Cass. civ., sez. I, sentenza 24/03/2004, n. 5892
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In tema di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e nell'ipotesi in cui una delle parti, nel costituirsi, eccepisca la nullità della citazione per insufficienza dei termini a comparire, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall'art. 9 della legge 26 novembre 1990, n. 353), a fissare una nuova udienza nel rispetto dei suddetti termini. In mancanza, ove il giudice non adotti alla prima udienza alcun provvedimento che possa pregiudicare la trattazione della causa, ma rinvii la stessa ad altra udienza, concedendo di fatto un termine superiore a quello di legge che consenta alla parte di apprestare le proprie difese, viene comunque a determinarsi la sanatoria di cui all'art. 164 cit., che interviene non già per effetto della costituzione di parte, ma a seguito della fissazione di una nuova udienza rispettosa dei termini a comparire.
Testo completo
05 892/04 M 15724 con -114 a R 24 sistem DA L. ESENTE al 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 2 odifiche T. R LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A m Oggetto рапчивие SEZIONE PRIMA CIVILE Ашли 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - R.G.N. 6516/01 Dott. G LIO Presidente Dott. U R PO Consigliere Cron.М451 SGO Consigliere Rep. Dott. Salvatore Consigliere Ud. 29/10/03 Dott. Fabrizio FORTE RAGONESI - Rel. Consigliere Dott. V ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Commissario COMUNE DI ROMA, in comune del domiciliato in ROMA VIA Straordinario, elettivamente DEL TEMPIO GIOVEDI 21, presso l'avvocato ANDREA M che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato R R, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente contro MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PLE BELLE ARTI 8, presso gli avvocati IGNAZIO 2003 A e TIBERIO SARAGO' che lo rappresentano e 2586 - -1- difendono, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente avverso la sentenza n. 14875/00 del Giudice di pace di ROMA, depositata il 07/12/00; 12 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/2003 dal Consigliere Dott. V RAGONESI;udito per il ricorrente l'Avvocato M che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito per resistente l'Avvocato SARAGO¹ che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R RSO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi. : -2- Svolgimento del processo Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 22 1. 689/81 il movimento politico Forza Italia impugnava la Determinazione Dirigenziale n. 280695/2000 emessa dal Comune di Roma, U.O. Contravvenzioni, con la quale si ingiungeva il pagamento della somma di £. 600.000, oltre le spese accessorie, quale sanzione prevista per la violazione dell'articolo 28 del Regolamento Affissioni e Pubblicità, per avere affisso, senza autorizzazione, dodici manifesti recanti il messaggio "Roma Capitale e Giubileo 2000...". L'opponente deduceva la carenza di legittimazione passiva nonché la carenza dei presupposti sostanziali per l'applicazione della sanzione irrogata. Il ricorso veniva notificato al Comune di Roma dalla Cancelleria del Giudice di Pace in data 10/5/2000, unitamente alla comunicazione dell'udienza di prima comparizione fissata per il 30/5/2000. Il Comune di Roma si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità e/o la nullità della "vocatio in ius", perché tra il giorno della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e quello dell'udienza di prima comparizione non erano intercorsi i termini previsti dall'articolo 163 bis del codice di procedura civile, così come disposto dall'articolo 99 del Decreto Legislativo del · 30/12/1999 n. 507, che ha sostituito il terzo comma dell'articolo 23 della Legge 24/11/1981 n. 689. Con la sentenza n. 14875/2000, il Giudice di Pace adito accoglieva l'opposizione proposta dal Movimento Politico Forza Italia e, per l'effetto, P dichiarava la nullità del provvedimento impugnato, compensando le spese di lite. Con atto notificato in data 7/3/2001, il Comune di Roma proponeva ricorso dinanzi la Suprema Corte di Cassazione avverso la suddetta sentenza del Giudice di Pace sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso il movimento politico Forza Italia. Motivi della decisione Con il primo motivo il comune ricorrente deduce il vizio di violazione di legge da parte della impugnata sentenza per avere questa ritenuto sanata la nullità derivante dalla fissazione di un termine a comparire inferiore rispetto a quello minimo stabilito dall'art. 163 bis cpc per effetto della costituzione di esso ricorrente nonostante la nullità fosse stata eccepita al momento della costituzione in giudizio. