Cass. pen., sez. II, sentenza 09/12/2022, n. 46555
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Testo completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RT RI nato a [...] il [...] AN LV nato a [...] il [...] AT MI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/04/2022 del GIP TRIBUNALE di ASTIudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio. sentito il difensore avv.to Mauro Ronco che insiste nei motivi.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con ordinanza in data 11 aprile 2022, il G.I.P. presso il tribunale di Asti, respingeva l'opposizione avanzata nell'interesse di RT RI, RA IC e IA VI avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione delle copie forensi dei computer già sottoposti a sequestro probatorio nel procedimento per il reato di cui all'art. 648 cod.pen. nei confronti dei medesimi.
1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore degli indagati deducendo violazione di legge ai sensi degli artt. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen. quanto alla richiesta di restituzione delle copie forensi dei dispositivi sequestrati, dovendosi procedere alla selezione dei dati rilevanti al fine di evitare la compressione illegittima dei diritti degli indagati a causa del mantenimento di sequestri inadeguati e sproporzionati. Al proposito si rappresentava che il mantenimento del vincolo indeterminato su tutti i contenuti dei files avrebbe legittimato la querelante ad acquisire non legittimamente notizie sul know how della società GGT e sui segreti. di azienda. Con successiva memoria depositata in cancelleria si lamentava che il consulente del PM aveva estratto dalle copie forensi ed allegato alla propria relazione copiosa documentazione (circa 32.000 pagine) di pertinenza della società GGT di cui i ricorrenti sono amministratori, priva di qualsiasi attinenza con il capo di imputazione e ciò a riprova che era stato mantenuto il sequestro anche su documenti estranei alle indagini.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto. In tema di copie forensi e diritto dell'indagato a reclamarne la restituzione, i principi di riferimento sono stati dettati da una pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un