Cass. civ., sez. III, ordinanza 18/05/2023, n. 13762
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Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza di ufficio iscritto al numero9804 del ruolo generale dell’anno 2022, sollevato dal Tribunale di Monza con ordinanza in data 25 marzo 2022nel giudizio iscritto al n. 8477 /202 1 R.G. del predetto ufficio giudiziario, vertente tra HAJLAOUI MOHAMED CHERIF e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE COMUNE DI MILANO sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. G L, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice di pace di Monza;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 8 marzo 2023dal consigliere R R. REGOLAMENTO DI COMPETENZA D’UFFICIO r.g. n. 9804/2022 Cons. est. R R
FATTI DI CAUSA
1. M C H propose innanzi il Giudice di pace di Monzaopposizione avverso una cartella di pagamento per un importo complessivo di euro 10.168,20 , causalmente ascritta a sanzioni amministrative, asseritamente conosciuta mediante un estratto di ruolo motu proprio acquisito, adducendo l’estinzione della pretesa creditoria per decorso del termine quinquennale di prescrizione e l’omessa notifica degli atti prodromici alla cartella. Nella attiva resistenza dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e dell’ente impositore, Comune di Milano, l’adito Giudice di pace declinò la propria competenza ratione valoris in favore del Tribunale di Monza.
2. Riassunta la controversia, con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Monza ha sollevato conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ., ravvisando la competenza per materia del Giudice di pace di Monza sulla domanda principale (concernente l’estinzione per prescrizione del credito e qualificata in ordinanza come opposizione all’esecuzione exart. 615, primo comma, cod. proc. civ.) e sulla domanda subordinata (relativa all’accertamento dell’inesistente notificazione degli atti prodromici e qualificata in ordinanza come opposizione recuperatoria contro l’ordinanza ingiunzione).
3. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede dichiararsi la competenza del Giudice di pace di Monza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va affermata l’ammissibilità del conflitto negativo di competenza oggetto del presente regolamento, sollevato per ragioni di materiae di territorio inderogabile.
2. Ciò posto, occorre delimitare l’oggetto della presente decisione. Nell’originario atto di
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 8 marzo 2023dal consigliere R R. REGOLAMENTO DI COMPETENZA D’UFFICIO r.g. n. 9804/2022 Cons. est. R R
FATTI DI CAUSA
1. M C H propose innanzi il Giudice di pace di Monzaopposizione avverso una cartella di pagamento per un importo complessivo di euro 10.168,20 , causalmente ascritta a sanzioni amministrative, asseritamente conosciuta mediante un estratto di ruolo motu proprio acquisito, adducendo l’estinzione della pretesa creditoria per decorso del termine quinquennale di prescrizione e l’omessa notifica degli atti prodromici alla cartella. Nella attiva resistenza dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e dell’ente impositore, Comune di Milano, l’adito Giudice di pace declinò la propria competenza ratione valoris in favore del Tribunale di Monza.
2. Riassunta la controversia, con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Monza ha sollevato conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ., ravvisando la competenza per materia del Giudice di pace di Monza sulla domanda principale (concernente l’estinzione per prescrizione del credito e qualificata in ordinanza come opposizione all’esecuzione exart. 615, primo comma, cod. proc. civ.) e sulla domanda subordinata (relativa all’accertamento dell’inesistente notificazione degli atti prodromici e qualificata in ordinanza come opposizione recuperatoria contro l’ordinanza ingiunzione).
3. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede dichiararsi la competenza del Giudice di pace di Monza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va affermata l’ammissibilità del conflitto negativo di competenza oggetto del presente regolamento, sollevato per ragioni di materiae di territorio inderogabile.
2. Ciò posto, occorre delimitare l’oggetto della presente decisione. Nell’originario atto di
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