Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2022, n. 37112

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2022, n. 37112
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37112
Data del deposito : 30 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PISTILLO GIUSEPPE nato a ANDRIA il 27/03/1957 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere P B;
lette le conclusioni del Procuratore generale F C, che ha chiesto l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. FRANCESCO TRAVERSI, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 9 dicembre 2021 dalla Corte di appello di Torino, che ha riformato parzialmente la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato G P per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in relazione al fallimento della società SAA TSV di Mtto Loana & C, dichiarata fallita dal Tribunale di Torino il 10 giugno 2010. All'imputato erano state concesse le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità in regime di equivalenza con la circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta. La riforma in appello è consistita nell'esclusione della recidiva, nel ritenere prevalenti le circostanze attenuanti sulla circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta, nell'eliminazione della pena accessoria dell'interdizione dai Pubblici Uffici e nella riduzione in misura pari alla pena principale della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall.

2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia.

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge processuale quanto alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. Secondo il ricorrente, poiché l'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 prevede che la discussione orale debba essere chiesta entro il quindicesimo giorno anteriore all'udienza, il termine a comparire di cui all'art. 601 cod. proc. pen. di venti giorni deve essere calcolato non già dalla data dell'udienza, ma a partire, a ritroso, dal quindicesimo giorno antecedente l'udienza. Se così non fosse, è evidente che imputato e difensore non avrebbero il termine di venti giorni previsto a pena di nullità dagli artt. 601, 429 e 181 cod. proc. pen. Nel caso di specie ciò non era avvenuto, in quanto il decreto di citazione era stato notificato nove giorni prima della scadenza del termine per chiedere la trattazione orale e quattordici giorni prima del termine per depositare le istanze e le conclusioni scritte. Tale anomalia era stata rappresentata con memoria/istanza del 30 novembre 2021 dal difensore del P, con richiesta di fissazione di nuova udienza, richiesta che era stata rigettata dalla Corte territoriale.

2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge processuale in relazione agli artt. 191, 197 e 197 -bis cod. proc. pen. Sostiene il ricorrente che formalmente la coimputata Mtto era stata correttamente escussa come testimone perché la sentenza di patteggiamento che la riguarda era già passata in giudicato al momento della deposizione. Tuttavia, il primo aprile 2019, è stata acquisita la sentenza resa nel procedimento n. 13/13 RG Tribunale Torino, divenuta definitiva nel 2017, che evidenzia motivi di ingiustizia della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti della Mtto. Tali motivi di ingiustizia risiederebbero nel fatto che, con la sentenza n. 13/13, la Mtto è stata condannata per appropriazione indebita in relazione alla stessa condotta che le è stata addebitata come bancarotta distrattiva. Poiché la sentenza in discorso era passata in giudicato prima di quella di patteggíamento, la Mtto ha diritto ad ottenerne la revisione di quest'ultima, sicché la sentenza di patteggiamento non può essere ritenuta definitiva. In alternativa a tale lettura, si denunzia l'incostituzionalità degli artt. 197 e 197-bis cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost nella parte in cui non estendono il divieto di testimonianza dell'imputato per il medesimo fatto già giudicato con sentenza di patteggiamento irrevocabile quando detto imputato abbia diritto ad ottenere la revisione.

2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione di legge processuale, in particolare degli artt. 191 e 199 cod. proc. pen. perché la Mtto, convivente more uxorio con l'imputato all'epoca della commissione del reato, non era stata avvertita della facoltà di astenersi dal deporre immediatamente, ma solo dopo l'esame del pubblico ministero e peraltro in maniera generica. Ne consegue che, benché la donna non si sia avvalsa di tale facoltà, vi sarebbe la nullità della deposizione o l'inutilizzabilità della parte che ha preceduto l'avviso.

