Cass. civ., sez. VI, sentenza 24/07/2012, n. 12995

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Massime1

Gli illeciti disciplinari del notaio, se pure atipici, debbono comunque essere almeno tali da rientrare nelle previsioni di cui alle lettere (a), (b) o (c) dell'art. 147 della legge 16 febbraio 1913 n. 89. Deve, pertanto, escludersi la punibilità sul piano disciplinare del notaio il quale, nel redigere verbale di apertura del testamento olografo, abbia omesso di dare conto della presenza di segni indecifrabili e privi di significato presenti sul retro della scheda testamentaria, non avendo tale omissione alcuna conseguenza sulla validità e sull'efficacia dell'atto richiesto al notaio.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, sentenza 24/07/2012, n. 12995
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12995
Data del deposito : 24 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo



SOTTOSEZIONE

3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F M - Presidente -
Dott. S A - rel. Consigliere -
Dott. V R - Consigliere -
Dott. F R - Consigliere -
Dott. S L A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TRIPODI RITA TRPRRS58E52H224K, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIETRO DELLA VALLE

3, presso lo studio dell'avvocato G M, rappresentata e difesa dall'avvocato P F giusta procura a margine del ricorso;



- ricorrente -


e contro
ARCHIVIO NOTARILE di P, PROCURA GENERALE PRESSO la CORTE D'APPELLO di C, PROCURA GENERALE PRESSO la CORTE di CASSAZIONE, CONSIGLIO NOTARILE DI P;



- intimati -


avverso la sentenza n. 82/2011 della CORTE D'APPELLO di C del 18/04/2011, depositata il 26/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2012 dal Consigliere Relatore Dott. A S;

udito l'Avvocato P F difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. M F che ha concluso per l'accoglimento del ricorso PQR.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza pubblicata il 26 aprile 2011 e notificata il 19 luglio successivo, in accoglimento parziale del reclamo proposto dal notaio, Rita TRIPODI, avverso la decisione del CO.RE.DI della Calabria, assolveva l'incolpato dall'addebito di cui al fatto 2 (della richiesta del capo dell'Archivio Notarile) perché non costituiva illecito disciplinare e confermava l'affermazione di responsabilità disciplinare del reclamante per le seguenti infrazioni disciplinari: a) fatto 1 (per richiesta del capo dell'A.N.) e 8 (per richiesta del presidente del Consiglio Notarile) per avere riportato nel repertorio degli atti tra vivi, vidimato in data 16.1.2008, le annotazioni di 53 atti ricevuti e/o autenticati in data antecedente alla numerazione e vidimazione del repertorio stesso (violazione della L.N., art. 64 in combinato disposto con l'antecedente art. 62);
b) fatto 3 (per richiesta del capo dell'A.N.) per avere redatto il verbale di pubblicazione di testamento olografo costituente l'atto n. 17499 del 30.1.2008, omettendo di descrivere fedelmente e puntualmente il contenuto e lo stato della scheda testamentaria (violazione dell'art. 620 c.c., comma 3);
c) fatto 9 (per richiesta del capo dell'A.N.) e 3 (per
richiesta del presidente de C.N.) per avere redatto un verbale di assemblea straordinaria di delibera dello scioglimento di una società cooperativa e di nomina del liquidatore, costituente l'atto racc. 16683 del 19.3.2007, senza apporre la propria sottoscrizione finale;
per avere altresì richiesto l'iscrizione del detto atto nullo nel registro delle imprese (violazione della L.N., art. 58, n. 4 e del combinato disposto degli artt. 2436 e 2545 novies c.c.);
d) fatto 10 (per richiesta del capo dell'A.N.) e 4 (per richiesta del presidente del C.N.) per avere ricevuto ed iscritto nel registro delle imprese il verbale di assemblea straordinaria di una società cooperativa, costituente l'atto racc. 17641 del 17.3.2008, consentendo che, nel deliberare l'adeguamento dello statuto ai dettami del D.Lgs. n. 6 del 2003, fosse inserita la previsione della facoltà, in capo all'organo amministrativo, di istituire e sopprimere sedi secondarie (violazione della L.N., art. 28, comma 1, n. 1, con riferimento al combinato disposto dell'art. 2519 c.c., comma 2, dell'art. 2479 c.c., comma 2, n. 4 e comma 4 e art. 2463 c.c., comma 2, n. 2);
d) fatto 11 (per richiesta del capo dell'A.N.)
e 5 (per richiesta del presidente del C.N.) per avere ricevuto l'atto racc. 17321 del 28.11.2007, recante l'accordo di modifica dei patti sociali di una società in accomandita semplice senza indicare la qualità di socio accomandante o accomandatario del nuovo socio (nella specie una s.r.l.) sottoscrittore dell'aumento di capitale convenuto (violazione dell'art. 2316 c.c. e art. 2631 c.c., comma 2);

