Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/2024, n. 13606
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Le spese del precetto, anche quelle aventi ad oggetto i compensi professionali dovuti al legale officiato per la sua intimazione, hanno natura processuale, in senso lato, pertanto, seppur vadano autoliquidate dal creditore intimante nel precetto stesso, possono sempre essere oggetto di contestazioni da parte del debitore, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per essere verificate e liquidate dal giudice in tale sede, e devono, comunque, anche in mancanza di opposizione, essere liquidate dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 95 c.p.c., unitamente alle spese del processo esecutivo, sempre ed in ogni caso sulla base dell'applicazione delle tariffe professionali forensi.
In sede esecutiva configura abusivo frazionamento del credito il contegno del creditore che - senza alcun vantaggio o interesse - notifichi plurimi atti di precetto in forza di diversi titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore; in tal caso il giudice dell'esecuzione è tenuto a liquidare al creditore procedente le sole spese e compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica d'un solo precetto in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati, il cui numero può assumere rilievo esclusivamente nella determinazione del compenso tra i valori minimi e massimi della forbice tariffaria prevista, escluso ogni automatismo.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 21730/2022 Numero sezionale 1522/2024 Numero di raccolta generale 13606/2024 Data pubblicazione 16/05/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. Pasquale GIANNITI Consigliere dott. Cristiano VALLE Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore Ud. 24/04/2024 P.U. dott. Stefano Giaime GUIZZI Consigliere R.G. n. 21730/2022 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 21730 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO LEGALE BAR- BATO & ASSOCIATI (P.I.: 02924740612) in persona de- gli amministratori pro tempore, Avv. Gaetano RB ed Avv. Paola Menditto rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano RB (C.F.: [...]) -ricorrente- nei confronti di ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (C.F.: 05380900968) ZURICH INSURANCE COMPANY LTD, già Zuritel S.p.A. (C.F.: 01908640152) entrambe in persona del rappresentante per procura Ma- rio AN entrambe rappresentate e difese dall'avvocato Francesco Na- politano (C.F.: [...]) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3407/2022, pubblicata in data 20 luglio 2022;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 24 aprile 2024 dal consigliere Augusto Tatangelo;
Ric. n. 21730/2022 – Sez.
3 - Ud. 24 aprile 2024 – Sentenza – Pagina 1 di 15 Numero registro generale 21730/2022 Numero sezionale 1522/2024 Numero di raccolta generale 13606/2024 uditi: Data pubblicazione 16/05/2024 il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. Anna Maria Soldi, che ha concluso, come da requi- sitoria scritta già depositata, per il rigetto del ricorso;
l'avvocato Gaetano RB, per l'associazione ricorrente;
l'avvocato Vittorio Brindisi, per delega dell'avvocato Francesco Napolitano, per le società controricorrenti.
Fatti di causa
L'Associazione Professionale Studio Legale RB & Associati ha notificato alla CH Insurance Public Limited Company ed alla CH Insurance Company Ltd quaranta distinti atti di pre- cetto di pagamento (più precisamente: trentotto alla prima e due alla seconda), fondati su altrettanti titoli esecutivi costituiti da decreti ingiuntivi divenuti definitivi a seguito del rigetto delle relative opposizioni. Le società intimate hanno proposto opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., avverso tutti gli indicati atti di precetto. L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Santa Maria Ca- pua Vetere. La Corte d'appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, l'ha invece parzialmente accolta, dichiarando sussistente il diritto dell'associazione creditrice di procedere ad esecuzione forzata, in base agli atti di precetto opposti ed ai titoli fatti va- lere, limitatamente alla sorta capitale oggetto di ciascun titolo, agli interessi al tasso indicato nell'art. 1284, comma 1, c.c., con le decorrenze stabilite nei titoli, nonché, quali compensi profes- sionali, limitatamente all'importo di Euro 14,92 per ciascuno dei trentotto atti di precetto notificati alla CH Insurance Public Limited Company ed all'importo di Euro 67,50 per ciascuno dei due atti di precetto notificati alla CH Insurance Company LTD. Ric. n. 21730/2022 – Sez.
