Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/07/2019, n. 19889
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Il provvedimento con il quale il giudice dell'opposizione all'esecuzione, proposta prima che questa sia iniziata ed ai sensi del primo comma dell'art. 615 c.p.c., decide sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo è impugnabile col rimedio del reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. al Collegio del tribunale cui appartiene il giudice monocratico - o nel cui circondario ha sede il giudice di pace - che ha emesso il provvedimento. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 1, c.p.c.).
Sul provvedimento
Testo completo
19 889- 19 E T REPUBBLICA ITALIANA N E S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ricorso del P.G. nel- l'interesse della legge - GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - reclamabilità della sospensione pre-ese- cutiva (art. 615 c. 1 cpc) Presidente di Sezione - CAMILLA DI IASI Ud. 02/07/2019 - Presidente di Sezione - PU A MNA - -Presidente di Sezione - R.G.N. 3400/2019 from 19889 RAFFAELE FRASCA Rep.MARIA GIOVANNA SAMBITO - Consigliere - - Rel. Consigliere -F D S ADRIANA DORONZO - Consigliere - A OIO - Consigliere - A G - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 3400-2019 proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE;
- ricorrente -
contro 373. у т RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;
in relazione all'ordinanza del TRIBUNALE di LATINA (r.g. 3112/2018), emessa il 09/10/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2019 dal Consigliere F D S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale A C, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatti di causa
A.- La richiesta del Procuratore Generale.
1. Il Procuratore Generale ha chiesto a questa Corte, con atto del 31/01/2019 ai sensi del primo comma dell'art. 363 cod. proc. civ., l'enunciazione del principio di diritto al quale il giudice del merito avrebbe dovuto attenersi pronunciando sul reclamo contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo emesso dal giudice dell'opposizione proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma 1, cod. proc. civ.
2. In particolare, la richiesta riferisce che il Tribunale di Latina (in composizione collegiale) - investito (in causa iscritta al n. 3112/18 r.g.) dell'impugnazione, ex artt. 669-terdecies e 624, comma 2, cod. proc. civ., avverso il provvedimento 09/05/2018 di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo emesso dal giudice dell'opposizione pre-esecutiva iscritta al n. 4689/17 r.g. ha dichiarato inammissibile il reclamo con ordinanza del 09/10/2018, argomentando: dalla presenza di dati letterali in tal senso, desunti dall'art. 624, comma 1, cod. proc. civ.;
dall'inapplicabilità dell'art. 669-quaterdecies e, più in generale, del "rito cautelare uniforme" (compresa la reclamabilità dei provvedimenti), dovendosi attribuire alla misura prevista dall'art. 615, comma 1, cod. proc. civ. una natura non cautelare, ovvero solo latamente cautelare;
dall'insussistenza di irragionevoli disparità di trattamento rispetto alla reclamabilità, Ric. 2019 n. 03400 sez. SU - ud. 02-07-2019 -2- espressamente sancita dall'art. 624, comma 2, cod. proc. civ., del provvedimento di sospensione dell'esecuzione forzata, potendosi anzi assimilare la mancata previsione legislativa ad altre situazioni previste dall'ordinamento in cui è escluso detto rimedio impugnatorio.
3. Dal canto suo, il Procuratore Generale presso questa Corte, dopo avere rilevato la non impugnabilità dell'ordinanza del Tribunale di Latina e l'impossibilità per le parti di proporre ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso detto provvedimento, ha ripercorso l'evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha condotto all'introduzione, nell'art. 615, comma 1, cod. proc. civ., dello specifico potere, in capo al giudice investito dell'opposizione pre-esecutiva, di disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
ha ravvisato l'interesse nomofilattico a sostegno della sua richiesta nell'opportunità di elaborare un orientamento univoco, foriero di importanti conseguenze pratiche per gli operatori, a dirimere il riscontrato contrasto tra le opzioni ermeneutiche della giurisprudenza di merito in ordine al rimedio del reclamo avverso l'ordinanza che sospenda l'efficacia esecutiva del titolo (o che, specularmente, respinga detta istanza);
ed ha, con ampie ed approfondite argomentazioni, sostenute da puntuali riferimenti giurisprudenziali e richiami a principi generali del processo, esaminato le ragioni addotte a sostegno della non reclamabilità, per disattenderle con meditate considerazioni e concludere per la correttezza di un approdo ermeneutico opposto. 4. È stato così chiesto a questa Corte di enunciare, quale principio di diritto nell'interesse della legge, che il provvedimento, con il quale il giudice dell'opposizione all'esecuzione, proposta prima che questa sia iniziata ed ai sensi del primo comma dell'art. 615 cod. proc. civ., decide sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, è impugnabile col rimedio del reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ.;
e la richiesta, qualificata dal Primo Presidente di questa Corte come relativa a questione di massima di particolare importanza, è Ric. 2019 n. 03400 sez. SU - ud. 02-07-2019 -3- stata trattata dinanzi a queste Sezioni Unite alla pubblica udienza del 02/07/2019, alla quale il Pubblico Ministero, ulteriormente illustrate le sue tesi, ha concluso per il suo accoglimento. B. I presupposti della richiesta di enunciazione del principio di diritto.
