Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2018, n. 01642

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2018, n. 01642
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01642
Data del deposito : 23 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul_ ricorso 23665-2013 proposto da: A M MRCO C.F. RMLMRC59M23H501L, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA MAZZINI

8, presso lo studio dell'avvocato G D V, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato R D V, giusta delega in atti;
2017

- ricorrente -

3821

contro

VODAFONE OMNITEL NV (già Vodafone Omnitel S.p.A), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato F G, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA MORDA', giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 9279/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/09/2013 R.G.N. 11005/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. A P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R F G che ha concluso per il rigetto;
udito l'Avvocato R D V.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Roma, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da Vodafone Omnitel NV (già Vodafone Omnitel s.p.a.) avverso la sentenza di primo grado con la quale la detta società era stata condannata al pagamento in favore di M M A, suo agente monomandatario, di somme a titolo di attività di incasso, di provvigioni indirette e di indennità suppletiva di clientela, ha respinto la domanda dell'originario ricorrente relativa all'attività di incasso ed alle provvigioni indirette e dichiarato improcedibile l'appello incidentale.

1.1. Il giudice di appello, per quel che ancora rileva, richiamati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità a partire da Cass. SS.UU. n. 20604 del 2008 in tema di conseguenze relativa all'omessa notifica del ricorso, applicabili anche all'impugnazione incidentale, ha dichiarato improcedibile l'appello incidentale per omessa notifica dello stesso per l'udienza del 19.11.2012 già fissata per la discussione;
ha, quindi, escluso, alla stregua della \ puntuale disciplina contenuta nel contratto individuale di agenzia, che all'agente spettasse un compenso per l'attività di incasso (attività espressamente vietata e peraltro mai effettuata dall'agente) e per l'attività di ricevimento degli assegni dalla clientela, attività quest'ultima accessoria a quella di promozione degli affari per la quale il contratto inter partes non contemplava compensi aggiuntivi;
ha escluso, in ragione della genericità della relativa allegazione, la violazione, da parte della società preponente, del diritto di esclusiva dell'agente nella zona di competenza, evidenziando che non era dato riscontrare come i clienti, genericamente ed esemplificativamente indicati ( Samarcanda, Regione Lazio, Comune di Roma CGL), coincidessero con quelli assegnati alla zona dell'agente dall'art. 2 del contratto di agenzia (commercianti al minuto e rivenditori, specificati rispettivamente ai punti 2.1.e 2.2).
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