Cass. civ., sez. III, sentenza 19/05/2021, n. 13598

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 19/05/2021, n. 13598
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13598
Data del deposito : 19 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 18486-2018 proposto da: FERRI LUIGI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO, 14, 2020 presso lo studio dell'avvocato A 1 G, che lo rappresenta e difende;

- ricorrenti -

nonchè

contro

COMUNE DI RONCIGLIONE ;

- intimati -

oc46. Il avverso l'ordinanza la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 14/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/2020 dal Consigliere Dott. G P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A M S Svolgimento del processo La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 27 luglio 2015, in riforma della decisione del Tribunale accoglieva l'appello proposto dal Comune di Ronciglione e rigettava la domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta da G L F che aveva lamentato il pregiudizio economico subito per la riduzione della produttività del proprio fondo agricolo, coltivato a noccioleto, a causa dell'omessa potatura di piante di alto fusto presenti nel bosco comunale e che, protendendo i loro rami oltre il confine della proprietà, avrebbero determinato con l'ombreggiamento, un ridotto sviluppo vegetativo e un conseguente calo di produttività degli alberi da frutto. Secondo il giudice di appello la consulenza d'ufficio aveva permesso di accertare che l'ombreggiamento sul fondo del F doveva ritenersi "naturale", in quanto determinato dalla conformazione morfologica del terreno, essendo il predetto fondo sovrastato dal bosco centenario posto sulla confinante appendice di proprietà comunale. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione F che, con unico motivo deduceva la violazione degli articoli 115,116, 61 e 62 c.p.c., in relazione all'articolo 360, n. 3 e n. 4 c.p.c., nonché travisamento della prova. Secondo il ricorrente la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente preso in considerazione le osservazioni critiche svolte dal consulente di parte alla CTU. Questa Corte, con ordinanza n. 30076 del 14 dicembre 2017 dichiarava inammissibile il ricorso perché il motivo era incentrato sul vizio di motivazione, ai sensi dell'articolo 360, n. 5 c.p.c, lamentando una acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio. Rispetto a questo assunto, sul ricorrente gravava l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali si invocava un controllo di logicità, trascrivendo i passaggi salienti e non condivisi della relazione. Avverso tale ordinanza propone ricorso per revocazione Luigi Giuseppe F, affidandosi a un unico motivo. La parte intimata non svolge attività processuale in questa sede. Motivi della decisione Con il ricorso si deduce l'errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa, ai sensi dell'articolo 391 bis c.p.c. e 395, n. 4 c.p.c. La Corte di Cassazione avrebbe erroneamente ritenuto che il motivo di ricorso per cassazione riguardasse un'acritica adesione della Corte d'Appello di Roma alle risultanze della consulenza d'ufficio. Al contrario, l'elaborato peritale non era stato contestato dal ricorrente che, invece, condivideva le conclusioni del tecnico, in quanto per buona parte favorevoli alla sua tesi. Pertanto, non sarebbero state mosse, né critiche alla consulenza, né trascritte le osservazioni del consulente di parte. Al contrario, nel ricorso per cassazione l'odierno ricorrente si sarebbe limitato ad evidenziare la contraddittorietà della decisione della Corte d'Appello che, pur affermando di fondare la propria statuizione sulla consulenza, che pure ravvisava la responsabilità del Comune di Ronciglione, non ne avrebbe tratto le dovute conseguenze. La Corte di cassazione non si sarebbe avveduta che lo "specifico fatto risultante dall'istruttoria, pretermesso dalla Corte di appello" che si assumeva non indicato in sede di legittimità, in realtà era rappresentato proprio dal fatto che il giudice di appello, pur basando la propria sentenza sugli accertamenti peritali favorevoli all'odierno ricorrente, perveniva al rigetto dell'impugnazione. Sulla base di tali motivi ricorrerebbe un errore di fatto risultante dagli atti, in quanto la decisione della Corte di legittimità si fonderebbe sulla erronea supposizione che F avesse mosso contestazioni alla consulenza d'ufficio e alla adesione della Corte alle risultanze della stessa, laddove, invece, dal contenuto del ricorso emergeva che non vi era stata alcuna censura alla consulenza tecnica. Il ricorso è inammissibile. