Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2019, n. 07045
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Testo completo
e SENTENZA sul ricorso 10819-2015 proposto da: A M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GERMANICO
178, presso lo studio dell'avvocato S N E G, rappresentata e difesa dagli avvocati VINCENZO DE MICHELE, FERNANDO CARACUTA;
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato R P, che la rappresenta e difende;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 2324/2014 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 17/10/2014 R.G.N. 2032/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2018 dal Consigliere Dott. G M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti restanti;
udito l'Avvocato FERNANDO CARACUTA. PROC. nr. 10819/2015
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di;
Appello di Lecce, con sentenza nr. 2324 del 2014, respingeva l'appello principale proposto da M A avverso la sentenza del locale Tribunale (dell'1.2.2003) che, a sua volta, aveva respinto la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità dei contratti di somministrazioni di manodopera conclusi dalle società Adecco Spa ed Interim 25 Italia con Poste Italiane spa nonchè dei contratti di lavoro conclusi a valle delle stesse ed, altresì, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità dei contratti a termine stipulati da M A direttamente con Poste Italiane spa. Dichiarava assorbito l'appello incidentale di Poste Italiane Spa.
1.1.Per quanto qui rileva, la Corte di appello osservava che i contratti di somministrazione, stipulati a tempo determinato per ragioni di carattere produttivo ed organizzativo derivanti dall'aumento delle attività nell'ambito degli uffici postali interessati al Progetto Gestione del Cliente, contenevano le specificazioni necessarie e che la deduzione di parte appellante in ordine all'espletamento di mansioni ordinarie di operatore di sportello durante i rapporti di lavoro in questione non era tale da indurre ad escludere che il suo impiego fosse stato coerente con le esigenze espresse in contratto;
i contratti di lavoro, infatti, non avevano previsto che l'Adamuccio dovesse essere addetto alla attività relativa al progetto «Gestione Clienti» ma unicamente che l'assunzione temporanea fosse funzionale, come nei fatti accertato, al potenziamento (in termini di personale) delle strutture interessate dal progetto medesimo.
1.2. Quanto ai contratti a termine stipulati direttamente con Poste, la Corte territoriale, pur evidenziando che la questione relativa al contingentamento non fosse stata specificamente sollevata nel ricorso introduttivo, osservava come Poste avesse dimostrato il rispetto del limite percentuale, da riferirsi all'intero organico aziendale;
escludeva la sussistenza di una situazione di abuso, derivante dalla successione dei contratti a termine, stipulati nel rispetto della normativa di riferimento che nel prevedere la possibilità di stipulare contratti a termine per un massimo di sei mesi, nell'arco temporale compreso tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi, per il restante periodo, con clausola di contingentamento ed obbligo di comunicazione sindacale, rispondeva all'oggettivo rilievo pubblicistico del servizio postale.
2. Avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, il lavoratore affidato a quattro motivi.
3. Ha resistito, con controricorso, illustrato con memoria, Poste Italiane Spa.PROC. nr. 10819/2015
FATTI DI CAUSA
1. Con il primo motivo è dedotta -ai sensi dell'art. 360 nr.3 cod.proc.civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 20, comma 4, dell'art. 21, comma 1, lett. c), nella formulazione precedente alla riforma attuata con il decreto legge nr. 34 del 2004 e successive modificazioni, e art. 22, comma 2, del D.Lgs. nr.276 del 2003, in combinato disposto con l'art. 1, commi 1 e 2, del D.Lgs. nr. 368 del 2001 nonché dell'art. 27, comma 3, del D.Lgs. nr. 276 del 2003 e dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito nella direttiva 1999/ 70/CE, da ritenersi applicabile ai rapporti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze di agenzie interinali.
2. Il motivo è, nel complesso, infondato.
2.1. La sentenza impugnata è censurata perché, secondo la parte ricorrente, non avrebbe fatto corretta applicazione delle norme che regolano il contratto a tempo determinato nonché dei principi, in materia, elaborati dalla giurisprudenza europea e da quella di questa Corte, in particolare sotto il profilo della genericità e insufficiente specificazione della causale del contratto di somministrazione e, comunque, della mancanza di temporaneità.