3 - Ud. 24 aprile 2024 – Sentenza – Pagina 2 di 15 Numero registro generale 21730/2022 Numero sezionale 1522/2024 Numero di raccolta generale 13606/2024 Ricorre l'Associazione Professionale Studio Legale RB & Data pubblicazione 16/05/2024 Associati, sulla base di quattro motivi. Resistono con unico controricorso la CH Insurance Public Li- mited Company e la CH Insurance Company LTD. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Le società controricorrenti hanno chiesto procedersi alla riu- nione del presente ricorso con quello iscritto al n. 3148 dell'anno 2023 del ruolo generale, ai fini di una trattazione con- giunta, in quanto gli stessi presenterebbero identità di parti e avrebbero ad oggetto, sostanzialmente, analoghe questioni di diritto. La Corte non ritiene di poter accedere a tale richiesta, non sus- sistendo i presupposti di cui all'art. 335 c.p.c., trattandosi di distinte impugnazioni rivolte avverso sentenze diverse. La norma processuale non consente interpretazioni estensive o analogiche, neppure quando si intenda sollecitare soluzioni uni- voche per questioni analoghe tra le stesse parti. Non rileva che, nella specie, le pronunzie avverso le quali sono stati proposti i ricorsi che si vorrebbero riuniti contengano sta- tuizioni niente affatto coincidenti, se non addirittura contra- stanti (nell'altro giudizio, infatti, l'opposizione all'esecuzione avanzata dalle società intimate risulterebbe integralmente ri- gettata, essendo stata esclusa l'ipotesi di un abusiva parcelliz- zazione di un unico credito, a differenza di quanto avvenuto nella presente controversia): spetta infatti, in ultima analisi, a questa Corte il compito di adottare soluzioni tra loro congruenti, a prescindere dalla formale riunione di ricorsi su identiche que- stioni.
2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Nullità della sen- tenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c. co. 1 n. 4 c.p.c.» per Ric. n. 21730/2022 – Sez.
3 - Ud. 24 aprile 2024 – Sentenza – Pagina 3 di 15 Numero registro generale 21730/2022 Numero sezionale 1522/2024 «Violazione ed errata applicazione degli artt. 474 c.p.c.» (prima Numero di raccolta generale 13606/2024 censura) e per «Violazione ed errata applicazione degli artt. 88, Data pubblicazione 16/05/2024 479, 480 e 483 c.p.c.» (seconda censura). L'associazione ricorrente deduce che la corte d'appello avrebbe: a) «portato l'indagine oltre i limiti dell'art. 615 c.p.c. non valu- tando i titoli esecutivi come documenti, ma come giudizi, nono- stante la preclusione, in sede esecutiva, di qualsivoglia esame o ri-esame delle vicende relative alla formazione dei titoli stessi»;
b) «applicato ipotesi di frazionamento del credito e di abuso del processo (tipici del processo di cognizione) all'inci- piente processo esecutivo de quo senza valutarne le peculia- rità». Il motivo è infondato. La decisione impugnata, per i profili oggetto delle censure for- mulate con il motivo di ricorso in esame, è conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte, che il ricorso non offre ar- gomenti idonei ad indurre a rimeditare, ed ai quali va data con- tinuità, secondo i quali «è contrario a buona fede il contegno del creditore che – senza alcun vantaggio o interesse – instauri più procedure esecutive in forza di diversi titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore;
in tal caso, il giudice dell'ese- cuzione è tenuto a riunire i suddetti procedimenti e, conseguen- temente, a liquidare al creditore procedente le sole spese e i soli compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica di un solo precetto e per l'esecuzione di un solo atto di pignoramento in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6513 del 03/03/2023, Rv. 667078 - 01). In base ai suddetti principi, contrariamente a quanto sostiene l'associazione ricorrente, il divieto di abusivo frazionamento del credito deve ritenersi operare anche in relazione al processo esecutivo ed anche con riguardo alle spese di precetto, cioè in relazione agli atti pre-esecutivi. Ric. n. 21730/2022 – Sez.