5. Sussistono i presupposti di ammissibilità della richiesta, come elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte (per tutte, v. Cass. Sez. U. 18/11/2016, n. 23469): l'avvenuta pronuncia di almeno uno specifico provvedimento giurisdizionale non impugnato o non ulteriormente impugnabile, tanto meno per Cassazione;
- la reputata illegittimità del provvedimento stesso (o, in caso di pluralità di provvedimenti divergenti, di almeno uno di essi), quale indefettibile momento di collegamento ad una controversia concreta;
un interesse della legge, quale interesse pubblico o trascendente quello delle parti della specifica controversia, all'affermazione di un principio di diritto per l'importanza di una sua enunciazione espressa.
6. In primo luogo, non è mai data impugnativa davanti a questa Corte avverso i provvedimenti resi ai sensi dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ.: in tal senso è consolidata la giurisprudenza di legittimità (in generale, per tutte, v. Cass. ord. 18/05/2018, n. 12229, ovvero Cass. Sez. U. ord. 23/01/2004, n. 1245;
con specifico riferimento all'ordinanza resa su reclamo contro provvedimento ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ., v. per tutte: Cass. ord. 22/10/2009, n. 22488;
Cass. 22/01/2015, n. 1176;
Cass. ord. 18/01/2016, n. 743;
Cass. 12/12/2016, n. 25444;
Cass. ord. 22/06/2017, n. 15624), correttamente incentrata sull'inidoneità ad incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale e, comunque, sull'assenza di decisorietà e definitività (Cass. ord. 11/03/2015, n. 4904;
Cass. 12/07/2012, n. 11800;
Cass. 27/06/2011, n. 14140;
Cass. Sez. U. 19/10/2011, n. 21579;
Cass. Sez. U. 28/12/2007, n. 27187), in quanto si tratta comunque di provvedimenti interinali e Ric. 2019 n. 03400 sez. SU - ud. 02-07-2019 -4- funzionali allo sviluppo del giudizio mediante la riduzione degli effetti pregiudizievoli per le parti della relativa protrazione.
7. In secondo luogo, è prospettata l'illegittimità dell'opzione ermeneutica di irreclamabilità, in relazione ad argomenti di sistema ed all'esigenza della maggior tutela possibile per le parti del giudizio di opposizione pre-esecutiva, in rapporto al suo oggetto ed alla sua struttura;
e si conclude l'ampia ed analitica disamina degli argomenti a favore dell'una e dell'altra opzione ermeneutica qualificando più convincenti quelli a sostegno della reclamabilità e così in senso opposto a quello dell'ordinanza presa a riferimento della presente richiesta;
ed il tutto in riferimento ad una bene individuata controversia concreta, caratterizzata appunto dal dispiegamento di un'opposizione pre-esecutiva con istanza di sospensione non accolta, con provvedimento poi ritenuto insuscettibile di reclamo dal collegio del tribunale adito.
8. In terzo luogo, il provvedimento reso dal Tribunale di Latina è espressione di uno dei due contrapposti indirizzi consolidatisi tra i giudici del merito, rispettivamente contro e a favore della reclamabilità dei provvedimenti resi sulle istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo previste dal primo comma dell'art. 615 cod. proc. civ. per il caso di opposizione pre-esecutiva: in sintonia col provvedimento preso a riferimento per la sua richiesta, lo stesso P.G. segnala le posizioni prese, tra gli altri, dai tribunali di Milano, Napoli, Venezia, Savona, Brindisi, Lamezia Terme;
in senso opposto, oltre ad altre pronunce dello stesso tribunale pontino, nella richiesta del P.G. si indicano, tra gli altri, i provvedimenti dei tribunali di Torino, Roma, Bologna, Genova, Catanzaro, Lecco, Biella, Vallo della Lucania, Castrovillari, Nola, Mondovì.
9. In tale contesto a queste Sezioni Unite, cui va riconosciuta ampia discrezionalità sul punto, appare evidente che, per le ricadute pratiche in tema di effettività delle tutele dei soggetti coinvolti Ric. 2019 n. 03400 sez. SU - ud. 02-07-2019 -5- nell'instaurando processo esecutivo ed ai fini della funzionalità di quest'ultimo, sia obiettivo meritevole di essere perseguito con l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge la maggiore uniformità possibile delle opzioni ermeneutiche (singolarmente diversificate perfino, come visto, in un medesimo ufficio giudiziario) in ordine alla concreta articolazione della tutela interinale nell'indefettibile fase preparatoria del processo esecutivo. C. La questione. 10. È noto che, prima degli interventi riformatori del 2006 (a partire cioè dal d.l. 35/2005, conv. con mod. in 1. 80/2005, in vigore dal 01/03/2006, su cui v. oltre), non era previsto alcuno strumento generale a tutela, dalle pretese del precettante, di chi era indicato nel precetto debitore e così minacciato di quella, prima dell'inizio del processo esecutivo e tranne i soli casi, appunto reputati eccezionali (e