Cass. civ., SS.UU., ordinanza 08/02/2023, n. 03870

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 08/02/2023, n. 03870
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03870
Data del deposito : 8 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

e - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23994-2021 proposto da: ROLLANDIN AUGUSTO, ISABELLON GIUSEPPE, BACCEGA MAURO, PERRON EGO, FOLLIEN DAVID, MARGUERETTAZ AURELIO, TESTOLIN RENZO, PEAQUIN MARILENA, BIANCHI LUCA, FARCOZ JOEL, rappresentati e difesi dagli avvocati GIANNI MARIA SARACCO e C E G;
-ricorrenti -

contro

R C, elettivamente domiciliato in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE II

18, presso lo STUDIO GREZ, rappresentato e difeso dall'avvocato P C;
L, rappresentato e difeso dall'avvocato S M;
-controricorrenti e ricorrenti incidentali - FOSSON ANTONIO, LA TORRE LEONARDO, MARQUIS PIERLUIGI, VIERIN MARCO, BORRELLO STEFANO, elettivamente domiciliati in ROMA,

LUNGOTEVERE DELLE NAVI

30, presso lo studio dell'avvocato F S, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato M S;
-ricorrenti incidentali –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE D C, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.

BAIAMONTI

25;
-controricorrente - nonché

contro

PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE D C PER LA VALLE D’AOSTA, PASTORET ENNIO, BIELER PETER, RINI EMILY, DONZEL RAIMONDO DAVIDE, L ALBERT;
-intimati - avverso la sentenza n. 350/2021 della CORTE D C –SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE - ROMA, depositata il 30/07/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere GIACOMO MARIA STALLA. Osservato che: § 1.1Con sentenza n. 350 del 30 luglio 2021 la Corte dei Conti – Sezione Terza Giurisdizionale Centrale, previa riunione degli appelli proposti in via principale ed incidentale, ha ritenuto la responsabilità per danno erariale di vari consiglieri regionali della Regione Autonoma Valle d’Aosta, in relazione (tra le altre inizialmente loro contestate dalla Procura contabile) alla delibera consiliare n. 823/XIV del 23 ottobre 2014, avente ad oggetto un aumento del capitale sociale della Casinò de la Vallée spa di 60 milioni di euro, 30 milioni dei quali destinati a rimborso di parte del finanziamento già erogato alla società nel 2012. In parziale riforma della sentenza di primo grado (Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Valle d'Aosta, n. 5 del 25 ottobre 2018), la sentenza in esame ha quindi condannato i suddetti al pagamento a favore della Regione, a titolo risarcitorio, della complessiva somma di 16 milioni di euro oltre accessori, variamente ripartita pro quota. La Corte dei Conti, in particolare, ha confermato la giurisdizione contabile in materia, come già affermata dai primi giudici, atteso che (sent.pagg.54 segg.): • la delibera in esame integrava non già un atto politico insindacabile, bensì un atto amministrativo ovvero di alta amministrazione, dal momento che con esso il Consiglio Regionale non agiva “in relazione ad un fine generale di indirizzo”, e dunque nell'ambito di quella ‘libertà dei fini’ tipica dell'atto politico, bensì “quale soggetto che si è occupato di un interesse concreto e specifico, quale quello di disporre l'aumento del capitale della società controllata Casinò de la Vallée spa”, e dunque di una scelta prettamente gestionale;
• neppure poteva dirsi che la delibera in questione si ispirasse a scelte di merito non sindacabili in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, dal momento che il giudice contabile non era stato investito del vaglio sulla scelta in sé di ricapitalizzare la società partecipata in stato di crisi finanziaria, bensì sulle modalità di realizzazione di questo fine secondo criteri (valevoli sul piano della legalità e non su quello della mera opportunità o convenienza amministrativa) di economicità ed efficienza applicati allo specifico settore della gestione dei beni regionali e, tra questi, delle società a capitale pubblico;
• la giurisdizione contabile non era esclusa nemmeno ex art. 122, quarto comma, Cost., dal momento che nel giudizio non si censurava l'attività politica dei consiglieri regionali, effettivamente insindacabile, “ma il comportamento che ha condotto all'adozione di un atto amministrativo (…) con il quale è stata perfezionata una precisa determinata scelta gestionale”;
rilevando quindi, di nuovo, che la delibera consiliare contestata concretasse non già un atto politico di indirizzo generale ed astratto, bensì un atto concreto di natura gestionale finalizzato alla tutela di uno specifico interesse. § 1.2 M B, L B, F, D F, G I, A M, M P, P, A R e R T hanno proposto, ex artt. 111 8^ comma Cost. e 362 1^ comma cod.proc.civ., un articolato motivo di ricorso avverso la predetta sentenza, di cui hanno chiesto la cassazione senza rinvio per difetto assoluto di giurisdizione. Hanno in particolare lamentato la violazione e falsa applicazione degli articoli 111 e 122 Cost.
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