricorsi avverso la sentenza n. 37/04/04 depositata il 12 giugno 2004 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, notificata il 25 giugno 2004. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del primo giugno 2006 dal Cons. Dr. Michele D'ALONZO;
sentite le difese delle parti, perorate dal Dr. Paolo GENTILI, dell'Avvocature Generale dello Stato, per le Amministrazioni ricorrenti, e dall'avv.ta Lidia SALVINI, per la società;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. CALIENDO Giacomo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per la declaratoria di assorbimento di quello incidentale;
lette le "brevi osservazioni sulle conclusioni del Pubblico Ministero" presentate "per iscritto" dal Dr. Paolo GENTILI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla s.p.a. FI VI (Compagnia di Assicurazione e Riassicurazioni) l'otto ottobre 2004 (depositato il 25 ottobre 2004) il MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE e l'AGENZIA DELLE ENTRATE - premesso che detta società, "esercente attività nel settore assicurativo ramo vita", dopo avere applicato, nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2000, "il criterio della, proporzionalità nella deduzione delle riserve tecniche matematiche D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 75", aveva chiesto il "rimborso" (a) delle "somme versate" ritenendo che "tali riserve ex art. 103 dello stesso D.P.R. fossero integralmente deducibili" nonché (b) delle provvigioni relative all'acquisizione di contratti di assicurazione di durata pluriennale" e (c) delle "spese relative alle retribuzioni per il personale addetto alla direzione tecnica" -, in forza di un unico, complesso motivo chiedevano, "con ogni consequenziale provvedimento" ("anche, occorrendo, di decisione della controversia nel merito"), di cassare la sentenza n. 37/04/04 depositata il 12 giugno 2004 (notificata il 25 giugno 2004) con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva rigettato il gravame proposto dall'Amministrazione Finanziaria contro la decisione (445/61/03) con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Roma (ritenendo che "il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 103, nel prevedere la deduzione degli accantonamenti a riserva tecnica da parte delle società di assicurazione, prevede in sostanza riserve tecniche che non possono essere qualificate come costi puri o spese ma come accantonamenti derivanti da ricavi sospesi, non attualmente realizzabili, con la conseguenza di essere interamente deducibili") aveva accolto il ricorso della società avverso il silenzio rifiuto formatosi su detta istanza di rimborso.
Nel controricorso notificato il 17 novembre 2004 (depositato il 2 dicembre 2004) l'intimata società, con vittoria delle spese, instava per il rigetto dell'avversa impugnazione e, in via incidentale (espressamente condizionata all'accoglimento del gravame di controparte), chiedeva di cassare la medesima sentenza in base ad un solo motivo.
Il 26 maggio 2006, la contribuente depositava memorie ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo, ai sensi dell'art. 33 5 c.p.c., deve disporsi la riunione del ricorso incidentale condizionato proposto dalla società all'anteriore ricorso delle Amministrazioni Finanziarie in quanto entrambe le impugnazioni investono la medesima decisione.
2. Con la sentenza gravata la Commissione Tributaria Regionale ha:
(a) disatteso l'eccezione di giudicato opposta dalla contribuente in quanto, per il "principio generale dell'autonomia dei periodi di imposta (Cassazione 21 novembre 2001 n. 14702)", il "giudicato formatosi per periodi precedenti .... non può "sic et simpliciter" riferirsi allo stesso rapporto giuridico in esame, che riguarda le dichiarazioni inerenti anni precedenti" e (b) respinto il gravame dell'Amministrazione Finanziaria relativo all'"accantonamento a riserva matematica", osservando:
"il criterio della deducibilità proporzionale (D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 63 e 75)", invocato dall'Ufficio, "non è applicabile
alla fattispecie" perché l'"affermazione ... che considera tutta l'attività dell'impresa assicurativa un contesto unitario ed inscindibile, prescinde dalla tecnica operativa, laddove nella realtà aziendale, gestione assicurativa e gestione patrimoniale sono diverse, distinte a capaci di vita autonoma, che però alla fine confluiscono nell'unico bilancio di esercizio" per cui "l'Ufficio ... sbaglia nel considerare l'accantonamento a riserva obbligatoria come un elemento negativo del reddito "costo" D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 75, comma 5, poiché esso ... è un "ricavo sospeso e/o
differito" rinviato a futuri esercizi, riferito ai rischi non verificatisi nell'esercizio" ("Cassazione ... 15953 del 23 ottobre 2003");
- l'"art. 103, comma 1 del citato decreto prevede la deducibilità integrale dal reddito delle imprese assicuratrici "degli accantonamenti destinati a costituire e ad integrare le riserve tecniche obbligatorie fino alla misura massima stabilita dulia legge" indipendentemente dal fatto che tale accantonamento avviene con beni esenti da imposte o meno".
3. Con l'unico motivo di ricorso le amministrazioni pubbliche - premesso 1) che "nelle imprese di assicurazione si realizza una inversione rispetto ad un processo produttivo tipo, in quanto i ricavi precedono i costi, per cui la riserva matematica (prevista dal D.P.R. n. 598 del 1973, art. 18) viene costituita per coprire i rischi assicurativi ed è a tale scopo che la legge (L. n. 742 del 1986, artt. 31 e 32) prevede l'obbligo delle riserve minime e la
diversificazione delle forme di investimento" e (2) che "l'accantonamento a riserva matematica, (che si presenta come una componente negativa del reddito di impresa) è formato sia dai premi pagati dagli assicurati sia dai proventi finanziari degli investimenti" -, lamentano (ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) "violazione e falsa applicazione dell'art. 2425 cod. civ., D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 52, 63, 73, 75, 103" nonché
"motivazione apparente, contraddittoria e comunque insufficiente su punti decisivi della, controversia".
A. Le ricorrenti, in primo luogo adducono che:
- il principio generale fissato dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 (TUIR) per il quale i costi vanno integralmente detratti dai ricavi conseguiti solo se essi "possono riverberarsi in maniera diretta nel bene prodotto", applicandosi, altrimenti, la deducibilità pro rata prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 63 (TUIR) per i costi non suscettibili di imputazione specifica, sulla cui base