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, poiché il procedimento per la revocazione è costituito da un giudizio caratterizzato da due fasi (quella rescindente e quella rescissoria) devono trovare applicazione le stesse regole formali e sostanziali del ricorso per cassazione, tra le quali il principio dell'autosufficienza, rilevante in termini di difetto di specificità o quale violazione dell'articolo 366, n. 6 c.p.c. Sotto tale profilo, il ricorso è inammissibile perché dedotto in violazione l'articolo 366, n. 6 c.p.c. in quanto si prospetta che la Corte di legittimità avrebbe erroneamente ritenuto che il ricorrente avesse lamentato la acritica adesione del giudice di appello alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, quando invece il vizio lamentato era altro. Cioè il fatto che la Corte territoriale avesse considerato condivisibile la consulenza tecnica di ufficio, favorevole al ricorrente, concludendo però per il rigetto della azione. Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l'onere di "indicarli in modo specifico" nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6). "Indicarli in modo specifico" vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte: (a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;
(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6- 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016;
Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015;
Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013;
Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011). Principio ribadito da ultimo dalle Sezioni Unite secondo cui sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 - 01). Tali adempimenti avrebbero dovuto essere riferiti al ricorso per cassazione, alla sentenza di appello e al contenuto della consulenza tecnica di ufficio. Quanto al contenuto dell'originario ricorso per cassazione, di questi tre oneri, il ricorrente ha assolto solo il secondo ed il terzo, perché a pagina 11 indica tale atto come documento sub G, facendo riferimento alle pagine 6-8 e aggiungendo che lo stesso viene anche depositato nel fascicolo del procedimento per la revocazione. Difetta del tutto, invece, la trascrizione del motivo di ricorso. Quanto alla consulenza di ufficio, a pagina 11-12 del ricorso si trascrive soltanto un breve passaggio ("il danno subito solo dalla presenza di rami sovrastanti è pari alla differenza tra i dati dei punti 1 e 2 e perciò 80% - 41,5% uguale 39,5%") del tutto inidoneo per comprendere il contenuto complessivo della consulenza e se la stessa, come sostenuto dal ricorrente, abbia sostanzialmente affermato l'esistenza di un danno risarcibile. Quanto alla allegazione, si fa un generico riferimento ai documenti sub E e G come atti esibiti in sede di revocazione. Quindi l'allegazione non rispetta compiutamente nessuno dei tre parametri. Quanto alla sentenza di appello valgono le medesime considerazioni con l'esclusione, per intero, della trascrizione dei passaggi rilevanti della decisione. In considerazione di ciò questa Corte non è posta nelle condizioni di verificare la sussistenza dei presupposti dell'errore di fatto, soprattutto nel rapporto tra sentenza di appello e ricorso per cassazione, risultando indispensabile avere contezza esatta degli originari motivi di appello. A prescindere da ciò, il ricorso è inammissibile sotto un ulteriore profilo, perché riguarda un punto controverso oggetto di discussione tra le parti. La revocazione delle decisioni, anche della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., per errore di fatto, è inammissibile nel caso in cui il presunto errore di fatto (che sembrerebbe il medesimo commesso dal giudice di appello e da quello di legittimità) sia stato oggetto di un punto controverso (ove su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa). Dalla prospettazione del ricorrente emerge tale situazione. Infine, il ricorso è inammissibile anche sotto un terzo profilo, richiamato in sede di discussione dal Procuratore generale, trovando applicazione il principio secondo cui non è idonea ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391 bis e 395, n. 4) c.p.c., la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto. (Sez.
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