Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 16/02/2023, n. 06587

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 16/02/2023, n. 06587
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06587
Data del deposito : 16 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: R G nato a NAPOLI il 15/04/1956 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere M B;
lette/serte le conclusioni del

PG VALENTINA MANUALI RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 23/6/2021, la Terza Sezione della Corte di Cassazione (sent. n. 41577/21) aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da R G avverso la pronuncia della Corte di appello di Napoli del 9/7/2020, che aveva confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Napoli resa in data 19 settembre 2018. Con tale ultima pronuncia R G era stata ritenuta responsabile dei reati di cui agli artt. 44, lett. b), 83, 93 3 95 D.P.R. n. 380 del 2001, in riferimento alla realizzazione di un muro di contenimento, di una altana con massetto di cemento e di vani seminterrati, e condannata alla pena di mesi due, giorni venti di arresto e 30.000 euro di ammenda;
era disposto il dissequestro delle opere abusive subordinato alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi.

2. Avverso la sentenza della Corte di Cassazione, ha proposto ricorso straordinario R G, a mezzo del difensore, lamentando la presenza di un errore di fatto o percettivo nella sentenza impugnata. La motivazione si fonderebbe sull'erroneo presupposto che la difesa abbia contestato l'ordine della demolizione delle opere non soggette a confisca. Nei motivi di ricorso si contestava, invece, una violazione di legge in relazione al fatto che il giudice aveva disposto l'esecuzione del dissequestro subordinandolo alla previa demolizione delle opere. La disposizione del giudice sarebbe connotata da abnormità, avendo ordinato il dissequestro al solo fine di procedere all'abbattimento delle opere, determinando una situazione di stallo. A tutt'oggi, benché sia passata in giudicato la sentenza, il sequestro preventivo permane, con enorme dispendio di risorse (con agenti operanti che, con regolare cadenza, continuano a controllare la modalità esecutiva del sequestro e l'avvenuta demolizione). Sussistono, pertanto, nel caso in esame i presupposti per l'applicazione del rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. Il dissequestro non poteva essere subordinato alla previa demolizione dell'opera. Sebbene sia pacifico -come rilevato dalla Corte di Cassazione - che la demolizione delle opere debba seguire ex lege alla condanna per violazione urbanistica, la misura cautelare reale non può (per giurisprudenza costante di codesta Corte) essere finalizzata alla demolizione, esaurendo la sua funzione con la pronuncia di condanna. Il sequestro preventivo, infatti, è finalizzato ad impedire la prosecuzione del reato e prescinde dall'ordine di demolizione. Dopo la sentenza definitiva, qualora non sia stata disposta la confisca o la conversione nel sequestro conservativo, non può essere mantenuto il vincolo sul manufatto abusivo, neppure a garanzia della demolizione disposta con la sentenza di condanna. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
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