2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il commercialista B — indicato dalla Corte territoriale come riscontro alle dichiarazioni accusatorie della Mtto — aveva affermato cose diverse da quanto rilevato dalla Corte, cioè non solo che la Mtto comunicava le ore dei dipendenti e redigeva la prima nota, ma anche che era stata sempre convocata presso il suo studio per le questioni rilevanti per l'amministrazione della società. A riprova di quanto affermato, il ricorrente riporta ampi tratti della testimonianza B. Nel prosieguo, a smentire il ruolo di mero prestanome che la Mtto si era attribuita a cagione dell'impossibilità di P di ricoprire una carica sociale, il ricorrente riproduce i dati della società, da cui risulta che, all'atto della costituzione, la fallita vedeva come accomandatari sia la Mtto che il P, che solo successivamente uscì dalla compagine sociale per fare posto a Michele Masciavè, sul quale la Mtto è stata evasiva. Irrilevanti, circa l'attendibilità della Mtto, sono le dichiarazioni di P sul motorino Malaguti in quanto l'imputato ha solo ammesso di avere provato a riscattare in proprio il motoveicolo e non certo quale socio occulto e amministratore della fallita. La sentenza impugnata sarebbe assolutamente illogica laddove aveva affermato l'irrilevanza della circostanza che la Mtto avesse intrapreso un'altra attività economica, il che smentisce l'affermazione della donna di essere stata una mera prestanome di P 2.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per la mancata valutazione della circostanza attenuante dell'aver cagionato un danno patrimoniale di lieve entità. La doglianza riguarda il fatto che la Corte territoriale, in accoglimento di un motivo di appello, ha dichiarato le sole circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto all'aggravante e non anche la circostanza attenuante del fatto di lieve entità, che avrebbe dovuto comportare la riduzione di un ulteriore terzo 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha invocato l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. Il primo motivo sarebbe inedito e la relativa eccezione andava formulata prima della pronunzia di appello. Quanto al secondo motivo, la Corte di Torino ha precisato come la teste Mtto sia stata destinataria di sentenza ex art. 444 c.p.p. passata in giudicato il 17.09.2017, cosicché eventuali violazioni del divieto di doppio giudizio andavano sollevate in quella sede e non in questo procedimento, che coinvolge esclusivamente l'imputato P. In aggiunta, deve ritenersi corretto l'ulteriore passaggio logico della Corte territoriale ove definisce la revisione di quel processo del tutto eventuale. Il terzo motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio della statuizione censurata e comunque si tratterebbe di nullità relativa, che deve essere eccepita, a pena di decadenza, dalla parte che vi assiste prima del compimento dell'esame testimoniale ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., e, comunque, ove verificatasi nel giudizio, con l'impugnazione della relativa sentenza, ai sensi dell'art. 181, comma 4, cod. proc. pen. (cfr. ex multis Cass.21374/2018). Il quarto motivo è inammissibile perché versato in fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 Il primo motivo di ricorso — che lamenta il mancato rispetto del termine a comparire per la prima udienza del giudizio di appello — è manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene che il termine a comparire previsto per il giudizio di appello debba essere computato a ritroso non già dalla data dell'udienza, ma da quella di scadenza del termine per richiedere la trattazione orale e che, così calcolato, detto termine nel caso di specie non sia stato rispettato. Ebbene, la censura è priva di fondamento alcuno giacché il termine a comparire va rapportato — come testualmente previsto dalla norma — all'udienza e non già al momento ultimo della scelta se chiedere la trattazione orale o scritta;
d'altra parte ciò è perfettamente in linea con la circostanza che non è con la richiesta di discussione orale che si esplica il contraddittorio, che può svolgersi nelle forme classiche o in quelle scritte a seconda della scelta della parte su come accedervi, ma esso si concretizza nell'udienza in cui l'organo giudicante decide.

2. Il secondo motivo di ricorso — che lamenta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Loana Mtto — è inammissibile per manifesta infondatezza. Sostiene il ricorrente che, oggi, andrebbe valutata non corretta l'escussione della coimputata Mtto come testimone assistito ai sensi dell'art. 197 cod. proc. pen. perché la sentenza di patteggiamento che la riguarda è suscettibile di revisione in quanto vi sarebbe un bis in idem con la decisione resa nel procedimento n. 13/13 RG Tribunale Torino, divenuta definitiva nel 2017. Con tale sentenza, la Mtto era stata condannata per appropriazione indebita in relazione alla stessa condotta che le è stata addebitata come bancarotta distrattiva. Poiché la sentenza in discorso era passata in giudicato prima di quella di patteggiamento, la Mtto ha diritto ad ottenerne la revisione di quest'ultima, sicché la sentenza di patteggiamento che la riguarda non può essere ritenuta definitiva. In alternativa a tale lettura, si denunzia l'incostituzionalità degli artt. 197 e 197-bis cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost nella parte in cui non estendono il divieto di testimonianza dell'imputato per il medesimo fatto già giudicato con sentenza di patteggiamento irrevocabile quando detto imputato abbia diritto ad ottenere la revisione.

2.1. Ebbene, conducono a ritenere inammissibile la censura due concorrenti considerazioni. - Quanto alla possibilità di revisione della sentenza di patteggiamento, essa è solo potenziale e, allo stato, senza che la parte abbia attivato lo strumento di cui agli artt. 630 e segg. cod. proc. pen., lo statuto del testimone Mtto è quello di cui agli artt. 197 e 197-bis cod. proc. pen., seguito nel caso di specie. - Lo stesso ricorrente afferma che è passata in giudicato prima la sentenza per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. e poi vi è stato il patteggiamento per bancarotta, sicché è in quest'ultima sede che la Mtto avrebbe dovuto far valere il bis in idem.

2.2. In ordine all'eccezione di illegittimità costituzionale, essa è stata precisata in termini del tutto vaghi dal ricorrente, che si è limitato ad indicare le norme della Costituzione in tesi violate, ma senza chiarire come possano essere assimilate — e, quindi, come si possa pretendere uno statuto processuale unitario — le situazioni previste dagli artt. 197 e 197-bis cod. proc. pen. a quella di un soggetto, giudicato con sentenza di patteggiamento passata in giudicato per lo stesso reato, quando questi, solo potenzialmente, potrebbe avere diritto ad una revisione.
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