Cass. civ., sez. III, sentenza 24/02/1984, n. 1321
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I campeggi turistici organizzati vanno inclusi fra gli stabilimenti e locali assimilabili agli alberghi secondo la previsione dell'art. 1786 cod. civ. ed ai fini dell'applicabilità della speciale disciplina dettata per il deposito alberghiero, dato che per essi, così come per gli altri impianti elencati in via esemplificativa dalla citata norma, si verifica una situazione analoga a quella che si instaura fra cliente ed albergatore, tanto con riguardo all'esigenza di tutelare l'utente del campeggio per le cose che abbia necessità di introdurre nel suo recinto e nei suoi locali, quanto con riguardo all'opportunità di limitare la responsabilità del gestore del campeggio, in considerazione del carattere peculiare e sussidiario della sua attività di custodia. Pertanto, in applicazione dell'art. 1784 cod. civ., e prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'art. 3 della legge 3 giugno 1978 n. 316 di esecuzione della convenzione di Parigi del 17 dicembre 1962 (che esclude l'operatività dell'indicata disciplina del deposito alberghiero per i veicoli e le cose negli stessi lasciate), il gestore di un campeggio turistico deve essere ritenuto responsabile, nei limiti fissati da detta norma, per il furto subito dal cliente con riguardo ad oggetti lasciati in autoveicolo parcheggiato all'interno del campeggio medesimo.*