2.2. Come sviluppate, le censure, volte nella sostanza a criticare l'esito della controversia e le conclusioni raggiunte in sede di merito, non sono rispettose del vigente sistema processuale. A tal proposito, basterebbe qui richiamare il noto principio giurisprudenziale secondo cui: «Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso;
il singolo motivo assume una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata
GERMANICO
178, presso lo studio dell'avvocato S N E G, rappresentata e difesa dagli avvocati VINCENZO DE MICHELE, FERNANDO CARACUTA;
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato R P, che la rappresenta e difende;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 2324/2014 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 17/10/2014 R.G.N. 2032/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2018 dal Consigliere Dott. G M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti restanti;
udito l'Avvocato FERNANDO CARACUTA. PROC. nr. 10819/2015
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di;
Appello di Lecce, con sentenza nr. 2324 del 2014, respingeva l'appello principale proposto da M A avverso la sentenza del locale Tribunale (dell'1.2.2003) che, a sua volta, aveva respinto la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità dei contratti di somministrazioni di manodopera conclusi dalle società Adecco Spa ed Interim 25 Italia con Poste Italiane spa nonchè dei contratti di lavoro conclusi a valle delle stesse ed, altresì, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità dei contratti a termine stipulati da M A direttamente con Poste Italiane spa. Dichiarava assorbito l'appello incidentale di Poste Italiane Spa.
1.1.Per quanto qui rileva, la Corte di appello osservava che i contratti di somministrazione, stipulati a tempo determinato per ragioni di carattere produttivo ed organizzativo derivanti dall'aumento delle attività nell'ambito degli uffici postali interessati al Progetto Gestione del Cliente, contenevano le specificazioni necessarie e che la deduzione di parte appellante in ordine all'espletamento di mansioni ordinarie di operatore di sportello durante i rapporti di lavoro in questione non era tale da indurre ad escludere che il suo impiego fosse stato coerente con le esigenze espresse in contratto;
i contratti di lavoro, infatti, non avevano previsto che l'Adamuccio dovesse essere addetto alla attività relativa al progetto «Gestione Clienti» ma unicamente che l'assunzione temporanea fosse funzionale, come nei fatti accertato, al potenziamento (in termini di personale) delle strutture interessate dal progetto medesimo.
1.2. Quanto ai contratti a termine stipulati direttamente con Poste, la Corte territoriale, pur evidenziando che la questione relativa al contingentamento non fosse stata specificamente sollevata nel ricorso introduttivo, osservava come Poste avesse dimostrato il rispetto del limite percentuale, da riferirsi all'intero organico aziendale;
escludeva la sussistenza di una situazione di abuso, derivante dalla successione dei contratti a termine, stipulati nel rispetto della normativa di riferimento che nel prevedere la possibilità di stipulare contratti a termine per un massimo di sei mesi, nell'arco temporale compreso tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi, per il restante periodo, con clausola di contingentamento ed obbligo di comunicazione sindacale, rispondeva all'oggettivo rilievo pubblicistico del servizio postale.
2. Avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, il lavoratore affidato a quattro motivi.
3. Ha resistito, con controricorso, illustrato con memoria, Poste Italiane Spa.PROC. nr. 10819/2015
FATTI DI CAUSA
1. Con il primo motivo è dedotta -ai sensi dell'art. 360 nr.3 cod.proc.civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 20, comma 4, dell'art. 21, comma 1, lett. c), nella formulazione precedente alla riforma attuata con il decreto legge nr. 34 del 2004 e successive modificazioni, e art. 22, comma 2, del D.Lgs. nr.276 del 2003, in combinato disposto con l'art. 1, commi 1 e 2, del D.Lgs. nr. 368 del 2001 nonché dell'art. 27, comma 3, del D.Lgs. nr. 276 del 2003 e dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito nella direttiva 1999/ 70/CE, da ritenersi applicabile ai rapporti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze di agenzie interinali.
2. Il motivo è, nel complesso, infondato.
2.1. La sentenza impugnata è censurata perché, secondo la parte ricorrente, non avrebbe fatto corretta applicazione delle norme che regolano il contratto a tempo determinato nonché dei principi, in materia, elaborati dalla giurisprudenza europea e da quella di questa Corte, in particolare sotto il profilo della genericità e insufficiente specificazione della causale del contratto di somministrazione e, comunque, della mancanza di temporaneità.
2.2. Come sviluppate, le censure, volte nella sostanza a criticare l'esito della controversia e le conclusioni raggiunte in sede di merito, non sono rispettose del vigente sistema processuale. A tal proposito, basterebbe qui richiamare il noto principio giurisprudenziale secondo cui: «Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso;
il singolo motivo assume una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata
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