Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/02/2016, n. 2055

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L'impugnazione proposta dal direttore generale di una azienda sanitaria locale del provvedimento di decadenza automatica dall'incarico, in conseguenza del mancato raggiungimento dell'equilibrio economico (nella specie, adottato ai sensi del comma 5, dell'art. 14 della l.r. Calabria n. 11 del 2004), è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario atteso che, escluso l'esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione al verificarsi del presupposto previsto "ex lege", si controverte in materia di diritti soggettivi e non ricorre una ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/02/2016, n. 2055
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2055
Data del deposito : 3 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

1 2055/16 E T N E Oggetto REPUBBLICA ITALIANA S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Giurisdizione E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 16663/2013 Cron. 2055 SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Primo Pres.te f.f. Dott. LUIGI NI ROVELLI Ud. 01/12/2015 - Dott. RENATO RORDORF Presidente Sezione PU Presidente Sezione - C.U. Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere Dott. AURELIO CAPPABIANCA Rel. Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO - Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Consigliere Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA Consigliere Dott. PIETRO CURZIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 16663-2013 proposto da: REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della 2015 Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO 9, presso 506 lo studio dell'avvocato GRAZIANO PUNGI', rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE NAIMO, per delega a margine del ricorso;
ricorrente -

contro

ER NI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FULCIERI PAULUCCI DE' CALBOLI 1, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO MARVASI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO PIO ACRI, per delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 498/2013 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 23/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2015 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;
uditi gli avvocati Graziano PUNGI per delega dell'avvocato Giuseppe Naimo, Tommaso MARVASI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERGIO DEL CORE, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, rimessione alla Sezione Lavoro per i restanti motivi. 16663.13 Sezioni Unite Civili Udienza 1 dicembre 2015 Pres. L. Rovelli Rel. V. Di Cerbo Svolgimento del processo 1. Con ricorso al Tribunale di Paola NI TE esponeva: che aveva svolto funzioni di direttore generale della Azienda Sanitaria 1 di Paola in virtù di un contratto di durata triennale stipulato con la Regione Calabria in data 8 aprile 2004;
con delibera n. 139 del 16 febbraio 2005 la Giunta regionale della Calabria lo aveva sospeso dalle funzioni ed aveva contestualmente nominato un commissario ad acta, sull'assunto che si sarebbe verificato un disavanzo di oltre 4,5 milioni di Euro;
con delibera n. 474 del 14 marzo 2005 la stessa Giunta regionale lo aveva dichiarato decaduto dall'incarico di direttore generale. Ciò premesso deduceva l'illegittimità di quest'ultima delibera sotto vari profili e per l'effetto chiedeva la condanna della Regione Calabria al risarcimento dei danni patrimoniali patiti, nella misura corrispondente ai compensi non percepiti fino alla data di scadenza contrattuale pattuita, oltre che dei danni non patrimoniali da liquidare in misura equitativa.

2. Si costituiva in giudizio la Regione Calabria contestando la domanda e chiedendone il rigetto;
in particolare eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, deduceva la piena legittimità della delibera impugnata, sia sotto il profilo formale, tenuto conto della conformità del provvedimento alle disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990, sia sotto quello sostanziale, considerata la disposizione dell'art. 14, quinto comma, della legge regionale n. 11 del 2004 che prevede la decadenza automatica dei direttori generali delle aziende sanitarie in caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico.

3. Con sentenza del 25 settembre 2009 il Tribunale di Paola accoglieva solo in parte la domanda condannando la Regione Calabria al pagamento della somma complessiva di Euro 270.000, oltre accessori, a titolo di risarcimento del solo danno patrimoniale, importo corrispondente ai compensi spettanti al ricorrente fino alla scadenza del contratto.

4. La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza pubblicata il 23 aprile 2013, rigettava l'appello principale proposto dalla Regione Calabria e dichiarava improcedibile Yi l'appello incidentale proposto dallo TE, finalizzato ad ottenere la condanna della Regione al risarcimento del danno non patrimoniale. La Corte territoriale ribadiva in primo luogo la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. Nel merito, quanto al ricorso principale, premetteva, da un lato, che il rapporto intercorrente fra direttore generale e azienda sanitaria aveva natura di rapporto di lavoro autonomo, disciplinato dagli artt. 2222 e segg. cod. civ., e, dall'altro,

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