3 - Ud. 24 aprile 2024 – Sentenza – Pagina 4 di 15 Numero registro generale 21730/2022 Numero sezionale 1522/2024 Di conseguenza, va ribadito che, in tutti i casi in cui il creditore, Numero di raccolta generale 13606/2024 senza dimostrare di averne un legittimo vantaggio o uno speci- Data pubblicazione 16/05/2024 fico interesse (che non sia quello di lucrare maggiori spese, così aggravando la posizione del debitore, in tal caso configurandosi un vero e proprio abuso del diritto), instauri e/o minacci di in- staurare più procedure esecutive, anche se in forza di diversi titoli esecutivi, nei confronti del suo debitore, come avvenuto nella specie, devono essere riconosciute, in favore del primo, le sole spese e i soli compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica di un solo atto di precetto e per l'esecuzione di un solo atto di pignoramento, in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati, come correttamente ritenuto, nella sostanza, dalla corte d'appello.
3. Con il secondo motivo si denunzia «Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c. co. 1 n. 4 c.p.c.» per «Violazione del co. 2 art. 101 c.p.c. ed art. 111 Cost.» (prima censura), «Vio- lazione ed errata applicazione degli artt. 88, 91, 92, 479, 480 c.p.c.» (seconda censura) e «Violazione dell'art. 2233 cod. civ. degli artt. 2, 4, 5 e 18 del DM 55.2014, nonché del n. 6 della relativa tabella» (terza censura). L'associazione ricorrente deduce che la corte d'appello avrebbe: a) «riformato la sentenza rideterminando i compensi degli atti di precetto in assenza dello specifico motivo di appello»;
b) «applicato norme disciplinanti le spese processuali ad atti ed attività di natura stragiudiziale»;
c) «effettuato un “fraziona- mento di un compenso unico” in violazione dei criteri contenuti nelle norme del DM 55.2014, individuando importi - notevol- mente inferiori ai minimi - lesivi della dignità e decoro profes- sionale». Il motivo è infondato, sotto ogni profilo.
3.1 La censura di ultra-petizione è manifestamente infondata. Le società opponenti avevano chiesto la dichiarazione di Ric. n. 21730/2022 – Sez.
3 - Ud. 24 aprile 2024 – Sentenza – Pagina 5 di 15 Numero registro generale 21730/2022 Numero sezionale 1522/2024 Numero di raccolta generale 13606/2024 integrale inefficacia dei precetti opposti, con conseguente ac- Data pubblicazione 16/05/2024 certamento negativo in ordine all'intero credito per spese e compensi relativi alle intimazioni contestate. La corte d'appello, al contrario, ha affermato che, in caso di abusivo frazionamento dei crediti derivanti da distinti titoli ese- cutivi, in fase esecutiva o pre-esecutiva, la sanzione comporta esclusivamente il riconoscimento, in favore del creditore, delle sole spese e dei soli compensi professionali corrispondenti a quelli necessari per la notifica di un solo precetto e per l'esecu- zione di un solo atto di pignoramento, in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati. In tal modo ha, semplicemente, accolto solo in parte la do- manda formulata con l'opposizione all'esecuzione, senza asso- lutamente incorrere nel vizio di extra-petizione denunciato dall'associazione ricorrente.
3.2 Anche la censura secondo la quale sarebbero state appli- cate «norme disciplinanti le spese processuali ad atti ed attività di natura stragiudiziale» è manifestamente infondata. Il fatto che il precetto sia un atto pre-esecutivo di natura stra- giudiziale non esclude che le relative spese, anche aventi ad oggetto i compensi professionali dovuti al legale officiato per la sua intimazione, siano spese di natura processuale, in senso lato, tanto che non vi sono dubbi che le stesse, benché vadano autoliquidate nel precetto stesso dal creditore intimante, pos- sono sempre essere oggetto di contestazioni da parte del debi- tore, con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., per essere verificate e liquidate dal giudice in tale sede, e devono, comunque, anche in mancanza di qualsiasi opposizione, essere liquidate dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 95 c.p.c., unitamente alle spese del processo esecu- tivo, sempre ed in ogni caso sulla base dell'applicazione delle tariffe professionali forensi. Ric. n. 21730/2022 – Sez.
3 - Ud. 24 aprile 2024 – Sentenza – Pagina 6 di 15 Numero registro generale 21730/2022 Numero sezionale 1522/2024 Di conseguenza, come del resto correttamente già affermato da Numero di raccolta generale 13606/2024 questa Corte nell'arresto più sopra richiamato, con il quale si è Data pubblicazione 16/05/2024 riconosciuta l'applicabilità del divieto di abusivo frazionamento del credito anche al processo esecutivo (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6513 del 03/03/2023, Rv.