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 112 cpc per essere il giudice andato "ultra petita" nel rilevare vizi del provvedimento sanzionatori non dedotti dall'opponente. Con il terzo motivo si assume la violazione degli articoli 115 e 116 cpc per avere il giudice erroneamente ritenuto la sussistenza di una incertezza in ordine alla e norme che il provvedimento sanzionatorio ha posto come fondamento per la sua emissione ed a quale titolo quest'ultima sia intervenuta. Il primo motivo di ricorso è infondato. decreto steso in calce al E' pacifico che il ricorso in opposizione del movimento politico Forza Italia abbia assegnato dei termini a comparire inferiori a quelli fissati per legge (notifica del ricorso il 10.5.00 _udienza di comparizione 30.5.00) sia che si prenda in considerazione quello di sessanta giorni di cui all'art. 163 bis cpc richiamato dall'art. 23 della legge 689/81 sia che si prenda in considerazione quest'ultimo termine nella sua forma abbreviata ( trenta giorni) prevista dall'art. 318cpc. .A tale proposito la sentenza impugnata ha rilevato che la nullita' dell'atto introduttivo del giudizio per violazione dei termini a comparire o per mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall'art. 7 della legge 26 novembre 1990, n. 353) era sanata dalla costituzione del convenuto. In riferimento ad essa il comune ricorrente obietta che il giudice di merito ha omesso di considerare che nel caso di specie il comune di Roma, nel costituirsi, aveva eccepito la nullità della citazione per insufficienza del termine a comparire. In tale ipotesi il giudice e' tenuto, ai sensi dell'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall'art. 9 della citata legge n. 353 del 1990), a fissare nuova udienza nel rispetto dei termini (Cass 3335/02). Tale censura, in astratto pertinente, si rivela priva di consistenza nel caso t concreto ove il giudice di merito non ha preso alla prima udienza del 30.5.00 alcun provvedimento che potesse pregiudicare la trattazione della causa ma ha rinviato quest'ultima all'udienza del 9.10.00 concedendo quindi un termine di " gran lunga superiore ai sessanta giorni al comune ricorrente per apprestare le proprie difese, in tal modo determinando il venire in essere della sanatoria di cui all'art. 164 comma terzo cpc che come già osservato, interviene non già per effetto della costituzione del convenuto bensì a seguito della fissazione di nuova udienza rispettosa dei termini a comparire (v.Cass 3373/96). Si rivela fondato invece il secondo motivo del ricorso. Il giudice di pace di Roma è,infatti,incorso nella violazione dell'art. 112 cpc. A tale proposito si osserva che con il ricorso in opposizione il movimento politico Forza Italia aveva censurato il provvedimento sanzionatorio del 5 comune di Roma deducendo, con il primo motivo, il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando, con il secondo motivo, la mancanza dei presupposti per l'adozione del provvedimento stesso poiché nel caso di specie il divieto di affissione pubblicitaria non sarebbe stato operante entrando in vigore lo stesso solo trenta giorni prima delle elezioni,circostanza questa non sussistente. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso non in base ai predetti motivi ma in virtù di altre considerazioni non dedotte dal movimento politico Forza Italia. 2 Essa infatti risulta motivata sulla base della circostanza, non contenuta nell'atto di opposizione, della contraddittorietà del provvedimento sanzionatorio poiché non si capirebbe se questo sia stato adottato ai sensi dell'art. 28 del regolamento del comune di Roma, emanato in esecuzione del decreto legislativo 507/93, o ai sensi dell'art. 23 del codice della strada, determinandosi in tal modo una indeterminatezza della contestazione. Il motivo esaminato va,pertanto, accolto restando assorbito il terzo. La sentenza va pertanto cassata per quanto di ragione con rinvio al giudice di pace di Roma in persona di altro magistrato affinchè proceda a nuovo giudizio liquidando altresì le spese del presente processo.