Cass. civ., sez. III, ordinanza 18/11/2024, n. 29643

CASS
Ordinanza
18 novembre 2024
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Ordinanza
18 novembre 2024

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La notificazione del ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. ha efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., in quanto tale procedimento rientra nella categoria dei giudizi conservativi (al pari dell'accertamento ex art. 696 c.p.c.), in quanto funzionale alla raccolta di elementi informativi al fine di propiziare una conciliazione preventiva ovvero di dissuadere dall'intraprendere una lite, e per la sua ammissibilità, peraltro, è necessario che la parte ricorrente evidenzi il rapporto di strumentalità rispetto all'accertamento del credito derivante dalla mancata o inesatta esecuzione di un contratto o da un fatto illecito, ossia l'esistenza della lesione di un diritto, oggetto di accertamento da parte dell'ausiliario del giudice, che si intende tutelare in sede di cognizione in caso di mancata conciliazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 18/11/2024, n. 29643
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29643
Data del deposito : 18 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 3419/2021 Numero sezionale 2814/2024 Numero di raccolta generale 29643/2024 Data pubblicazione 18/11/2024 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Magistrati Oggetto Dott. Raffaele Gaetano Antonio FRASCA Presidente Danni da emotrasfusioni – Indennizzo ex lege Dott. Enrico SCODITTI Presidente sez. 210/1992 - Giudicato sul nesso Dott. Francesco Maria CIRILLO Consigliere di causa - Dott. Roberto SIMONE Consigliere Rel. Dott. Marco ROSSETTI Consigliere ad. 10/9/2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3419/2021 R.G., proposto da OR AN, nella qualità di erede universale di TI AN, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ferrara Fierro, domiciliata in Roma alla via G. Paisiello 12, su foglio separato allegato alla memoria del 30.7.2024, pec antonioferrarafierro@ordineavvocatiroma.org

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura di Stato, domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it - controricorrente – ricorrente incidentale - per la cassazione della sentenza n. 303/2020 della CORTE d'APPELLO di Perugia pubblicata il 23.6.2020; Pag. 1 di 10 Numero registro generale 3419/2021 Numero sezionale 2814/2024 Numero di raccolta generale 29643/2024 Data pubblicazione 18/11/2024 udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del dal Consigliere dott. Roberto Simone. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. TT AN convenne dinanzi al Tribunale di Perugia, con atto di citazione notificato il 15.2.2016, il Ministero della Salute per sentire pronunciare sentenza di condanna al risarcimento del danno causato da una epatopatia cronica HCV contratta a seguito della somministrazione di immunoglobuline antitetaniche avvenuta il 15.7.1982, a seguito di intervento chirurgico per frattura della spalla destra patita in occasione di una caduta unitamente ad una ferita lacero contusa al capo.

2. Rigettata dal Tribunale di Perugia la domanda per il decorso della prescrizione quinquennale nei confronti del Ministero convenuto, data l'irrilevanza ai fini interruttivi del ricorso ex art. 696-bis cod. proc. civ. promosso dall'attore, la Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza impugnata disattesa l'eccezione di prescrizione svolta dal Ministero, rigettava nel merito la domanda svolta, compensando per 2/3 le spese di entrambi i gradi e ponendo il residuo a carico dell'appellante, sulla base dei seguenti rilievi: I - quanto al corso della prescrizione quinquennale, a decorrere dalla data di presentazione della domanda ex lege 210/1992 (15.5.2008), l'avvio da parte del TT del procedimento ex art. 696-bis cod. proc. civ. con ricorso depositato il 9.11.2010 aveva determinato l'interruzione della prescrizione fino alla chiusura, avvenuta il 12.1.2012, del procedimento di reclamo avverso il provvedimento di rigetto;
di qui la tempestività dell'azione di condanna promossa con atto di citazione notificato il 15.2.2016; II - ferma sul piano della colpa omissiva del Ministero convenuto la conoscenza a far data dal 1978 della possibilità di veicolazione di infezioni per effetto della somministrazione di sangue infetto ed incontestato che nel 2004 fosse stata accertata a carico dell'attore la positività al virus HCV, doveva escludersi il nesso causale tra la somministrazione avvenuta nel 1982 e l'accertata infezione, nonostante il riconoscimento in favore dell'attore dell'indennizzo ex lege 210/1992 da parte del Tribunale di Perugia – sez. lavoro con sentenza n. Pag. 2 di 10 Numero registro generale 3419/2021 Numero sezionale 2814/2024 Numero di raccolta generale 29643/2024 Data pubblicazione 18/11/2024 598/2014 (confermata dalla medesima Corte – sezione lavoro con sentenza n. 5/2016); III- data la diversità della causa petendi e del petitum tra i due giudizi, per essere quello ex lege 210/1992 totalmente svincolato dall'accertamento della colpa e dalla domanda di risarcimento del danno, non poteva invocarsi l'effetto del giudicato intervenuto in tema di indennizzo, fermo restando che in sede lavoristica il nesso di causa era stato accertato secondo il parametro di «elevato grado di probabilità» del tutto diverso da quello del «più probabile che non» applicabile in sede civile;
IV- ferma la non vincolatività dell'accertamento svolto in sede lavoristica, il nesso di causa tra la somministrazione del derivato del sangue e l'epatopatia riscontrata doveva escludersi in ragione dell'avvenuta inoculazione per via intramuscolare e non endovenosa sulla base della letteratura scientifica riportata dal C.T.U.; V- alla bassa probabilità dell'infezione per via intramuscolare doveva aggiungersi l'impossibilità di escludere altri fattori alternativi dato il lungo silenzio tra la somministrazione e i primi rilievi di alterazioni (circa venti anni) ed il patimento di un trauma cranico commotivo risalente al 1960, rispetto al quale il TT non ricordava i trattamenti ricevuti.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre il TT, sulla base di quattro motivi. Risponde con controricorso il Ministero della Salute, il quale a sua volta propone ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.

1. cod. proc. civ.. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. Con memoria del 30.7.2024 si è costituita OR AN quale erede universale di LI AN deceduto l'8.4.2024. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo viene denunciata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. Pag. 3 di 10 Numero registro generale 3419/2021 Numero sezionale 2814/2024 Numero di raccolta generale 29643/2024 Data pubblicazione 18/11/2024 Il ricorrente censura la decisione di appello laddove ha escluso l'esistenza del vincolo del giudicato, derivante dal contenzioso svolto in sede lavoristica al fine del riconoscimento dell'indennizzo ex lege 210/1992, sull'erroneo presupposto della diversità dei due procedimenti con la conseguente libera valutabilità della C.T.U. svolta nella diversa sede processuale. Per contro, oltre all'identità delle parti e del petitum, ricorre la stessa causa petendi, ossia il fatto costitutivo della pretesa, dovendo aggiungersi in sede civile la verifica del profilo di responsabilità per la colpa omissiva in tema di farmacovigilanza. Del tutto inconferente, inoltre, era il diverso

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