e) fatto 12 (per richiesta del capo dell'A.N.) per avere ricevuto l'atto racc. 16781 del 20.4.2007, avente ad oggetto il trasferimento di un fabbricato edificato in assenza di un provvedimento abilitativo, e l'atto racc. 16865 del 23.5.2007, recante donazione di fabbricato parimenti edificato in assenza di provvedimento abilitativo, senza che negli atti predetti fosse chiaramente indicata la data di presentazione, nel termine di legge, delle rispettive domande di condono edilizio (violazione di dovere generico sanzionato dalla L.N., art. 136. Tuttavia, concesse le circostanze attenuanti, applicava la sanzione pecuniaria di Euro 10.230,00 per la violazione di cui alla lett. b), la sanzione pecuniaria di Euro 10.328,00 per la violazione di cui alla lett. d) e la sanzione dell'avvertimento, in luogo della censura, per la violazione di cui alla lett. b). Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il notaio Tripodi Rita, riproponendo avanti la S.C. tutti i motivi di censura già dedotti avanti la Corte territoriale e rigettati dalla stessa. La ricorrente ha presentato memoria.
Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Il ricorrente con il primo motivo, relativamente all'addebito di cui alla lett. a), ha dedotto che la Corte di merito ha violato la L.N., art. 64 qualificando il fatto in termini di omessa tenuta del repertorio ovvero di suo uso senza le formalità previste, nonché, sempre con riferimento a tale fatto, erroneamente ha ritenuto l'illecito disciplinare imputabile all'incolpato.

2.1. La censura non merita accoglimento per entrambe le questioni sollevate.
Quanto alla qualificazione giuridica dell'illecito, il Giudice d'appello si è correttamente richiamato al consolidato orientamento della S.C., secondo cui, ai sensi della L.N., art. 64 può essere qualificato come repertorio soltanto il registro che, prima di essere posto in uso, sia numerato e vidimato in ciascun foglio dal capo dell'archivio notarile (Cass. 09/12/2010, n. 24867, Cass. 20.2.2006, n. 3660;
cass. n. 13666/2000;
Cass. n. 1372 del 6 febbraio 1995;

Cass. n. 1608 del 18 febbraio Cass. 1999/ 795;
1999/ 14238
). Tale orientamento va condiviso.


2.2. Questa Corte, ha già ravvisato la violazione prevista dalla citata L.N., art. 138, n. 4 nella condotta del notaio che abbia annotato nel repertorio atti compiuti prima della vidimazione del repertorio medesimo. A fondamento del richiamato orientamento si è osservato che può essere qualificato come repertorio, ai sensi della Legge Notarile, solo il registro che, prima di essere posto in uso, sia numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell'archivio notarile distrettuale, il quale ne attesti altresì il numero dei fogli di cui è composto (Legge Notarile, art. 64). Tale rigorosa affermazione si riconduce proprio alla formulazione dell'art. 138, n. 4, che parifica pienamente l'assenza del repertorio all'uso di un repertorio non vidimato.

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