Cass. civ., SS.UU., ordinanza 24/07/2019, n. 20055

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 24/07/2019, n. 20055
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20055
Data del deposito : 24 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3785-2019 proposto da: FORMAGGI DI MAREMMA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA C.

MIRABELLO

18 presso lo studio dell'avvocato U R, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P B;

- ricorrente -

contro

PROVINCIA DI GROSSETO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA,

VIA MARIMPIETRI

12, presso lo studio dell'avvocato G D N, rappresentato e difeso dagli avvocati C C e S S;

- controricorrente -

nonché

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., ARTEA;

- intimati -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 3062/2017 del TRIBUNALE di GROSSETO. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2019 dal Consigliere A M P;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale M F, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario. Rilevato che: - la Provincia di Grosseto, in attuazione del bando multimisura per Progetti integrati di filiera (PIF) volto ad agevolare e a sostenere lo sviluppo dell'impresa agricola e agroalimentare della Regione Toscana, assegnò alla s.r.l. Formaggi di Maremma un contributo in conto capitale di euro 75.000,00 e la società presentò domanda di pagamento del 50% dell'importo;
- la Provincia di Grosseto approvò l'erogazione dell'anticipo, che la s.r.l. Formaggi di Maremma investì per la realizzazione degli obiettivi del PIF, ma, a seguito dell'incendio dello stabilimento in località Stribugliano, la società riportò danni tali, che deliberò lo scioglimento e messa in liquidazione;
Ric. 2019 n. 03785 sez. SU - ud. 02-07-2019 -2- I - ne seguì un provvedimento col quale la Provincia di Grosseto dispose il recupero dell'importo dell'anticipazione, che la società contestò;
- in esito a questi fatti la Provincia escusse la polizza fideiussoria stipulata dalla Unipolsai Assicurazioni, la quale, dopo aver versato alla Provincia quanto da questa preteso, ne chiese il rimborso in rivalsa alla s.r.l. Formaggi di Maremma mediante ricorso monitorio e ottenne l'emissione di un decreto ingiuntivo per la somma relativa;
- la società ha quindi proposto dinanzi al Tribunale dei Grosseto domanda di restituzione nei confronti della Provincia di Grosseto dell'importo dall'ente incamerato a seguito dell'escussione della polizza fideiussoria;
- nel relativo giudizio si è costituita anche la UnipolSai, la quale ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la ARTEA, effettiva beneficiaria della polizza;
- in seno al giudizio la s.r.l. Formaggi di Maremma in liquidazione, a fronte dell'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalla Provincia di Grosseto, ha promosso regolamento preventivo di giurisdizione, per sentire affermare la giurisdizione del giudice ordinario, che illustra con memoria;
- si è costituita in questa sede la Provincia di Grosseto.
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